Art. 344 - Oltraggio a un pubblico impiegato (1)
[Le disposizioni dell’articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l’offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.
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