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Divieto di pubblicità sull’interruzione di gravidanza in RFT

Abrogazione del paragrafo 218 a del Codice penale
interruzione di gravidanza
interruzione di gravidanza

Abstract

Una qualificata e tempestiva informazione è essenziale ai fini della decisione, da parte della donna, se interrompere legalmente la gravidanza. Altrettanto necessario è il libero e tempestivo accesso alle informazioni da parte di chi ne ha bisogno. Questi obiettivi ci si propone di conseguire con l’abrogazione del paragrafo 218 a StGB della RFT.

Indice

I. Perché la legge di riforma del 24.6.22 nella RFT ?

II. L’abrogazione del paragrafo 218 a StGB e la concomitante modifica di altre disposizioni normative

III. Sarà salvaguardata la tutela del nascituro?

IV. Convenzioni internazionali ratificate dalla RFT

V. Dati statistici sulle interruzioni di gravidanza non soltanto relativi alla RFT

 

A seguito della sentenza emanata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, la materia dell’interruzione della gravidanza* è tornata – di colpo e, si poterebbe, forse, dire, prepotentemente – di attualità.

 

Perché la legge di riforma di data 24.6.2022

I progetti e i tentativi di limitare o di abolire il diritto all’interruzione della gravidanza (questi termini, in ulteriore prosieguo di quest’articolo, saranno indicati con l’abbreviazione i.g), non sono stati pochi, anche, anzi, soprattutto, in tempi recenti. A ciò ha contribuito, indubbiamente, l’”Überalterung der Bevölkerung” (l’aumento notevole dell’età media della popolazione), riscontrabile in quasi tutti gli Stati cosiddetti industrializzati, con conseguente incremento – sensibile – degli oneri da sostenere dai sistemi pensionistici e previdenziali.

Inoltre, se vi è divario notevole tra coloro, che versano contributi agli enti previdenziali e coloro che ne usufruiscono delle prestazioni, gli oneri dello Stato, necessari per riequilibrare questo “Ungleichgewicht” (sperequazione), sono elevati e, destinati, nel tempo, ad aumentare consistentemente.

D’altra parte, non può essere trascurato, che è cambiata, specie, nell’ultimo triennio del secolo scorso, la mentalità della popolazione, non più “monopolizzata” da certi ambienti, che, a lungo, hanno “dettato legge”.**

Accanto a queste considerazioni – che potremo definire di “natura economica”, non mancano motivi di altra natura, che hanno dato (e daranno!) vita a campagne in favore della limitazione, se non dell’abrogazione, del diritto all’interruzione della gravidanza; cio`, nonostante parecchie convenzioni (elaborate anche dall’ONU), ratificate da un gran numero di Stati.

Il 24.6.22 il “Bundestag” della RFT ha approvato il disegno di legge concernente la modifica del Codice Penale – “Abrogazione del divieto di pubblicità per l’interruzione della gravidanza (paragrafo 218 a StGB) – Modifica dell’Heilmittelwerbegesetz e dell’Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch”.

Secondo la vigente normativa (paragrafo 218 a C. P.) medici (nell’espressione “medico/ci” ci si riferisce, sia a sanitari di sesso femminile, che maschile), che procedono all’interruzione di gravidanza – anche se sussistono i presupposti di cui ai commi 1-3 del citato paragrafo – rischiano condanna, qualora informino (anche se l’informazione avviene “sachgerecht” (in modo corretto)), pubblicamente (per esempio, sulla loro “homepage” oppure in occasione di una riunione pubblica o comunque con altro “strumento” di diffusione) sui metodi e sul decorso di un’interruzione di gravidanza.

I medici sono passibili di sanzione penale, altresì, se rendono pubblico, quale metodo di interruzione viene da loro offerto (e praticato).

