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Decreto legislativo di parziale riforma del processo tributario

D.Lgs. n. 220 del 30/12/2023 (in G.U. n. 2 del 03/01/2024) Vigente al 04/01/2024
Processo tributario
Ph. Antonio Zama / Processo tributario

Decreto legislativo di parziale riforma del processo tributario

D.Lgs. n. 220 del 30/12/2023 (in G.U. n. 2 del 03/01/2024) vigente al 04/01/2024

Immagine rimossa.

- Art. 1, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 220/2023

 

PER I GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO,

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LEGGE E PRASSI | Legge nazionale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Del giudice tributario e dei suoi ausiliari

Articolo 7

Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

 

1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

[3. E` sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.] ABROGATO dall’art. 3-bis, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005.

4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

- Art. 1, co. 1, lett. b), D.Lgs. 220/2023

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Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Articolo 11

Capacità di stare in giudizio

 

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

[3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.] SOPPRESSO dall'art. 9, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

3- ter. La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento.

- Art. 1, co. 1, lett c), D.Lgs. 220/2023

 

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Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Articolo 12

Assistenza tecnica

 

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell’elenco di cui al comma 4:

a) gli avvocati;

b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all’articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP e l’IRES;

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L’elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell’elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L’elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

a) gli ingegneri;

b) gli architetti;

c) i geometri;

d) i periti industriali;

e) i dottori agronomi e forestali;

f) gli agrotecnici;

g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all’assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione.

7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.

8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall’Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all’oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. Si applica l’articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.

-Art. 1, co. 1, lett. d), D.Lgs. 220/2023

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Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Articolo 14

Litisconsorzio ed intervento

 

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

 

- Art. 1, co. 1, lett. e), D.Lgs. 220/2023

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TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Articolo 15

Spese del giudizio

 

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.

2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

2-quater. Con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

2-quinquies. I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

2-septies. Nelle controversie di cui all’articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. ABROGATO dall’art. 2, co. 3, D.Lgs. 220/2023.

2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

 

- Art. 1, co. 1, lett. f), D.Lgs. 220/2023

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Articolo 16

Comunicazioni e notificazioni

 

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

[1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.] ABROGATO dall'art. 9, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

 

- Art. 1, co. 1, lett. g), D.Lgs. 220/2023

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Articolo 16 bis

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

 

1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nè ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16. 

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16. 

3-bis. SOPPRESSO.

4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

 

- Art. 2, co. 3, D.Lgs. 220/2023

A DECORRERE DAL 4 GENNAIO 2024

 

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Articolo 17 bis

Il reclamo e la mediazione

 

ABROGATO

- Art. 1, co. 1, lett. h), D.Lgs. 220/2023

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(AGGIUNTO)

 

 

Capo III

 

Forma degli atti

 

Articolo 17-ter

Degli atti in generale

  •  

 

1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.

 

2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

 

3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 16-bis, nonchè di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l’obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

 

4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

 

- Art. 1, co. 1, lett. i), D.Lgs. 220/2023

 

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TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE I Introduzione del giudizio

Articolo 19

Atti impugnabili e oggetto del ricorso

 

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

e bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;

g-ter) il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinques della legge 27 luglio 2000, n. 212;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

 

- Art. 1, co. 1, lett. l), D.Lgs. 220/2023

PER I GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO,

CON RICORSO NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE AL 1° SETTEMBRE 2024

 

LEGGE E PRASSI | Legge nazionale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE I Introduzione del giudizio

Articolo 21

Termine per la proposizione del ricorso

 

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all' art. 19 , comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione o di autotutela, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

 

- Art. 1, co. 1, lett. m), D.Lgs. 220/2023

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Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE I Introduzione del giudizio

Articolo 25 bis

Potere di certificazione di conformità

 

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.  

5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale.

 

 

 

-Art. 1, co. 1, lett. n), D.Lgs. 220/2023

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Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE III La trattazione della controversia

Articolo 33

Trattazione in camera di consiglio

 

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.

