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Dovere di accertamento dei fatti da parte del PM

(“Sachverhaltsaufklärungspflicht”) - § 160 StPO (CPP) – RFT
Notte di luna piena
Ph. Giacomo Martini / Notte di luna piena

Dovere di accertamento dei fatti da parte del PM (“Sachverhaltsaufklärungspflicht”) - § 160 StPO (CPP) – RFT

 

Abstract: Il PM quale “dominus“ delle indagini preliminari – Doveri e obblighi dello stesso – Scopo delle indagini preliminari
 

 “Amtsaufklärung” -  Principio di legalità - “Anfangsverdacht”

"Non appena il PM – a seguito di denuncia o in altro modo – ha notizia del sospetto dell’avvenuta commissione di un reato, è obbligato ad accertare i fatti ai fini della determinazione, se debba o no, essere “öffentliche Klage erhoben”. Cosí dispone il § 160 StPO (CPP).

Questo paragrafo concretizza il disposto di cui al § 152, Abs. 1, StPO (nel quale è contenuto il “Legalitätsprinzip” (principio di legalità) e il dovere ** dell’”Amtsaufklärung” (accertare – d’ufficio – i fatti). Le “Ermittlungen” devono essere dirette ad appurare la “materielle Wahrheit” (la verità materiale). I “mezzi” a disposizione del PM, a tal fine, sono indicati, in parte, nei §§ 161 e seguenti StPO.

Se sussiste un “Anfangsverdacht” (“sospetto iniziale”), il PM non ha soltanto la facoltà di procedere a indagini preliminari, ma ha un obbligo specifico, un dovere in tal senso (ha una “Pflicht zur Ermittlung”). Questa “Pflicht” è prevista al fine di tutelare le persone dalla “staatlichen Willkür” per quanto concerne, contro chi procedere o non procedere. Il principio de quo, è collegato con quello dello “staatlichen Verfolgungsprivileg”, per effetto del quale, salvo poche eccezioni, è il solo PM, competente per la “staatlichen Strafverfolgung”.

È stato detto, che il PM, è l’”Herr des Ermittlungsverfahrens“ (“dominus” delle indagini preliminari) e, come tale, responsabile di queste indagini. È il PM, a decidere l’inizio, l’oggetto e lo scopo delle indagini.

Deve “vigilare”, che le indagini preliminari, se delegate alla PG, vengano condotte con osservanza della normativa prevista, con i necessari approfondimenti e con la dovuta tempestività.                

   

Dirigere – Controllare – Coordinare

Il PM non deve consentire alla PG, di procedere a indagini “autonomamente” (ved. BGHSt 51, 285, 298); è obbligato, sin dall’inizio delle indagini, a indicare alla PG l’ambito delle stesse, impartendo “gezielte Aufträge” (direttive specifiche) e sollecitando una tempestiva conclusione “der Ermittlungen”. Tra i compiti del PM rientra anche il rispetto del cosiddetto Richtervorbehalt ed è sua la “Leitungs- und Kontrollbefugnis”. Al PM spetta poi anche la “Koordinierungsbefugnis”. Gli atti di indagine preliminari devono esser compiuti – nei limiti delle possibilità- contemporaneamente e non “nacheinander”. Cosí, per esempio, a seguito di un arresto, è spesso necessario richiedere tempestivamente l’autorizzazione a procedere a perquisizione domiciliare (ved. BGHSt 51, 285 – 298).

Nel caso della commissione di reati gravi, dovrebbe essere il PM, a procedere alla “Vernehmung wichtiger Zeugen” (all’esame di testi importanti). Con riferimento alla competenza per materia e per territorio del PM, deve aversi riguardo a quella prevedibile per il dibattimento. Ovviamente incombe al PM, di accertare, preliminarmente, se i fatti portati alla sua conoscenza, integrino o meno una fattispecie di reato.

