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Ingiusta detenzione: quale Indennizzo?

La riforma dell'ingiusta detenzione nell'RFT
ingiusta detenzione
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Ingiusta detenzione: quale Indennizzo?

Abstract: Se una persona, non ancora condannata con sentenza irrevocabile, viene sottoposta a custodia cautelare in carcere, confliggono due principi propri dell’ordinamento processuale penale della RFT. Da un lato, il diritto alla libertà personale e dall’altro lato, le esigenze inerenti a una giurisdizione penale efficiente. Si tratta di due principi, che caratterizzano ogni Stato di diritto (liberal democratico).

Il diritto alla libertà personale viene leso in modo altrettanto grave (se non ancora più gravemente), qualora, in esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile, una persona è sottoposta a esecuzione di pena detentiva e poi risulta (per esempio, a seguito di procedimento di revisione), che l’esecuzione, non avrebbe mai potuto essere iniziata.

In entrambi i casi ora elencati, la corresponsione di un adeguato indennizzo alla “vittima della giustizia” (è proprio il caso di dirlo!), si prospetta più che giusto e necessario. Ciò, non soltanto in seguito a richiesta della persona ingiustamente detenuta, ma, in alcuni casi, anche “von Amts wegen” (d’ufficio), senza che sia necessario adempiere eccessivi oneri della prova e senza dover seguire un iter “burocratico” contorto e complicato.
 

Indennizzo e provvedimenti, che danno diritto allo stesso

Nel 1971 era stato emanato – nella RFT – il “Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG)” – Legge sull’indennizzo a seguito di ingiusti provvedimenti privativi della libertà personale.

L’attuale coalizione governativa ha sentito l’esigenza, di procedere a un’incisiva riforma della predetta legge, rimasta, sostanzialmente, invariata sin dal 1971.

Lo Stato di diritto deve essere “al servizio” delle persone, che devono poter “confidare”, che le leggi valgono per tutti e sempre.

Persone, che hanno subito un trattamento ingiusto da parte di organi dello Stato (compresi, naturalmente, quelli giudiziari), hanno diritto di avere (almeno) un adeguato indennizzo (“Entschädigung”).

 Se una persona ha subito – ingiustamente – custodia cautelare o ha espiato una condanna a pena detentiva, che non sarebbe mai potuto essere eseguita, è stata assolta oppure per la quale si è concluso favorevolmente procedimento di revisione, non sarà soltanto dovuta l’”Entschädigung” nella misura superiore a quella attualmente prevista, ma – quest’è almeno l’opinione del ministero della Giustizia -  si appalesano pure necessarie misure di assistenza.

L’“Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen“, già attualmente, spetta anche nei seguenti casi (§ 2, Abs. 2, StrEG):

  1. „vorläufige Festnahme (da parte della Polizei o del PM) ai sensi del § 127, Abs. 2, StPO), vale a dire, se si è provveduto all’arresto in caso di pericolo nel ritardo (“Gefahr im Verzug”) e se sussistevano i presupposti per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere o di un ricovero (“Unterbringung”).
  2. provvedimento del giudice, che sospende un’ordinanza di custodia cautelare in carcere
  3. sequestro e perquisizione, qualora non disciplinati da altre norme
  4. provvisorio ritiro della “Fahrerlaubnis” (permesso di circolazione)
  5. provvisorio divieto di esercitare una professione.

Ai sensi del comma 3 del citato paragrafo, sono considerate altresíStrafverfolgungsmaßnahmen”: 1) privazione della libertà personale a seguito di estradizione (anche se disposta provvisoriamente), 2) sequestro e  perquisizione avvenuti all’estero a seguito di richiesta di un’autorità della RFT.

Se il procedimento penale viene archiviato per effetto di una norma, che consente una decisione discrezionale del giudice o del PM, può essere riconosciuto un indennizzo secondo “Billigkeit” (equita’); altresí, se vi è stato “Absehen von Strafe”.

Negli ultimi anni, il legislatore della RFT ha “rafforzato”, sia i diritti dell’indagato/imputato, che quelli delle vittime del reato, “allargando” gli obblighi di informazione (di avviso) e la disciplina, che prevede assistenza legale.

Come è noto, alla privazione della liberta’, conseguono effetti gravi, sia sul piano personale, che su quello economico. La progettata riforma intende anche agevolare, attraverso adeguate misure, il reinserimento dei detenuti, una volta espiata la pena.