Ciò comporta, che alle donne è precluso il libero accesso a un’informazione – che sia “sachgerecht und fachlich” – riguardante l’intervento medico abortivo e ostacola l’individuazione tempestiva di un medico disposto a interrompere la gravidanza. Viene ostacolata, altresì, la “freie Arztwahl” (libera scelta del medico, prevista dal paragrafo 76 del Libro V° del “Sozialgesetzbuch (SGB-V))”.

 

L’abrogazione del paragrafo 218 a StGB e la modifica di altre disposizioni normative

Con l’abrogazione del paragrafo 218 a StGB si tende a consentire, anzi, a garantire, una migliore informazione delle donne, anche da parte di medici, che procedono a interruzioni della gravidanza. La riforma precedente del paragrafo 218 a StGB, avvenuta appena nel 2019, non ha sortito gli effetti sperati (neppure dal legislatore).

L’abrogazione del paragrafo 218 a StGB, è compatibile con l’obbligo di tutela del nascituro, come previsto dalla Costituzione federale. La migliore informazione può condurre a una decisione, responsabile e tempestiva, della donna.

Al fine di prevenire, che possano essere fornite “unsachliche Informationen”, viene modificato pure l’“Heilmittelwerbegestz – HWG”.

La normativa attuale, sancita dal paragrafo 218 a StGB, ha creato situazioni anche paradossali. Un’informazione oggettiva sull’interruzione della gravidanza, è penalmente punibile, mentre l’interruzione della gravidanza stessa, è “straffrei” (esente da pena). Vengono alla mente le parole di F. De La Rochefoucauld (“Massime”): “Di solito le menti mediocri condannano tutto ciò, che va al di là della loro portata”.

I medici, a seguito della riforma, non dovranno temere conseguenze negative, se informano le pazienti, che possono/intendono “ihre Dienste in Anspruch nehmen”.

Sono i medici (e non tanto i consultori), atti a fornire alla donna consigli qualificati (sia nel caso, in cui lo “Schwangerschaftsabbruch” è “medizinisch indiziert”, sia qualora non lo sia).

 Con la legge de qua, si persegue l’obiettivo, “ein gesundes Leben für alle Menschen zu gewährleisten” (a garantire una vita sana per tutti). Altro obiettivo, è quello, di far sì – con una modifica dell’”Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch” – che delle condanne subite da medici a seguito di violazione del paragrafo 218 a StGB (versione del 2018 e versioni precedenti), non si potrà più tenere conto.

Ad avviso di chi ha elaborato il disegno di legge de quo, non vi sono alternative alla – completa – abrogazione del paragrafo 218 a StGB. Soltanto in tal modo, sarà assicurata la certezza del diritto (che i medici – da tempo – hanno reclamato). Al contempo, viene sanzionata penalmente la pubblicità ingannevole.

È ben vero, che condanne inflitte, passate in giudicato, potrebbero essere “eliminate” (o, meglio, “neutralizzate”) attraverso un provvedimento di amnistia, che non produrrebbe, però, gli stessi effetti dell’abrogazione.

È da notare, che il disposto del paragrafo 218 a StGB, è ricollegabile a una legge del 1933, con la quale il legislatore, di allora, intendeva “far in modo”, che l’interruzione della gravidanza non venisse, né “verharmlost” (minimizzata), né “kommerzialisiert” (commercializzata).

La proposta di legge approvata dal “Bundestag” in data 24.6.22, consentirà pure la pubblicità, se attuata su riviste specializzate in materia di medicina e farmacologia e se diretta a medici e farmacisti.

È da notare, che, secondo la normativa attualmente vigente, la punibilità è ravvisabile, se il medico agisce “eines Vermögensvorteils wegen” (in parole semplici, al fine di procurarsi un “vantaggio patrimoniale”; cioè, percependo un onorario).