 

Inizio dell’”Erforschungspflicht”

Quand’è che sorge il dovere del PM, di procedere a indagini? Prevede, in proposito, il § 152, Abs. 2, StPO, la cosiddetta “Erforschungspflicht”, vale dire l’obbligo, di procedere, se vi sono “zureichende tatsächliche Anhaltspunkte”  (indizi sufficienti basati su fatti), che sia stato commesso reato. Tuttavia, anche in mancanza degli stessi, il PM ha facoltà di procedere a “Vorermittlungen”, che hanno funzione “chiarificatrice”. Secondo una sentenza della Corte Costituzionale Federale del 2016, un’”Anfangsverdacht” (sospetto iniziale) è ravvisabile, anche se al PM perviene una denuncia anonima, purchè la stessa sia “von beträchtlicher sachlicher Qualität”.

E se il PM apprende il sospetto della commissione di un reato al di fuori della propria attività di servizio (“außerdienstlich erlangtes Wissen”)? Si ritiene, generalmente, che il PM sia obbligato a iniziare indagini preliminari, se si tratta di un reato con possibili conseguenze per la salute pubblica (vedasi BGHSt 12, 277, 281) o se, comunque, si tratta di delitto (“Verbrechen”) oppure di un “Vergehen” (contravvenzione) di una certa gravità, specie se è da temere, che il sospettato possa continuare nell’attività contra ius.

 

Indagini preliminari ed “Erhebung der öffentlichen Klage”

Scopo delle indagini preliminari, è di acquisire “elementi”, che consentano la decisione, se procedere, come procedere e per quale reato, all’”Erhebung der öffentlichen Klage”; altrimenti, va disposta l’archiviazione.               

Se il PM intende procedere a indagini preliminari, deve emanare un’”Einleitungsverfügung”, da portare a conoscenza dell’indagato e nella quale, è indicato il fatto, che gli viene “zur Last gelegt”.

Non vi è “Ermittlungspflicht”, se, in base a un primo esame, risulta, che il fatto non integri una fattispecie di reato oppure se sussistono “nicht zu beseitigende Verfahrenshindernisse”, vale a dire, se vi è improcedibilità (come, per esempio, se il reato è prescritto o la querela è stata proposta fuori termine).

Anche se esiste un “schlüssiger Anfangsverdacht” e pur sussistendo le condizioni di procedibilità, il PM, non è obbligato a iniziare un “Ermittlungsverfahren” nei casi, in cui vige l’”Opportunitätsprinzip” (principio di opportunità). Il § 152, Abs. 2, StPO, prevede il “Verfolgungszwang, soweit nicht gesetzlich etwas anders bestimmt ist“ (salvo diverse disposizioni di legge).

In questi casi, è “aperto“ il “Privatklageweg“, se non sussiste un interesse pubblico a procedere.

Altra ipotesi, in cui il PM non è tenuto a indagini preliminari, è quella di denunce, prima facie, infondate e se una condanna appare “aussichtslos”, tenuto conto delle prove “indicate” dal denunciante o comunque esperibili.

 

Attività del PM e dibattimento

È obbligo del PM, accertare i fatti in modo tale, che il dibattimento possa svolgersi “reibungslos” (senza “intoppi”).

Nella fase dibattimentale, non incombe al giudice “supplire” a eventuali “omissioni” verificatesi nel corso delle indagini preliminari. Ciò comporterebbe “interruzioni” del dibattimento. Tuttavia, al PM è consentito – in via eccezionale - espletare indagini anche durante il dibattimento e i risultati delle stesse devono essere inseriti nel fascicolo processuale (“zu den Akten genommen”); con la conseguenza, di poterne tenere conto (ai fini della decisione) al pari delle risultanze delle indagini svolte nella fase delle indagini preliminari.