2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

 

-Art. 1, co. 1, lett. o), D.Lgs. 220/2023

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(AGGIUNTO)

 

Art. 34-bis

Udienza a distanza

 

1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora

e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

 

-Art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 220/2023

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Articolo 35

Deliberazioni del collegio giudicante

 

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

- Art. 1, co. 1, lett. q), D.Lgs. 220/2023

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TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE IV La decisione della controversia

Articolo 36

Contenuto della sentenza

 

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

2. La sentenza deve contenere:

1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

3) le richieste delle parti;

4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell’atto;

5) il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

 

 

-Art. 1, co. 1, lett. r), D.Lgs. 220/2023

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CON RICORSO NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE AL 1° SETTEMBRE 2024

 

 

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TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado - SEZIONE IV La decisione della controversia

Articolo 37

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

 

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.

2. ABROGATO.

-Art. 1, co. 1, lett. s), D.Lgs. 220/2023

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Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO II I procedimenti cautelare e conciliativo

Articolo 47

Sospensione dell'atto impugnato

 

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell’articolo 62-bis, la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.

4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L’ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L’ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L’ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d’impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l’ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L’ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. 

[5.bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.]

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

 

 

-Art. 1, co. 1, lett. t), D.Lgs. 220/2023

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(AGGIUNTO)

 

Art. 47-ter

Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

 

1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

 

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

-Art. 1, co. 1, lett. u), D.Lgs. 220/2023

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TITOLO II Il processo - CAPO II I procedimenti cautelare e conciliativo

Articolo 48

Conciliazione fuori udienza

 

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

 

 

-Art. 1, co. 1, lett. v), D.Lgs. 220/2023

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TITOLO II Il processo - CAPO II I procedimenti cautelare e conciliativo

Articolo 48 bis.1

Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria

 

1. La corte, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.

3. La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

 

-Art. 1, co. 1, lett. z), D.Lgs. 220/2023

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TITOLO II Il processo - CAPO II I procedimenti cautelare e conciliativo

Articolo 48 ter

Definizione e pagamento delle somme dovute

 

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

 

-Art. 1, co. 1, lett. aa), D.Lgs. 220/2023

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TITOLO II Il processo - CAPO III Le impugnazioni - SEZIONE II Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado

 

Articolo 52

Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

 

1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell’articolo 4, comma 2.

2. L’appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima almeno cinque giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

6-bis. L’udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

-Art. 1, co. 1, lett. bb), D.Lgs. 220/2023

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TITOLO II Il processo - CAPO III Le impugnazioni - SEZIONE II Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado

Articolo 58

Nuove prove in appello

 

1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotte in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6 bis.

-Art. 1, co. 1, lett. cc), D.Lgs. 220/2023

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TITOLO II Il processo - CAPO III Le impugnazioni - SEZIONE III Il ricorso per Cassazione

Articolo 62 bis

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

 

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

6. La Corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

-Art. 1, co. 1, lett. dd), D.Lgs. 220/2023

PER I GIUDIZI INSTAURATI, IN PRIMO E SECONDO GRADO, NONCHE’ IN CASSAZIONE, A DECORRERE DAL 5 GENNAIO 2024

 

LEGGE E PRASSI | Legge nazionale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO II Il processo - CAPO III Le impugnazioni - SEZIONE IV La revocazione

Articolo 65

Proposizione della impugnazione

 

1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.

3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e  52, in quanto compatibili.

 

 

 

 

-Art. 1, co. 1, lett. dd), D.Lgs. 220/2023

LEGGE E PRASSI | Legge nazionale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO III Disposizioni finali e transitorie

Articolo 79

Norme transitorie e finali

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

2. Nei giudizi davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.

2-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.

2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 220 Disposizioni in materia di contenzioso tributario.