Il paragrafo 13, Abs. 3, SchKG (Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten” – Legge per la prevenzione e la risoluzione di conflitti, che possono nascere da una gravidanza) prevede, che la “Bundesärztekammer führt für den Bund eine Liste von Ärztinnen und Ärzten sowie der Krankenhäuser und Einrichtungen, die ihr mitgeteilt haben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche unter den Voraussetzungen des § 218 a Abs. 1-3 StGB durchführen (L’Ordine Federale dei Medici tiene, per conto dello Stato, un elenco di coloro, che hanno notiziato quest’Ordine, di procedere a interruzioni di gravidanza, sussistendo i presupposti di cui al paragrafo 218 a, Abs. 1-3, StGB).

Ci sono, però stati, non pochi medici, che non hanno comunicato la loro “iscrizione” nel suddetto elenco, perché temevano “Anfeindungen” (atti ostili) da parte di persone contrarie all’aborto.

 

Sarà salvaguardata la tutela del nascituro?

Non è mancato chi ha sostenuto, che, per effetto della legge, approvata dal “Bundestag” il 24.6.22 (e con riferimento alla quale il “Bundesrat” ha comunicato che non procederà a una “Stellungnahme”, per cui entrerà in vigore tra breve), la tutela del nascituro verrebbe meno. È stato però osservato, che l’abrogazione del paragrafo 218 a StGB, non sminuisce i disposti di cui ai paragrafi 218, 218 b, 218 c, StGB, né influirebbe sul “Rechtsgut des ungeborenen Lebens” (bene giuridico del nascituro).

Non vi sarebbero motivi validi per ritenere, che l’abrogazione del paragrafo 218 a StGB, comporterà un incremento del numero delle interruzioni (legali) delle gravidanze. Decisivo, ai fini della decisione di interrompere una gravidanza, non è un eccesso di informazioni, ma sono, piuttosto, le situazioni di “conflitto” in cui la donna viene a trovarsi.

Per effetto di una modifica dell’“EGStGB – Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch”, sentenze di condanna pronunziate in applicazione del paragrafo 218 a StGB sin dal 3.10.90, vengono “annullate” (“aufgehoben”).

È ben vero, che leggi, che, retroattivamente, influiscono su pronunzie giudiziali, “toccano” i principi dello Stato di diritto e quello della separazione dei poteri (vedasi Corte costituzionale federale – BVerfGE 72, 302, 328). L’emanazione di norme dettate in proposito, richiede una “motivazione” (e un bilanciamento) particolarmente approfondita (sul punto si veda BVerfGE – Ordinanza dell’8.3.06 – 2 BvR 486/05). Disposzioni del genere, sono lecite soltanto in casi particolari, anzi, eccezionali, se sussistono motivi prevalenti (?) sulla certezza del diritto (?) e se l’obbligo di tutela di diritti individuali non è realizzabile in altro modo.

Il legislatore ha ritenuto di dover “liberare” le persone condannate per il reato previsto e punito dal paragrafo 218 a StGB, dalla “fortwährenden Belastung, der, durch Verurteilung betroffenen Personen”, se non con l’abrogazione; trattasi, perlopiù, di persone, per le quali la condanna è particolarmente grave (“besonders schwer wiegt”); sono persone che, secondo la loro etica professionale, ad avviso di chi ha redatto il disegno di legge de quo, hanno agito “zum Wohle der schwangeren Frau”, fornendo alla stessa, informazioni con l’intento di assisterla in una situazione di grave difficoltà.

Il disegno di legge de quo, è compatibile con la normativa comunitaria e con le Convenzioni internazionali firmate e ratificate dalla RFT.

 

Convenzioni internazionali ratificate dalla RFT

L’abrogazione del paragrafo 218 a StGB, appare conforme agli obiettivi, che si è prefissa la CEDW (Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazioni contro le donne – art. 16, comma 1, lett. e (“decide freely and responsibly on the number and spacing of the children and to have access to information, education and means to enable them to exercise these rights”)); altresì alla CRPD di data 13.12.2006, art. 23, comma 1, lett. b, che prevede la garanzia, in favore delle donne, del pari diritto a decidere, liberamente e responsabilmente, sul numero dei figli e sulla differenza di età degli stessi nonché dell’accesso alle informazioni necessarie per l’esercizio di questo diritto.

