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CAPO I - DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 314 - Peculato (1)

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (2).

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 86/1990.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. c), L. 190/2012 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. d), L. 69/2015.

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Art. 315 - Malversazione a danno di privati (1)

[1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.

2. Si applicano le disposizioni del capoverso dell’articolo precedente.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 20, L. 86/1990.

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Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui (1)

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finnziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. (2)

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 86/1990.

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, lettera a) del D. Lgs. 75/2020.

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Art. 316-bis - Malversazione di erogazioni pubbliche (1)

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. (2)

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 86/1990, poi così modificato dall’art. 1, L. 181/1992. L'originaria rubrica è stata sostituita dall'attuale ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, DL n. 13/2022.

(2) Comma così modificato dell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, DL n. 13/2022.

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Art. 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di erogazioni pubbliche (1)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, (1-bis) finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. (2) (3)

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 300/2000. L'originaria rubrica è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, DL n. 13/2022.

(1-bis) La parola "sovvenzioni" è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2, DL n. 13/2022.

(2) Il penultimo periodo di questo comma è stato introdotto dalla L. 3/2019.

(3) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, lettera b) del D. Lgs. 75/2020.

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Art. 317 - Concussione (1)

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1) Articolo sostituito dall’art. 4, L. 86/1990 e dall’art. 1, comma 75, lett. d), L. 190/2012. Il testo vigente è stato introdotto dall’art. 3, comma 1, L. 69/2015.

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Art. 317-bis - Pene accessorie (1)

1. La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

2. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 86/1990, poi modificato dall’art. 1, comma 75, lett. e), L. 190/2012 e da ultimo interamente sostituito dalla L. 3/2019.

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Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione (1)

1. Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

(1) Articolo sostituito dall’art. 6, L. 86/1990 e dall’art. 1, comma 75, lett. f), L. 190/2012 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 69/2015. Da ultimo, la L. 3/2019 ha elevato la pena edittale (in precedenza determinata tra uno e sei anni).

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Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

1. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni (1).

(1) Articolo sostituito dall’art. 7, L. 86/1990 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. g), L. 190/2012 e dall’art. 1, comma 1, lett. f), L. 69/2015.

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Art. 319-bis - Circostanze aggravanti (1)

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 86/1990 e poi così modificato dal comma 7 dell’art. 29, DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

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Art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari (1)

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (2).

2. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni (3).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 86/1990.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. h), n. 1), L. 190/2012 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), L. 69/2015.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. h), n. 2), L. 190/2012 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), L. 69/2015.

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Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi (2).

2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. (3)

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 75, lett. i), L. 190/2012.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), L. 69/2015.

(3) l'ultimo periodo di questo comma (da "ovvero" in avanti) è stato aggiunto dall'art. 1, lettera c) del D. Lgs. 75/2020.

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Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (1)

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio (2).

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 10, L. 86/1990.

(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 75, lett. l), L. 190/2012.

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Art. 321 - Pene per il corruttore

1. Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, L. 86/1990.

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Art. 322 - Istigazione alla corruzione

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo (1).

2. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo (2)(3).

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4).

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319 (5).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. m), n. 1), L. 190/2012.

(2) Comma così modificato dall’art. 3, L. 181/1992.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 163/2014, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all’art. 3 Cost.

(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 75, lett. m), n. 2), L. 190/2012.

(5) Articolo così sostituito dall’art. 12, L. 86/1990.

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Art. 322-bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (1)

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2).

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (3);

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali (3).

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. (4)

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (5):

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali (6).

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi (7).

(1) Rubrica così modificata prima dall’art. 1, comma 75, lett. n), n. 2), L. 190/2012 e poi dall’art. 10, comma 1, lett. b), L. 237/2012.

(2) Numero aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 237/2012.

(3) Numero aggiunto dalla L. 3/2019.

(4) Numero aggiunto dall'art. 1, lettera d) del D. Lgs. 75/2020.

(5) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. n), n. 1), L. 190/2012.

(6) Numero così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 116/2009 e di seguito dalla L. 3/2019.

(7) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 300/2000.

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Art. 322-ter - Confisca (1)

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (2).

2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma.

3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato (2).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 300/2000.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. o), L. 190/2012.

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Art. 322-ter.1 - Custodia giudiziale dei beni sequestrati (1)

1. I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

(1) Articolo introdotto dalla L. 3/2019.

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Art. 322-quater - Riparazione pecuniaria (1)

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, L. 69/2015 e modificato dalla L. 3/2019.

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Art. 323 - Abuso d’ufficio

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1) 

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. p), L. 190/2012 e poi dall'art. 23 del DL 76/2020 che ha inserito l'espressione "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" al posto della precedente dicitura "di norme di legge o di regolamento".

(2) Articolo così sostituito, prima, dall’art. 13, L. 86/1990, e poi dall’art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.

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Art. 323-bis - Circostanze attenuanti (1) (2)

1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi (3).

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), L. 69/2015.

(2) Articolo aggiunto dall’art. 14, L. 86/1990. Successivamente l’art. 6, L. 300/2000 ha inserito i riferimenti agli articoli 316-ter e 322-bis rispettivamente dopo le parole «316-bis» e «322» e l’art. 1, comma 75, lett. q), L. 190/2012 ha aggiunto il riferimento all’art. 319-quater dopo la parola «319».

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), L. 69/2015.

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Art. 323-ter - Causa di non punibilità

1. Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

2. La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

3. La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell’agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

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Art. 324 - Interesse privato in atti di ufficio (1)

[1. Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni].

(1) Articolo abrogato dall’art. 20 della L. 86/1990.

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Art. 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 15, L. 86/1990.

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Art. 327 - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’autorità (1)

[1. Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o all’inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell’autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l’apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell’autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

2. La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (1)

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

(1) Articolo così sostituito, dall’art. 16, L. 86/1990.

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Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

1. Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

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Art. 330 - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro (1)

[1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l’ufficio, l’impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

3. Le pene sono aumentate, se il fatto:

1) è commesso per fine politico;

2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 146/1990.

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Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 (1).

2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 (1).

Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 332 - Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio (1)

1. Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 333 - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (1)

[1. Il pubblico ufficiale, l’impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l’ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

2. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l’ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 146/1990.

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Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (1)

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 86, L. 689/1981.

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Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (1)

1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 86, L. 689/1981.

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Art. 335-bis - Disposizioni patrimoniali (1)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, primo comma.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, comma 1, L. 97/2001.

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