(GU Serie Generale n.2 del 03-01-2024)

 Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2024

 

Art. 1

 

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate le seguenti modificazioni:

    a) nell'articolo 7, comma 4, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo:  «La  notificazione  dell'intimazione  e   del   modulo   di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative  istruzioni per la compilazione, e' reso disponibile sul sito  istituzionale  dal Dipartimento della Giustizia tributaria, puo' essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle  disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone  e'  in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di  deposizione  trasmessogli  dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto  in  ogni sua parte con firma digitale apposta in  base  a  un  certificato  di firma qualificato la cui validita' non e' scaduta ovvero che  non  e' stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.»;

    b) nell'articolo 11, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente: «3-ter. La Regione nei cui confronti  e'  proposto  il  ricorso  puo' stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici  finanziari e tributari, nonche' mediante i funzionari individuati dall'ente  con proprio provvedimento».

    c) nell'articolo 12:

      1) al comma 7, primo periodo,  dopo  le  parole  «dallo  stesso incaricato» sono aggiunte  le  seguenti:  «salvo  che  il  conferente apponga la propria firma digitale»;

      2) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il difensore, quando la procura e' conferita su  supporto  cartaceo,  ne deposita  telematicamente  la  copia   per   immagine   su   supporto informatico, attestandone la conformita' ai sensi  dell'articolo  22, comma  2,  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   con l'inserimento della relativa dichiarazione.»;

      3) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. La  procura alle liti si considera apposta in calce  all'atto  cui  si  riferisce quando e' rilasciata su un separato documento informatico  depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa  si  riferisce  ovvero quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata  telematicamente  insieme all'atto cui la stessa si riferisce.»;

    d) nell'articolo 14, dopo il comma 6, e'  aggiunto  il  seguente: «6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi  di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da  quello  che  ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei  confronti di entrambi i soggetti.»;

    e) nell'articolo 15:

      1) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Le  spese  del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che  devono essere espressamente motivate ovvero quando  la  parte  e'  risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.»;

      2) dopo il comma 2-octies e' inserito il  seguente:  «2-nonies.

Nella liquidazione delle spese si tiene altresi' conto  del  rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte»;

    f)  nell'articolo  16,  comma  1,  le  parole  da  «in  plico»  a «dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «con  raccomandata  con avviso di ricevimento»;

    g) nell'articolo 16-bis:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le  comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai  sensi  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,  del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate  anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di  posta elettronica certificata del difensore o delle parti e'  indicato  nel ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria  la  quale,  in difetto, non e' tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne' ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria.  In caso  di  pluralita'  di  difensori  di  una  parte  costituita,   la comunicazione e' perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi,  cui spetta informarne gli altri.»;

      2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  parti,  i consulenti e gli organi tecnici  di  cui  all'articolo  7,  comma  2, depositano gli  atti  processuali,  i  documenti  e  i  provvedimenti giurisdizionali   notificati   esclusivamente   con   le    modalita' telematiche  previste  dalle  vigenti  norme  tecniche  del  processo tributario telematico, salva la possibilita', nelle  ipotesi  di  cui all'articolo  79,   di   effettuare   le   notificazioni   ai   sensi dell'articolo 16»;

      3) il comma 3-bis e' soppresso;

      4) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  La violazione delle disposizioni dei commi  da  1  a  3,  nonche'  delle vigenti  norme  tecniche  del  processo  tributario  telematico,  non costituisce causa di invalidita' del  deposito,  salvo  l'obbligo  di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.»;

    h) dopo l'articolo 17-bis e' inserito il seguente capo:

      «Capo III - Forma degli atti

      Art. 17-ter (Degli  atti  in  generale).  -  1.  Gli  atti  del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.

      2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle  norme  tecniche  di cui all'articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle  segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonche' gli atti delle  parti  e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

      3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni  caso conto della violazione ad  opera  dei  difensori  delle  parti  delle previsioni di cui al comma 4-bis  dell'articolo  16-bis,  nonche'  di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla  regolarizzazione  entro  il termine perentorio stabilito dal giudice.

      4.  La  mancata   sottoscrizione   con   firma   digitale   dei provvedimenti giudiziari del giudice  tributario  determina  la  loro nullita'.»;

    i) nell'articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti: «g-bis)  il  rifiuto  espresso  o  tacito  sull'istanza  di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della  legge  27 luglio 2000, n. 212;» e «g-ter) il rifiuto espresso  sull'istanza  di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies  della  legge 27 luglio 2000, n. 212;»;

    l) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo:

      1) dopo le parole «rifiuto tacito»  sono  soppresse  le  parole «della restituzione»;

      2) le parole «lettera g)»  sono  sostituite  con  le  seguenti: «lettere g) e g-bis)»;

