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CAPO II - DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 336 - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

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Art. 337 - Resistenza a un pubblico ufficiale

1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

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Art. 337-bis - Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (1)

1. Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia.

3. Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l’attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 92/2001.

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Art. 338 - Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (1)

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti,

per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (2).

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso (3).

3. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

(1) Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 105/2017.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 105/2017.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. 105/2017.

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Art. 339 - Circostanze aggravanti

1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero (1) con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni (2).

3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (3).

(1) Il riferimento alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è stato inserito dall’art. 7, comma 1, lettera a), DL 53/2019.

(2) Il presente comma era stato modificato dall’art. 7, DL 8/2007. La modifica, consistente nell’aumento da tre a cinque anni della misura minima della pena, non è più prevista dalla nuova formulazione del citato art. 7 dopo la conversione in legge del suddetto decreto (L. 41/2007).

(3) Comma aggiunto dall’art. 7, DL 8/2007.

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Art. 339-bis - Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell’adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 105/2017.

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Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

2. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. (1)

3. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

(1) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lettera b), DL 53/2019.

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Art. 341 - Oltraggio a un pubblico ufficiale (1)

[1. Chiunque offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

3. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

4. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più persone.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 341-bis - Oltraggio a pubblico ufficiale (1)

1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

3. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

(1) Articolo aggiunto dal comma 8 dell’art. 1, L. 94/2009.

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Art. 342 - Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (2).

Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

(1) Comma così modificato prima dall’art. 18, L. 205/1999 e poi dall’art. 11, L. 85/2006.

(2) Comma così modificato dall’art. 11, L. 85/2006.

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Art. 343 - Oltraggio a un magistrato in udienza

1. Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni (1).

2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

(1) Comma così modificato dall’art. 18, L. 205/1999. Il testo precedentemente in vigore prevedeva la pena della reclusione da uno a quattro anni.

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Art. 343-bis - Corte penale internazionale (1)

1. Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

a) della Corte penale internazionale;

b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;

c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;

d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 2, L. 237/2012.

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Art. 344 - Oltraggio a un pubblico impiegato (1)

[Le disposizioni dell’articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l’offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 345 - Offesa all’autorità mediante danneggiamento di affissioni (1)

[1. Chiunque, per disprezzo verso l’autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.]

(1) Articolo depenalizzato dall’art. 38, DLGS 507/1999.

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Art. 346 - Millantato credito (1)

[1. Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.]

(1) Articolo abrogato dalla L. 3/2019.

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Art. 346-bis - Traffico di influenze illecite (1)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 75, lett. r), L. 190/2012 e di seguito sostituito dalla L. 3/2019.

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Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche

1. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

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Art. 348 - Abusivo esercizio di una professione

1. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516 (1).

(1) La multa risulta così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 349 - Violazione di sigilli

1. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)

2. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 350 - Agevolazione colposa (1)

[1. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.]

1. Articolo depenalizzato dall’art. 39, DLGS 507/1999.

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Art. 351 - Violazione della pubblica custodia di cose

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

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Art. 352 - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro (1)

[1. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.]

(1) Articolo depenalizzato dall’art. 40, DLGS 507/1999.

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Art. 353 - Turbata libertà degli incanti

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 (2).

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

(1) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 9, L. 136/2010. Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 353-bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 10, L. 136/2010.

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Art. 354 - Astensione dagli incanti

1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 355 - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1).

2. La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

3. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065 (1).

4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture

1. Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (1).

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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