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Il valore costituzionale del Tricolore e l’esigenza di rendere effettive le prescrizioni sul decoro delle bandiere

tricolore
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Dott. Francesco Tagliente Prefetto della Repubblica italiana - Ospite della rubrica MondoVisione a cura di Angelo Lucarella.

 

La bandiera e l’inno nazionale sono anche in Italia gli elementi simbolici primari dell’identità nazionale.

La Costituzione accoglie il Tricolore tra i propri principi fondamentali disponendo, all’articolo 12, che «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni». E non è un caso che i costituenti abbiamo scelto il termine “tricolore italiano”, già usato da Carlo Alberto un secolo prima nel famoso proclama del 23 marzo 1848 che diede avvio alla stagione dell’indipendenza. Un legame non causale perché entrambi riconoscono in quel drappo la manifestazione plastica dell’origine stessa dell’idea di nazione: importata dalle Alpi e consegnata ai popoli della penisola da Bonaparte.

Il periodo napoleonico fu, certamente, un dominio che ridusse l’Italia a una colonia francese, ma esso seppe delineare, per la prima volta dopo secoli, la prospettiva di una nazione unitaria e un esercito “italiano” sotto la bandiera tricolore.

Il Tricolore, quindi, è il simbolo della nazione, del popolo italiano e delle libertà conquistate. È il simbolo che ha accompagnato il cammino del nostro Paese nei momenti luminosi e in quelli bui.

Oggi è il simbolo costituzionale dell’Italia repubblicana in cui si salda l’identificazione tra collettività nazionale e lo Stato. La collocazione del Tricolore fra i principi fondamentali lo assimila agli altri pilastri enunciati nella Costituzione come la continuità territoriale dello Stato unitario, l’indipendenza, il dovere dei cittadini e delle Forze armate di difenderlo.

L’incardinamento della bandiera nella Costituzione, inoltre, la sottrae alla legge ordinaria e alle velleità di eventuali maggioranze parlamentari, anche se rimette a tale fonte la disciplina sul suo uso e la previsione di sanzioni in caso di illeciti. La disciplina ordinaria del nostro Tricolore è contenuta nella legge n. 22 del 1998 e nel regolamento di cui al D.P.R. n. 121 del 2000.

La legislazione statale sul Tricolore convive con la legislazione regionale in materia di vessilli adottati dagli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) che, insieme con lo Stato, concorrono alla formazione della Repubblica (articolo 114 Cost.) e che ne riconoscono l’unità e l’indivisibilità (articolo 5 Cost.).

L’articolo 12 (tra i principi fondamentali della Costituzione), pertanto, partecipa all’assetto costituzionale normativo positivo e organizzativo enunciato dalla Parte II della Costituzione tanto a valere anche come vincolo all’agire delle istituzioni stesse e degli altri soggetti dell’ordinamento incaricati di funzioni pubbliche.

Tra le prescrizioni concernenti il Tricolore è da segnalare la sua centralità e il suo primato gerarchico rispetto a ogni altro vessillo eccezion fatta per occasioni determinate dalla cortesia internazionale.

Nella quotidianità, l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea si traduce nell’esposizione permanente delle rispettive bandiere all’esterno ed all’interno degli edifici pubblici, assegnando la precedenza al tricolore anche nel caso di presenza di bandiere regionali e comunali. Quanto al decoro, il Regolamento prescrive che le bandiere vanno esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le sostiene si applicano figure, scritte o lettere di alcun tipo. Su ciascuna asta, infine, si espone una sola bandiera.

In ordine alla verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, viene precisato che ogni ente designa un responsabile e che i prefetti vigilano sull'adempimento delle disposizioni concernenti l’esposizione ed il decoro delle bandiere.

La dignità del nostro Tricolore è garantita anche dalla legge penale (articolo 292 codice penale) che prevede il delitto di vilipendio o danneggiamento alla bandiera per chiunque manifesti disprezzo o dileggio con espressioni ingiuriose (punito con multa), e chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugga, disperda, deteriori, renda inservibile od imbratti la bandiera nazionale od un altro emblema dello Stato (punito con la reclusione).

La pena è più severa se il vilipendio (articolo 83 del codice penale militare di pace) è commesso da un militare; esso risponde del reato anche nel caso in cui vilipende i colori nazionali riprodotti su altri supporti. La pena è ulteriormente aggravata in tempo di guerra (articolo 47 del codice penale militare di guerra).

Al di fuori delle fattispecie espressamente previste dalle succitate disposizioni penali, le prescrizioni sul decoro delle Bandiere sono prive di sanzione.

Così, nonostante la presenza di una struttura normativa, è frequente vedere la Bandiera italiana, esposta anche su edifici pubblici, in pessime condizioni d’uso, strappata, lacerata, scolorita o sporca. Non fanno eccezione neppure i Palazzi sede di istituzioni locali o nazionali.

Sono convinto che il problema sia risolvibile prevedendo una sanzione sia pure lieve per chi viola le prescrizioni previste dal Regolamento sulla disciplina dell’uso delle bandiere.

Sinora nessuno, salvo rari casi, si è mai degnato di occuparsene.

Una sporadica iniziativa si rinviene negli atti parlamentari della XVI Legislatura (atto Senato n. 1350 e atto Camera n. 3668) con la finalità di irrogare una contravvenzione di 500 euro, elevabili a 2.000 in caso di recidività, a carico del contravventore alle disposizioni in materia di decoro del Tricolore. L’iniziativa non superò lo stadio di proposta.

L’Associazione Nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica (ANCRI), da diversi anni è impegnata con una serie di iniziative a livello nazionale finalizzate a promuovere e divulgare il rispetto dei simboli, dei principi e dei valori fondanti della nostra Repubblica con un progetto dedicato al “Decoro del Tricolore”.