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Art. 77 - Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L’estratto della sentenza che ha disposto l’applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all’ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

Diverso, invece, il procedimento per l’esecuzione delle sanzioni interdittive (art. 77).

La competenza ad eseguire tali sanzioni, che incidono in misura più rilevante sull’ente, è affidata al pubblico ministero. L’organo dell’esecuzione, acquisito l’estratto della sentenza irrevocabile che ha disposto l’applicazione di una sanzione interdittiva, provvede a notificarla all’ente. Naturalmente, per tale notificazione si osserveranno le disposizioni, di carattere generale, dettate dall’art. 43.

La notificazione dell’estratto, nel quale sono indicate le sanzioni interdittive applicate e il loro specifico oggetto (v. l’art. 69), è sufficiente per dare esecuzione alle sanzioni interdittive. Infatti, da un lato, il rappresentante dell’ente, venuto a conoscenza dell’interdizione, sarà passibile, in caso di violazione del divieto contenuto in sentenza, della sanzione penale prevista dall’art 23.

Dall’altro lato, l’iscrizione della sanzione nell’anagrafe nazionale consentirà alle pubbliche amministrazioni ed enti incaricati di pubblico servizio, che debbano avere rapporti con l’ente, di accertarsi dell’eventuale interdizione.

La norma precisa infine il termine iniziale di decorrenza delle sanzioni interdittive (rilevante anche ai fini della sussistenza del reato di violazione delle sanzioni interdittive). Più precisamente, si ha riguardo alla data della notificazione dell’estratto della sentenza.”

 

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni in termini.