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Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale

articolo 341 bis Codice Penale
Fusione di colori
Ph. Ermes Galli / Fusione di colori

Indice:

1. Inquadramento generale

2. Elemento oggettivo

3. Elemento soggettivo

4. Causa di estinzione del reato, di giustificazione, di non punibilità

 

1. Inquadramento generale

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, originariamente previsto dall’articolo 341 Codice Penale, poi abrogato con le L.205 del 1999 e successivamente reintrodotto (all’articolo 341 bis) con alcune differenze nel 2009, costituisce insieme agli articoli 342 e 343 un microsistema di fattispecie ingiuriose contro la Pubblica Amministrazione.

Già in passato erano stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale, tra i quali la manifesta disparità di trattamento sanzionatorio per colui che compie lo stesso fatto contro il privato cittadino (sanzionabile col reato di ingiuria, depenalizzato poi nel 2016) ovvero contro il pubblico ufficiale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 341/1994, si limitò a dichiarare l’incostituzionalità del reato in oggetto solamente per ciò che riguarda il minimo edittale, lasciando quindi in vigore la fattispecie.

La scelta originaria del Codice Rocco di inserire una fattispecie autonoma, che comunque sarebbe già stata oggetto di sanzione mediante il reato di ingiuria o diffamazione aggravata dalla circostanza di cui all’articolo 61 comma 1 n.10 Codice Penale, rende perfettamente l’idea della volontà e del pensiero del legislatore degli anni ’30.

Il carattere autoritario e quasi sacrale della figura del pubblico ufficiale doveva trovare una autonoma tutela penale nei casi di offesa all’onore o prestigio all’atto dell’esercizio delle sue funzioni. Per comprendere meglio il tutto, si pensi alla previsione del delitto di oltraggio a magistrato in udienza: se, come si è visto, l’oltraggio a P.U. è fattispecie autonoma del delitto di ingiuria, in questo secondo caso, previsto tuttora dall’articolo 343 Codice Penale, il legislatore ha creato una fattispecie ancora più specifica.

Giova ricordare che secondo il pensiero dell’allora Guardasigilli Alfredo Rocco lo Stato andava rafforzato soprattutto dall’interno, prevedendo numerose fattispecie di reato per coprire, verosimilmente, qualsiasi possibile azione moralmente illecita contro la pubblica amministrazione, commessa sia da privati che pubblici ufficiali.

Come anticipato, nel 2009 il legislatore ha reintrodotto nel codice il reato di oltraggio, seppur con differenze rispetto alla formulazione originale.

 

2. Elemento oggettivo

Va preliminarmente evidenziato che per la natura plurioffensiva della fattispecie in questione, che prevede come bene giuridico tutelato l’onore ed il prestigio del P.U. nonché della Pubblica Amministrazione, l’aggressione non potrà avere come obiettivo la singola persona ma il ruolo che riveste.

Come facilmente comprensibile dal testo della norma, l’oltraggio deve necessariamente avvenire nel momento in cui il P.U. compie l’atto d’ufficio, atto che a sua volta delle avvenire a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Stante il nesso funzionale tra l’attività compiuta dal P.U. e la condotta del reo, vanno escluse ipotesi di aggressioni avvenute prima o dopo il l’atto.

Allo stesso modo vanno escluse forme di critica, censura, riprovazione rivolte all’operato del P.U., qualora queste possano rientrare in un alveo di esternazioni, anche in riferimento alla situazione di specie, non oltraggiose.

Con la reintroduzione nel codice del delitto in questione, il legislatore ha aggiunto una significativa differenza rispetto alla precedente formulazione: l’oltraggio deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone (nell’abrogato articolo 341 tale aspetto costituiva circostanza aggravante).

Ai sensi di leggi, per luogo pubblico dobbiamo intendere uno spazio continuativamente aperto a tutti o per un numero indeterminato di persone, mentre per luogo aperto al pubblico è inteso uno spazio anche privato in cui può accedere un imprecisabile numero di soggetti (tra cui anche gli istituti penitenziari, Cass. sez. VI. n, 16527/17).

La giurisprudenza di legittimità ha osservato che il reato sussiste anche quando le offese siano solo potenzialmente udibili dai presenti (Cass. sez. V, n. 19010/2017).

 

3. Elemento soggettivo

Per ciò che riguarda l’elemento soggettivo del reato, è pacificamente doloso, stante la volontà di proferire frasi oltraggiose contro il pubblico ufficiale con la consapevolezza della loro attitudine offensiva.

 

4. Causa di estinzione del reato, di giustificazione, di non punibilità

Un’altra significativa novità della reintroduzione del delitto di oltraggio a P.U. è la causa di estinzione prevista dal terzo ed ultimo comma dell’articolo 341 bis.

Il reato è estinto nel caso in cui l’imputato abbia, prima del giudizio, riparato interamente il danno verso il pubblico ufficiale offeso nonché l’ente di appartenenza di quest’ultimo.

Si ritiene che col termine “prima del giudizio” si debba intendere prima dell’apertura del dibattimento. Ciò in quanto, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la causa di estinzione in questione coincide con la circostanza attenuante di cui all’articolo 62 n.6 Codice Penale.

È altresì applicabile la scriminante prevista dall’articolo 393 bis Codice Penale, vera a propria causa di giustificazione nel caso di reazione legittima da parte del privato ad un atto arbitrario del P.U.

Istituto introdotto già dal 1944 quale strumento per bilanciare l’assetto autoritario del Codice Rocco nei rapporti tra autorità e privati cittadini, costituisce uno strumento normativo per contrastare prevaricazioni.

La reazione legittima può assumere due forme: materiale, nel caso in cui il soggetto miri ad impedire il compimento di un atto; verbale (ben più frequente), nel caso di reazione, del tutto simile a quella contemplata dall’articolo 599 comma 2 Codice Penale, costituita da frasi ingiuriose ed oltraggiose, a seguito di comportamento ingiusto ed arbitrario del P.U.

Il secondo comma dell’articolo 341 bis oltre a prevedere l’aumento di pena in caso di attribuzione di un fatto determinato, prevede anche una causa di non punibilità, ossia la facoltà del reo di accedere alla c.d. exceptio veritatis: nel caso in cui la verità del fatto di cui all’oltraggio venisse provata, o il P.U. fosse condannato dopo l’attribuzione del fatto, la punibilità è esclusa.

Si segnala infine che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131 bis Codice Penale, come da modifica apportata con il D.L. 130 del 2020, non opera ex lege nel caso di oltraggio a ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Bibliografia:

A.Trinci – S. Farini, DIRITTO PENALE, PARTE SPECIALE, Dike Giuridica Editrice.

G. Fiandaca – E. Musco, DIRITTO PENALE, PARTE SPECIALE Vol.1, Zanichelli Editore.