      3) dopo le parole «di restituzione» sono inserite le  seguenti: «o di autotutela»;

    m) nell'articolo 25-bis, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo  telematico  non  devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto  degli  atti  e  dei documenti su supporto  cartaceo  dei  quali  non  e'  depositata  nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' all'originale.»;

    n) nell'articolo 33 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno  una delle parti  non  chieda  la  discussione  in  pubblica  udienza,  in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare  alle  altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2,  e da  depositare  nella  segreteria   unitamente   alla   prova   della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da  remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi  lo  ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda  di discutere in presenza,  i  giudici  ed  il  personale  amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione»;

    o) dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

      1) «Art. 34-bis (Udienza a distanza). - 1. I contribuenti  e  i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e  il  personale  amministrativo  delle  corti  di  giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle  udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da  remoto  e' chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in  apposita  istanza notificata alle altre  parti  costituite  entro  il  termine  di  cui all'articolo 32, comma 2, ed e' depositata in  segreteria  unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione  delle  cause da remoto la segreteria  comunica,  almeno  tre  giorni  prima  della udienza, l'avviso dell'ora e delle  modalita'  di  collegamento.  Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalita' con cui si accerta l'identita'  dei  partecipanti  e  della  loro  libera  volonta'   di parteciparvi, anche ai fini della  disciplina  sulla  protezione  dei dati  personali.  I  verbali  e  le  decisioni  deliberate  all'esito dell'udienza  o   della   camera   di   consiglio   si   considerano, rispettivamente, formati  ed  assunte  nel  comune  in  cui  ha  sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' stato  iscritto  il  ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori,  le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.»;

    p) nell'articolo 35, al comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti  parole:  «e,  al  termine,  da'   lettura   immediata   del dispositivo,  salva  la  facolta'  di  riservarne  il   deposito   in segreteria e la sua  contestuale  comunicazione  ai  difensori  delle parti costituite entro il termine  perentorio  dei  successivi  sette giorni»;

    q) nell'articolo 36, al comma 1, numero  4),  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «di accoglimento  o  di  rigetto,  relativi alle questioni di merito ed  alle  questioni  attinenti  ai  vizi  di annullabilita' o di nullita' dell'atto»;

    r) nell'articolo 37:

      1) al comma 1 dopo la parola «deposito» e' inserita la seguente «telematico»;

      2) al comma 1 il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente: «Il  segretario  fa  risultare  l'avvenuto  deposito  della  sentenza apponendovi  la  propria  firma   digitale   e   la   data,   dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.»;

      3) il comma 2 e' abrogato;

    s) all'articolo 47:

      1) nel comma 1 le parole «commissione  provinciale  competente» sono sostituite dalle seguenti: «corte  di  giustizia  tributaria  di primo o di secondo grado presso la quale  e'  pendente  il  giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis»;

      2) nel comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o del giudice monocratico»;

      3) nel comma 4, primo periodo, dopo la parola  «collegio»  sono aggiunte le seguenti: «o il giudice monocratico»;

      4) nel comma 4:

        a)  al  primo  periodo  le  parole  «non  impugnabile»   sono soppresse;

        b)  il  secondo   periodo   e'   sostituito   dai   seguenti: «L'ordinanza e' immediatamente  comunicata  alle  parti.  L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte  di  giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio  di  quindici giorni  dalla  sua  comunicazione  da  parte  della  segreteria.   Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice  monocratico e' impugnabile solo  con  reclamo  innanzi  alla  medesima  corte  di giustizia tributaria di primo grado in  composizione  collegiale,  da notificare alle altre parti  costituite  nel  termine  perentorio  di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi  2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili,  e  l'ordinanza  che  decide  sul reclamo non e' impugnabile.  L'ordinanza  cautelare  della  corte  di giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile.»;

      5) nel comma 7 le parole «di primo grado» sono soppresse;

      6) nel comma 8 la  parola  «commissione»  e'  sostituita  dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo o di secondo  grado presso la quale e' pendente il giudizio»;

    t) dopo l'articolo 47-bis e' inserito il seguente:  «Art.  47-ter (Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione). - 1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo,  il  collegio,  in  sede  di decisione della domanda  cautelare,  trascorsi  almeno  venti  giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la  completezza  del contraddittorio  e  dell'istruttoria,  sentite  sul  punto  le  parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio,  il  giudizio  con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3,  salvo  che  una delle  parti  dichiari  di  voler  proporre  motivi  aggiunti  ovvero regolamento di giurisdizione. Ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il  rinvio  per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del  regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per  il  prosieguo della trattazione.