 

Le esigenze di un “fairen Verfahren”

Ai fini dell’accertamento della verità materiale, il PM è tenuto ad appurare – con uguale cura e oggettività - tutte le circostanze a carico e a discarico dell’indagato. Quest’obbligo, è desumibile dal principio del “giusto processo” (“fairen Verfahren”). Corrisponde alla “posizione” del PM, quale “eigenständiges Organ der Rechtspflege”.

Auch die Veranlassung der Erhebung von Beweisen” rientra tra i compiti del PM, qualora sia da temere, che prove possano essere disperse oppure è da presumere, che non possano più essere (utilmente) assunte. In questi casi, viene fatta richiesta al giudice, di assumere le prove in quanto cosí può essere data lettura delle stesse in dibattimento. All’assicurazione delle prove documentali, si provvede mediante sequestro.             

 

Fatti e circostanze, che possono influire su una possibile condanna

Il PM deve altresí – con pari cura – accertare (§§ 46, 47, Abs. 1 und 56, Abs. 1 und 2, StGB) fatti e circostanze, che possono essere di rilevo per le conseguenze di una probabile condanna; parimenti, quelli, che possano condurre ad archiviazione e che possano essere di importanza ai fini della determinazione dell’infliggenda pena. Vanno esaminati e documentati, i precedenti penali dell’indagato, richiedendo informazioni al “BZR” (Casellario giudiziale); ciò, anche ai fini dell’eventuale “Anordnung der Sicherungsverwahrung” (misura di sicurezza detentiva).

La “Sachverhaltserforschung” include pure l’accertamento delle condizioni economico-patrimoniali indagato. Ciò è di particolare importanza, se si prevede, che verrà inflitta pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva. È ben vero, che il § 40, Abs. 3, StGB consente, che le condizioni economiche e patrimoniali dell’indagato – ai fini della determinazione del “Tagessatz” – possano essere fissati in base a una stima. Ciò si rivela, però, spesso arduo, in quanto gli uffici finanziari oppongono il segreto d’ufficio a eventuali informazioni, salvo che l’indagato non dia il proprio consenso all’”Auskunftserteilung”.  Diversa è la situazione, se le informazioni sono richieste a un istituto di credito; esso è obbligato a fornirle, sia al PM, che al giudice.

 

Diritto di informazione dell’opinione pubblica e “segretezza” delle indagini preliminari

Non è sempre facile, conciliare il diritto all’informazione dell’opinione pubblica, con i diritti dell’indagato. L’”Untersuchungszweck” (le esigenze delle indagini) è da valutare prevalente. Il § 475 StPO non è applicabile nella fase delle indagini preliminari (in questo paragrafo si parla di “Akten, die dem Gericht vorliegen”).

Le indagini preliminari sono - in linea di massima – segrete. I media possono però chiedere informazioni al dirigente dell’ufficio o alla persona da questi delegata. Il nome dell’indagato va indicato soltanto, se le indagini riguardano un reato grave, che ha suscitato particolare allarme sociale (BGHSt - Ordinanza dd. 22.2.88 II ZR 51/88). Per quanto concerne l’”Anklageerhebung” (deposito dell’imputazione presso il giudice ritenuto competente per il dibattimento), della medesima, i media possono riferire soltanto dopo l’avvenuta comunicazione al “Beschuldigten” e al di lui difensore. Limiti alle indagini preliminari, sono costituiti, oltre che dal principio di proporzionalità, da divieti di utilizzabilità.

Va accennato, alla fine, che la normativa dettata in materia di protezione dei dati, prevale su quella contenuta nella StPO.

** Nota  Il dovere del PM, di esercitare l’azione penale, è verificato con grande cura da parte dei superiori e non trova applicazione il “principio”, desumibile da un dialogo, che troviamo nella commedia ”Le donne in Parlamento” di Aristofane (445-386 a. C.): Cremete: ”Perchè faccio il mio dovere?” Risposta:“ E, secondo te, un uomo con la testa sulle spalle, deve fare il suo dovere?”