Il disegno di legge, che ha previsto l’abrogazione del paragrafo 218 a StGB, è stato accolto con favore dalla Commissione ONU per i diritti sociali e culturali (“The Committee commends the State party for amendments to section 218 a of the Criminal Code to allow for the pubblication of informations about voluntary termination of pregnancy” – “Concluding observations on the seventh periodic report of Germany”).

 

Dati statistici concernente le interruzioni della gravidanza non soltanto nella RFT

Pare opportuno accennare ad alcuni dati statistici (nei limiti in cui, allo scrivente, sono stati accessibili).

Il numero più elevato di interruzioni di gravidanze, nella RFT, si è registrato nel 2001 con 135.000, dopo che, negli anni precedenti, erano stati circa 132.000 l’anno (vengono riportati numeri arrotondati).

 A decorrere dal 2001, è stata poi registrata una continua diminuzione delle ii. gg. (come vedremo), tant’è vero, che le “Schwangerschaftsabbrüche”, nel 2021, sono “scese” a 94.596, con un meno 5,4% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda i singoli “Bundesländer”, la maggior parte delle ii.gg., nel periodo 2012- 2021, è avvenuta nel Nordrhein-Westfalen:

2012: 21.866

2015: 20.783

2020: 20.705

2021: 19.887.

Segue la Baviera:

2012: 12.040

2015: 11.821

2020: 12.487

2021: 11.579.

Qual’era lo stato civile delle donne, che si sono sottoposte a “intervento” di i.g. nella RFT?

In proposito, sono disponibili dati statistici dal 1996 a 2019:

Coniugate:

1996: 68.524

2000: 66.062

2004: 56.864

2008: 47.147

2012: 40.742

2016: 38.529

2019: 38.727.

Non coniugate:

1996: 53.195

2000: 59.923

2004: 65.340

2008: 61.359

2012: 60.993

2016: 56.069

2019: 58.070.

Divorziate:

1996: 8.420

2000: 8.060

2004: 6.941

2008: 5.683

2012: 4.858

2016: 3.909

2019: 3.898.

Per quanto concerne l’età delle donne, che hanno chiesta e ottenuta l’i. g. nel 2021,

il 70% aveva tra i 18 e i 34 anni,

il 19% tra i 35 e i 39 anni,

l’8% aveva 40 anni o era di età superiore,

il 3% non aveva ancora compito il 18.mo anno di età.

 

Circa il 40%, prima dell’i.g. g., non aveva partorito.

Nel 2001, il 96% delle ii. gg. sono state eseguite dopo le previste consultazioni,

il 4% a seguito di indicazione medica oppure dopo la perpetrazione di un delitto a sfondo sessuale ai danni della donna.

La “quota” di aborti per ogni 1000 nati vivi, nella RFT e negli anni 2012-2020, è stata la seguente:

2012: 156,4

2014: 137,2

2016: 123,0

2018: 126,4

2020. 128,0

(i dati relativi agli anni 2021 e 2022 non sono disponibili).

Con riferimento ai singoli “Bundesländer”, la “quota” – sempre per ogni 1000 nati vivi – è stata registrata a Berlin (251,9), seguita dal Sachsen-Anhalt (202,4) e dal Mecklenburg-Vorpommern (190,9).

I dati ora riportati si basano sulle ii. gg. eseguite su donne dell’età tra i 10 e i 54 anni di età, aventi residenza nella RFT.

Il “mezzo” o “metodo” impiegato nell’esecuzione delle ii. gg. è stato, nel 52% dei casi, la “Vakuumaspiration”.

Nel 32% è stato fatto ricorso al farmaco Mifegyne®.

Gli interventi sono stati eseguiti – per la maggior parte – “ambulant” (97 %).

Dati statistici (ufficiali) sulle interruzioni di gravidanza, sono disponibili anche per la Svizzera e si riferiscono al numero delle “Schwangerschaftsabbrüche” rapportate a 1000 donne residenti nella Confoederatio Helvetica.

