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Detenuti e diritto di visita

Austria - RFT – Svizzera
detenuti
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Detenuti e diritto di visita – Austria - RFT – Svizzera

Abstract: Pena sì, ma anche risocializzazione del condannato, che deve iniziare, ancora prima, che il detenuto venga dimesso dal carcere.
 

Austria

  1. Prevede lo Strafvollziehungsgesetz austriaco (§ 93, Abs.1), che detenuti in espiazione di pena, sono autorizzati a ricevere visite – durante l’orario a tal fine stabilito – tutte le volte, in cui le stesse possano avere luogo, tenuto conto delle esigenze organizzative, che comportano per il personale di sorveglianza. Il detenuto ha diritto ad almeno una visita la settimana, di durata non inferiore a una mezz’ora; almeno ogni sei settimane, la “Besuchszeit”, non deve essere inferiore a un’ora. Se le visite al detenuto sono poche o la persona, che effettua la visita, abita in luogo distante dall’istituto di pena, la “Besuchszeit ist angemessen zu verlängern” (va prolungata in modo congruo).
  2. Al fine di consentire al recluso di compiere importanti adempimenti di natura personale, economica o giuridica, che non possono essere effettuati per iscritto, nè rinviati fino alla data delle dimissioni dal carcere, nonchè per il mantenimento di relazioni familiari o comunque personali, il detenuto ha diritto di ricevere – in luoghi a tal fine adatti – visite al difuori dell’orario delle “Besuchszeiten”, se ciò si appalesa necessario e con una frequenza e durata adeguata. In questi casi, qualora non sussistano motivi di sospetto, le visite possono avvenire senza “Überwachung” (sorveglianza).

Persone di età inferiore a 14 anni, in visita a un detenuto, devono essere accompagnate da un adulto.

La visita contemporanea di più di 3 persone, non è consentita, salvo casi eccezionali.

Fatta eccezione per quanto previsto sopra sub B), la direzione dello stabilimento di pena, deve consentire, visite almeno durante 4 giorni la settimana, di cui, almeno una la sera o nei fine settimana. Anche a tal fine, deve essere tenuto conto della distanza tra il luogo di residenza del visitatore e delle esigenze di lavoro di questi.

Le visite hanno luogo in vani a tal fine previsti o, se le condizioni meteorologiche lo consentono, in determinate parti esterne dello stabilimento carcerario.

È in facoltà del dirigente del carcere, qualora non siano presumibili abusi e, specie se i visitatori sono familiari del detenuto, di omettere la sorveglianza dei colloqui. Detenuti ricoverati -  a causa delle loro condizioni di salute – in sezioni speciali del carcere, possono ivi ricevere visite, dopo che il dirigente del carcere abbia interpellato il medico dell’istituto di pena, a meno che, non sia da temere pericolo per la sicurezza e l’ordine all’interno del carcere oppure per la salute dei detenuti, del visitatore o di terzi.

I visitatori sono obbligati a presentare un documento di identità e vengono informati sul comportamento da tenere in durante il “Besuch”. Non possono consegnare alcunché (direttamente) al recluso.

Il colloquio tra detenuto e visitatore, salvo che sia prescritta espressamente la sorveglianza dallo “StVG”, deve essere effettuato in modo comprensibile e in lingua tedesca, di modo che, comunque, possa essere facilmente “überwacht”. Appartenenti a minoranze riconosciute in Austria, hanno facoltà di usare la loro lingua nei colloqui. Il detenuto, che non conosce adeguatamente (“hinreichend”) la lingua tedesca, può usare la propria lingua, a meno che non sussistano controindicazioni. Questo vale anche nel caso della mancata conoscenza della lingua tedesca da parte del visitatore. Se necessario, va fatto ricorso a un interprete, qualora non sia disponibile un agente della polizia penitenziaria a conoscenza della lingua, nella quale si svolge il colloquio.

I colloqui tra detenuti e visitatori, sono da sorvegliare – anche per quanto concerne il loro contenuto – ma ciò deve avvenire con discrezione (“schonend”). La sorveglianza può essere circoscritta anche a “Stichproben”, vale dire, non estendersi all’intera durata. Accessi di autorità pubbliche, di organizzazioni di assistenza, nonchè di avvocati e consulenti legali, sono consentiti, anche al di fuori di quanto previsto sopra sub A), ma sempre durante gli orari di servizio (“während der Amtsstunden”).

Il contenuto dei colloqui, tra detenuto e le persone di cui all’ultima frase del capo precedente, non va sorvegliato. Documenti, di cui queste persone sono in possesso, possono essere esaminati dalla polizia penitenziaria soltanto nei casi contemplati dal § 90 b, Abs. 3, Z. 2, litt. b e c, StVollzG; in sostanza, se vi è sospetto fondato, che possa essere messa in pericolo la sicurezza o l’ordine nel carcere o che il contenuto del documento, possa servire per la commissione di reato.