    2. Le disposizioni del comma  1  si  applicano  anche  quando  la domanda cautelare e' proposta innanzi al giudice monocratico.

    3. Il giudice decide con sentenza in  forma  semplificata  quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza  del  ricorso.  La  motivazione  della   sentenza   puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.»;

    u) nell'articolo 48:

      1) al  comma  2  le  parole  «la  commissione  pronuncia»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte  di   giustizia   tributaria pronuncia» e le parole  «la  commissione  dichiara»  sono  sostituite dalle seguenti: «la corte dichiara»;

      2) dopo  il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Le disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano,   in   quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla  Corte  di Cassazione.»;

    v) nell'articolo 48-bis.1:

      1) al comma  1  le  parole  «Per  le  controversie  soggette  a reclamo, ai sensi dell'articolo 17-bis,  la  Corte»  sono  sostituite dalle seguenti: «La corte»;  inoltre,  le  parole  «all'esistenza  di questioni  di  facile  e  pronta  soluzione»  sono  sostituite  dalle seguenti: «ai precedenti giurisprudenziali»;

      2) al comma 2,  terzo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «con la fissazione di una nuova udienza»;

      3) al comma 3, dopo le  parole  «La  causa»  sono  inserite  le seguenti: «, se richiesto da una delle parti,»;

    z) nell'articolo 48-ter, al comma 1 sono aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «e nella misura del sessanta per  cento  del  minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento  della  conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione»;

    aa) nell'articolo 52:

      1)  al  comma  1,  le  parole   «commissione   provinciale»   e «commissione regionale» sono sostituite, rispettivamente, da:  «corte di giustizia  tributaria  di  primo  grado»  e  «corte  di  giustizia tributaria di secondo grado»;

      2) al comma 2, primo periodo, le parole «commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado» e il secondo periodo e' soppresso;

      3) al comma 3, dopo le parole «camera di consiglio utile»  sono aggiunte le seguenti: «e comunque  non  oltre  il  trentesimo  giorno dalla presentazione della  medesima  istanza,»;  inoltre,  le  parole «almeno dieci giorni liberi prima» sono  sostituite  dalle  seguenti: «almeno cinque giorni liberi prima»;

      4) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:  «6-bis.  L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione  non  puo'  in  ogni  caso coincidere  con   l'udienza   di   trattazione   del   merito   della controversia.»;

    bb) l'articolo 58 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 58 (Nuove prove in appello). - 1. Non sono ammessi  nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi  documenti,  salvo che il collegio li ritenga indispensabili  ai  fini  della  decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto  proporli o produrli nel  giudizio  di  primo  grado  per  causa  ad  essa  non imputabile.

      2. Possono essere proposti motivi  aggiunti  qualora  la  parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre  parti  nel giudizio  di  primo  grado,  da  cui  emergano  vizi  degli  atti   o provvedimenti impugnati.

    3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini  della legittimita'  della  sottoscrizione  degli  atti,   delle   notifiche dell'atto  impugnato  ovvero  degli   atti   che   ne   costituiscono presupposto di legittimita' che  possono  essere  prodotti  in  primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis»;

    cc) nell'articolo 62-bis:

      1) al comma  1,  primo  periodo,  la  parola  «commissione»  e' sostituita dalle seguenti:  «corte  di  giustizia  tributaria»  e  il secondo periodo e' soppresso;

      2) al  comma  2,  dopo  la  parola  «utile»  sono  inserite  le seguenti:  «,  comunque  non  oltre  il   trentesimo   giorno   dalla presentazione della medesima istanza,»;

      3) nel comma 6, la parola  «commissione»  e'  sostituita  dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria»;

    dd) nell'articolo 65, al comma  3-bis  le  parole  «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 47 e»;

    ee) nell'articolo 79:

      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole  «e

finali»;

      2) al comma 2, le parole «commissione tributaria provinciale  o regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corte  di  giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

      3) dopo il comma  2  sono  aggiunti  i  seguenti:  «2-bis.  Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria  e  i  consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria,  sono  emanate  le  norme  tecniche  per  il processo tributario telematico, nonche' approvati i  modelli  per  la redazione degli atti processuali e per le  deposizioni  testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.  Il  decreto  indica altresi' tutte le  disposizioni  tecnico-operative,  anche  di  fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione  e che dalla medesima data restano abrogate.

  2-ter.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  2-bis  sono  altresi' stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole  tecnico-operative  per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.

  2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo  tributario  telematico,  e,  fino  al  momento  della  loro individuazione, previa autorizzazione espressa del  Presidente  della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero,  in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalita' cartacea.».

 

ART. 2

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto il seguente comma: <<3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione nè alcun rimborso spese>>.

2. All’articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:

a) al primo periodo, la parola <<provvede>> è sostituita dalle seguenti <<e le Regioni e Province autonome provvedono>>;

b) al secondo periodo, le parole <<indicata nel relativo sito internet istituzionale>> sono sostituite dalle seguenti: << e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti internet istituzionali >>;

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il comma 2-septies dell’articolo 15 e l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

b) il comma 4 dell’articolo16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2018, n. 136.

 

ART. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ART. 4

Entrata in vigore e decorrenza degli effetti

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SCHEMA DECORRENZE D.LGS. 220/2023

Le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024

 

LETT. SCHEMA D.LGS 220/2023

lett. a)

 

 

lett. b)

 

lett. c)                 

 

lett. g)

 

 

lett. h)

 

lett. l)

 

lett. m)

 

 

lett. r)

ART.  D.LGS. 546/92

 

 

 

POTERI DELLE CGT DI PRIMO E SECONDO GRADO (ART. 7)

 

CAPACITA’ DI STARE IN GIUDIZIO (ART. 11)

 

ASSISTENZA TECNICA (ART. 12)

 

COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E DEPOSITI TELEMATICI (ART. 16-BIS)

 

ATTI IN GENERALE (ART 17-TER)

 

TERMINE PER PROPOSIZIONE RICORSO (ART. 21)

 

POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’

(ART. 25-BIS)

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE SENTENZA (ART. 37)

 

 

Le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, nonchè in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024    

 

LETT. SCHEMA D.LGS. 220/2023        

   

lett. d) 

 

lett. e)     

 

lett. f)

 

lett. i)   

 

lett. n)

 

lett. o)

 

lett. p)

 

lett. q)

 

lett. s)

 

lett. t)

 

 

lett. u)

 

lett. v)

 

lett. z)

 

 

lett. aa)

 

 

lett. bb)

 

lett. cc)

 

 

 

lett. dd)

ART. D.LGS. 546/92

 

 

 

 

LITISCONSORZIO ED INTERVENTO (ART. 14)

 

SPESE GIUDIZIO (ART. 15)

 

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI (ART. 16)

 

ATTI IMPUGNABILI E OGGETTO DEL RICORSO (ART. 19)

 

TRATTAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO (ART. 33)

 

UDIENZA A DISTANZA (ART. 34-BIS)

 

DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO GIUDICANTE (ART. 35)

 

CONTENUTO DELLA SENTENZA (ART. 36)

 

SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO (ART. 47)

 

DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO IN ESITO A DOMANDA DI SOSPENSIONE (ART. 47-TER)

 

CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA (ART. 48)

 

CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CGT (ART. 48-BIS.1)

 

DEFINIZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE (ART. 48-TER)

 

GIUDICE COMPETENTE E PROVV. SULL’ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO (ART. 52)

 

NUOVE PROVE IN APPELLO (ART. 58)

 

PROVVEDIMENTI SULL’ESECUZIONE PROVVISORIA IMPUGNAZIONE SENTENZA INNANZI CASSAZIONE (ART. 62-BIS)

 

PROPOSIZIONE DELL’IMPUGNAZIONE (ART. 65)