Va premesso, che il numero delle ii. gg. in Svizzera è relativamente basso, se confrontato con quello di altri Stati europei in quanto sono state, su donne residenti in Svizzera, complessivamente

10.390 ii. gg. nel 2019 e 11.143 nel 2020.

Rapportato a 1000 donne di età tra i 14 e i 44 anni di età, la “quota” delle ii.gg. è stata pari a 6,5 nel 2019 e a 6,8 nel 2020.

Per quanto concerne le ii. gg. chieste e ottenute da donne di età tra i 15 e i 19 anni (cosiddette Jugendliche), la “quota” è stata pari a 3,5 nel 2019 e identica nel 2000.

Rapportate le ii. gg. al numero dei nati vivi: 121 (nel 2019) e 127 (nel 2020).

Entro le prime 12 settimane è stato praticato – nel 2019 e nel 2020 – il 95% delle interruzioni di gravidanza.

Ii.gg. cosiddette farmacologiche: 68% nel 2019 e 79% nel 2020.

Ii gg. per effetto di intervento chirurgico: 32% nel 2019 e 21% nel 2020.

Il 2.5 % (2019) e il 2,1% (2020) delle donne, che hanno legalmente interrotto la gravidanza, non aveva residenza in Svizzera.

In Austria non vengono pubblicate statistiche (ufficiali) relativamente alle ii.gg. legalmente praticate. Non vi è “Meldepflicht”.

Alcune cliniche diffondono, però, su base volontaria, statistiche anonime circa le ii.gg. da loro praticate; ciò non toglie, però, che non sono disponibili dati ufficiali (e affidabili) sulle ii.gg. avvenute in Austria.

Pertanto, si procede a stime, che divergono notevolmente; da 30.000 a 100.000 (circa) ii.gg. l’anno.

In Israele la tendenza è di liberalizzare e di semplificare le formalità richieste per le ii.gg., che sono eseguite, prevalentemente, in cliniche, anziché in ospedali.

Verrà abrogato l’obbligo, per la donna, che intende interrompere la gravidanza, di comparire dinanzi a una delle 26 commissioni autorizzatrice dell’”intervento”, comparizione ritenuta “umiliante” da molte donne e dallo stesso ministro della Salute attualmente in carica.

Nel 2021, in Israele, sono state inoltrate 17.500 domande per interrompere legalmente la gravidanza; non è noto il numero di quelle autorizzate ed eseguite.

L’UE, dopo la nota, recente, sentenza emanata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, ha elaborato una proposta di Risoluzione, nella quale, la pratica dell’i.g. è definita un diritto fondamentale della donna. Non vengono, in alcun modo, condivisi i tentativi, riscontrabili in alcuni Stati membri, volti a limitare (o ad abolire) questo diritto, come, pare, sia già avvenuto a Malta. In Slovacchia l’aborto medico è vietato e in Ungheria, non è praticato.

Nella parte conclusiva della citata Risoluzione, si propone di inserire – nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il diritto all’i.g.

 

*nota Il Supreme Court, ritenendo che la Costituzione federale degli Stati Uniti non consenta l’interruzione volontaria della gravidanza, con sentenza del 24.6.22, ha mutato orientamento (si veda la sentenza “Roe v. Wade”, poi confermata dalla sentenza “Planned Parenthood v. Casey”), dopo mezzo secolo, in materia di interruzione volontaria di gravidanza, rimettendo ai singoli Stati la decisione, se (e quando) consentire o meno l’interruzione volontaria della gravidanza.

Hanno affermato, i giudici del Supreme Court (a maggioranza conservatrice), che la sentenza Roe v. Wade del 1973, era sicuramente errata (“demonstrably erroneous”) e in contrasto con principi costituzionali; anzi, hanno osservato, i predetti giudici, “the Constitution makes no reference to abortion or encompass abortion”.