 

RFT

Lo Strafvollzugsgesetz (StVollzG) della RFT, disciplina al Capo IV°, ai §§ 23 e seguenti, i “Besuche” (le visite) ai detenuti.

È sancito il diritto (§ 23 StVollzG) del detenuto ad avere – nei limiti sanciti dalla normativa dettata dalla citata legge – contatti con persone all’esterno del carcere e questi contatti “sind zu fördern” (sono da “incoraggiare”, da “agevolare”).

I visitatori di detenuti sono sottoposti, di regola, a sorveglianza ottica, ma non acustica; quest’ultima avviene soltanto in casi eccezionali. L’art. 6 della Costituzione federale (GG) va interpretato nel senso, che la “Gefährdung familiärer Beziehungen” tra detenuto e la propria famiglia, “ist zu vermeiden” (è da evitare).

Al detenuto è consentito di ricevere, regolarmente, visite, la cui durata, non può essere inferiore a un’ora. Per il resto, il paragrafo rinvia alla legislazione dei “Länder” e al regolamento interno delle carceri.

Inoltre, sono previste visite, se le stesse si appalesano di utilità sono necessarie per il disbrigo di “affari” (“geschäftliche Angelegenheiten”) o di pratiche personali, che non possono essere definite per iscritto dal recluso o da terzi oppure rinviati fino alla data di dimissione dall’istituto di pena.

Per motivi di sicurezza, la visita può essere subordinata al consenso – da parte di chi effettua la stessa – di sottostare a perquisizione personale.

Il § 25 StVollzG autorizza il dirigente del carcere, a vietare visite, qualora 1) sussista pericolo per la sicurezza o l’ordine;  2) se la richiesta di visita non proviene da familiare del recluso o 3) se è da temere, che la stessa abbia un’influenza negativa sul detenuto o sulla risocializzazione dello stesso.

Visite da parte di difensori e notai, nell’esercizio delle loro incombenze professionali, possono essere subordinate al consenso degli stessi, di farsi perquisire. È però vietato, esaminare il contenuto di documenti in possesso di questi professionisti.

Dall’”Überwachung” sono escluse lettere del detenuto a persone elette al “Bundestag” o a un “Landtag”.

Tuttavia, se una persona è in espiazione di pena a seguito di condanna per un reato di cui al § 129 a StGB (CP), anche in relazione al § 129 b, S. 1, StGB, devono trovare applicazione i §§ 148, Abs.2 e 148 a, StPO (CPP), fatta eccezione per il caso, in cui il detenuto si trovi in un’”Einrichtung des offenen Vollzuges” oppure se gli sono concessi “Vollzugslockerungen” oppure “Urlaub”.

Per motivi di sicurezza e di ordine inerenti alla struttura carceraria, possono essere sorvegliate le visite; non però i colloqui, a meno che non si appalesi necessario per i motivi di cui sopra.

Una visita può essere interrotta, qualora il detenuto o la persona, che lo visita, violi, nonostante ammonimento, le norme dello Strafvollzugsgesetz oppure le disposizioni imposte sulla base di questa legge. Si prescinde dall’ammonimento, nei casi, in cui è necessario interrompere immediatamente la visita.

In occasione di visite al recluso, possono essere consegnati oggetti esclusivamente previa autorizzazione; questo non vale per documenti, che un difensore reca con sè.

Rilevanti differenze sono riscontrabili per quanto concerne la durata minima delle visite ai carcerati (materia di competenza dei Länder della RFT).

Mentre, per esempio, in Baviera (e in altri sei “Länder”), la “Mindestbesuchsdauer” è di un’ora il mese, in altri 7 Länder, è di due ore. Nel Brandenburg e in Sassonia, è di ben 4 ore. Otto “Länder” prevedono un aumento (da un’ora a due ore), se un genitore è accompagnato da figli di minore età.

 

Svizzera

Nella Confoederatio Helvetica, le visite a persone recluse, sono disciplinate dallo StGB (CP).  Analogamente a quanto previsto nella RFT, è statuito, che il detenuto ha diritto, di ricevere visite e di avere contatto con persone esterne al carcere (art. 84 StGB). Il comma 1 del citato articolo, dispone poi, che i contatti (del recluso) con “nahestehenden Personen” (familiari, amici ecc.), devono essere facilitati. Limitazioni a questo diritto o dinieghi dello stesso, sono ammissibili soltanto per motivi inerenti all’ordine o alla sicurezza della struttura carceraria.

È vietata la sorveglianza della visita, senza che della stessa sia informata la persona vistata e quella, che effettua la visita, sempre che a ciò non ostino esigenze di carattere procedimentale.

A ministri di culto, medici, difensori, notai, curatori, e a persone con funzioni analoghe, può essere concesso il libero contatto con i reclusi, se rispettano il regolamento interno del carcere.

Per quanto concerne visite di difensori, le stesse possono essere sorvegliate, ma non è consentito, registrare i colloqui dei difensori con il mandante. È vietato il controllo del contenuto della corrispondenza o della documentazione inerente alla difesa del recluso.

Al fine di consentire al recluso contatti con il “mondo esterno”, anche in vista delle dimissioni dal carcere oppure per altri motivi particolari, al detenuto va concesso – in misura adeguata – “Urlaub” (licenza premio), qualora a ciò non osti il comportamento serbato durante la pregressa esecuzione della pena e non vi sia, nè pericolo di fuga, nè di commissione di nuovi reati.

A persone detenute per reati, per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, non può essere concesso ”Urlaub”, nè sono concedibili altri “benefici”, prima che la sentenza passi in giudicato.

L’art. 84 StGB contiene i principi, che disciplinano i diritti di visita ai reclusi e i loro contatti con l’esterno; è una specie di “legge quadro”, nell’ambito del quale, i singoli Cantoni possono “legiferare”. Tra i 26 Cantoni, sono stati stipulati “Strafvollzugskonkordate” (accordi in materia di esecuzione delle pene).

In Svizzera, l’esecuzione di pene detentive, è di competenza dei Cantoni (si veda l’art. 123 della Costituzione federale). Cosí pure l’”Ausschaffungshaft” (detta anche “Administrativhaft”), disposta in vista di un’espulsione dal territorio elvetico.

Da notare è, che l’art. 74 C.P. prevede, che i diritti del detenuto possono essere limitati soltanto nella misura, in cui ciò si rende necessario per garantire ordine e sicurezza nelle carceri. In Svizzera, ci sono oltre un centinaio di istituti di pena. Il successivo art. 75 C.P., dispone che, in sede di esecuzione di pena detentiva, le condizioni di vita del recluso devono “avvicinarsi”, il più possibile, a quelle “normali” (cioè in libert’à). Le relazioni del detenuto con l’esterno, costituiscono il nucleo centrale del “Vollzugsplan” (piano di esecuzione della pena). Le visite da parte di familiari, sono da “privilegiare”. Per i “Familienbesuche” (con figli), in alcune strutture carcerarie, esistono “Familienzimmer”, al fine di rendere meno traumatico l’incontro di figli minorenni con il genitore. Contatti regolari del detenuto con familiari, hanno effetti positivi sul recluso e sulla prognosi di recidiva, una volta che il detenuto verr’à liberato.

Allo scopo di evitare l’introduzione di oggetti pericolosi, il visitatore viene sottoposto ad accurata perquisizione personale.

Le cosiddette coniugal visits (o encontres privées) sono possibili, in alcuni carceri, in applicazione dell’art. 8 CEDU (che prevede il diritto al rispetto della vita familiare). Va però notato, che il divieto delle predette “visits”, secondo una sentenza della Corte EDU (di data 4.12.2007), è stato ritenuto “for the present time”, non ancora contrario alla CEDU. A ogni modo, presupposto per “Besuche” del genere è, che il matrimonio o la “Partnerschaft” sia già esistita prima dell’inizio della detenzione.

L’effettuazione di visite nelle carceri elvetiche, è subordinata all’osservanza di minuziose prescrizioni regolamentari.

Occorre, anzitutto, un “Bewilligungsgesuch” (richiesta di autorizzazione), che deve essere depositato due settimane (termine perentorio) prima della progettata visita. In occasione della prima visita, il richiedente deve fornire i propri dati anagrafici. Se il “Besucher” proviene dall’estero, deve documentare la data di ingresso in territorio svizzero.

Nell’ambito della normativa elvetica concernente i contatti di detenuti con l’esterno, si distingue tra “Beziehungsurlaube” (destinati alle relazioni con familiari e con “nahestehenden Personen”) e “Sachurlaube” (che vengono concessi al fine di consentire al detenuto di “regolare pratiche personali” indifferibili oppure in vista delle imminenti dimissioni dal carcere). Molto “liberalizzata” è stata, in Svizzera, la facoltà, dei detenuti, di accedere a trasmissioni radio e TV; altresí la lettura di libri. Sussistono però restrizioni significative all’uso di Internet.

Accanto alle “offenen” e “geschlossenen Strafanstalten”, in Svizzera, ci sono sezioni o “Anstalten für Gefangene in Halbgefangenschaft und im Arbeitsexternat” (per coloro, che sono in semilibertà o autorizzati al lavoro all’esterno del carcere).