A seguito della sentenza del 24.6.22, si prevede, che 26 Stati provvederanno a modificare la (propria) legislazione in materia di volontaria interruzione della gravidanza. Si dice, che 13 Stati avrebbero già preparato disegni di legge, per limitare fortemente, dopo l’approvazione degli stessi, l’interruzione volontaria della gravidanza.

La decisione del S. C. è stata indicata come una “bombshell decision” (una decisione a effetti dirompenti), che potrebbe portare anche all’incarcerazione di donne (“could face incarceration”), che interrompono la gravidanza. Una sentenza “deeply unwise and disruptive”, i cui effetti sulla “dignity will be immense”. È stato detto, che questa decisione “take aim at the rule of law” (Breyer).

Secondo J. Biden, il 24 6.22, è stato “a sad day for the court and for the country”. Questa sentenza comporta, che “the health and life of women are now at risk”; “will directly impact tens of millions of people in the short term”.

Secondo la maggioranza del S. C. “a right to abortion is not deeply rooted in American history and tradition” e che on the issue of abortion, the Constitution, is neither pro-life, nor pro-choice.

A seguito della decisione del S. C., inizierà una specie di “turismo” delle donne, che intendono interrompere volontariamente la gravidanza (e che disporranno delle necessarie risorse finanziarie) dagli Stati “conservatori” a quelli “liberali”.

È stato calcolato, che la sentenza de qua, avrà per effetto, che tra 95.000 e 140.000 donne l’anno, non potranno interrompere la gravidanza volontariamente.

Un piccolo (ma significativo) dettaglio a margine della sentenza del 24.6.22. Per la prima volta nella storia del S. C., una “minuta” dell’emananda sentenza (redatta da giudice Alito), era diventata nota prima della deliberazione (finendo, naturalmente, sui media).

 

** nota Alla diminuzione della frequenza delle interruzioni di gravidanza, ha contribuito, quasi certamente, anche il fatto, che nella società odierna, avere un figlio, per una donna non sposata, non costituisce (più) quella “Schande” (“vergogna”, per non dire “infamia”), che la madre di questi figli (del “peccato”), nel passato, doveva portarsi dietro per tutta la vita; “Schande”, agli occhi dei cosiddetti benpensanti e che, spesso, “costringeva” i padri a negare anche l’evidenza della paternità (per non parlare del contributo nel mantenimento di questi figli “malcapitati”, il cui versamento veniva quasi sempre omesso). Spesso un contadino sposato, specie dalle nostre parti, doveva “negare” la paternità di un figlio avuto dalla serva, con la quale era andato nelle “Auen” (poi, naturalmente, licenziata, appena la gravidanza era venuta a manifestarsi), perché altrimenti non sarebbe più potuto entrare a testa alta nelle osterie o, peggio ancora, ricoprire cariche in certe associazioni (come, per esempio, nelle associazioni di soccorso, nei pompieri volontari). Non avrebbe più avuto l’ambito (e prestigioso) incarico, di portare certi stendardi in occasione di solenni processioni.

Per fortuna, anche sotto questo aspetto, i tempi sono cambiati e coloro, che erano i “depositari” della …….. assoluta, sono stati “silenziati” (quelli, che si ritenevano tiratori dalla mira infallibile e che colpivano, ogni volta, immancabilmente, nel centro nero); i più furbi, negli ultimi tempi, avevano moderato la loro voce e si sono “distanziati” (sia pure tardivamente) da quell’ipocrisia, che, per tanto tempo, era assolutamente (e incontrastatamente) dominante in certi ambienti, ipocrisia, che era parte essenziale del “sistema”, del “regime”. Nel passato, i figli “illegittimi” di madri non abbienti (lavoratrici) finivano in qualche istituto, dove il trattamento era quello che era oppure venivano “dati in affidamento” a famiglie di contadini, che consideravano questi “malcapitati” soprattutto come “Arbeitskraft” (forza lavoro) a buon mercato.