Secondo la normativa attuale, se il PM ha proceduto ad archiviazione, la decisione sull’indennizzo, è di competenza dell’”Amtsgericht”, presso il quale ha sede la Procura della Repubblica; decisione, che può essere emessa soltanto a seguito di istanza proposta dalla persona ingiustamente privata della libertà personale.
 

Sarà il Pm che archivia, a chiedere al giudice la decisione sull’indennizzo – Estensione dell’obbligo di informazione

Se la riforma verrà approvata, il PM, che provvede all’archiviazione, dovrà ”von Amts wegen” (d’ufficio) chiedere al giudice la decisione sull’indennizzo. Una volta statuito – dal giudice – che per l’ingiusta detenzione è dovuta “Entschädigung” (cosiddetta Grundentscheidung), lo stesso giudice – sempre d’ufficio – determina l’entità dell’indennizzo.

L’indennizzo cosí determinato (e per la parte non riguardante il danno patrimoniale), non è suscettibile di compensazione (“Aufrechnung”).

Il PM – secondo il § 10, Abs. 1, S. 3, StrEG,  è obbligato a informare la persona ingiustamente privata della libertà personale, del diritto di chiedere l’indennizzo, del relativo termine, una volta che l’obbligo dello Stato di corrispondere l’indennizzo, è diventato irrevocabile. In sede di riforma, è prevista un’”estensione” dell’obbligo del PM nel senso di avvisare il “Betroffenen” della facoltà di chiedere “assistenza” da parte di un avvocato o da una “staatlichen Unterstützungsstelle”(ente di assitenza statale).
 

Termini meno brevi e diritto alla prima consultazione gratuita

Il procedimento per ottenere l’indennizzo, tenuto conto dei termini (di decadenza) previsti e della necessità di provare – analiticamente – il danno subito, è tutt’altro che semplice. Deve anzitutto essere dimostrata la “Bedürftigkeit” e la mancata fruizione di altri sussidi.

La riforma prevede, che quanto speso in occasione del primo “Beratungsgespräch” (consultazione di un avvocato), va rifuso alla persona ingiustamente detenuta. In sede di questo “colloquio” con un difensore, è da chiarire, anzitutto, se sussiste diritto all’indennizzo. (Il diritto al percepimento dell’onorario, potrà essere fatto valere direttamente nei confronti dello Stato).

“Beratung und Hilfestellung” – ai fini del reinserimento sociale – avranno le persone ingiustamente detenute, anche dopo la loro “Enthaftung“ (liberazione). Infatti, già adesso, coloro che vengono scarcerati per fine pena, vengono “auf die Haftentlassung vorbereitet” (“preparati”), mentre, chi viene scarcerato perchè , per esempio, la misura cautelare in carcere è stata applicata al di fuori dei casi previsti dalla legge, non può fruire di analoga “Unterstützung”.

Il vigente § 12 StrEG prevede un termine di sei mesi per proporre la richiesta di indennizzo; termine decorrente dalla data, in cui all’interessato è stata notificata la “Belehrung” (informazione/avviso), che  ha diritto di chiedere l’indennizzo.

Questa “Frist” verrà “allungata” e l’"interessato” dovrà pure essere informato su eventuali “Rechtsbehelfe” (reclami), qualora la richiesta venisse rigettata.
 

Nuovi criteri per la determinazione dell’indennizzo - Pignoramenti

L’importo fisso (“Pauschalbetrag”), come attualmente previsto per l’ingiusta detenzione – sarà sostituito e – d’ora in avanti – secondo la progettata riforma e, ai fini del riconoscimento dell’”Haftentschädigung”, si dovrà tenere conto del fatto, che la privazione della libertà personale è avvenuta a seguito di custodia cautelare in carcere oppure in esecuzione di una condanna irrevocabile. Dovrá essere valutata, altresí, la durata complessiva della privazione della libertà personale e la/le modalita’, in cui è avvenuta la detenzione.

I §§ 249 e seguenti del BGB (CC) prevedono, che se un fatto illecito ha per la persona, che l’ha subito, anche “Vorteile” (“vantaggi”), che derivano “aus dem schädigenden Ereignis”, di ciò va tenuto conto in sede di determinazione dell’indennizzo (è, questo, il principio della “Vorteilsausgleichung”). In applicazione della predetta normativa, finora, veniva detratto dall’indennizzo, come liquidato, quanto il detenuto aveva “risparmiato” (si fa per dire), perché  al “vitto e alloggio” aveva provveduto lo Stato. Vi era una detrazione pari a mensili 380 Euro circa. Questa   “Vermögensausgleichung” sarà abolita.

Quanto percepito a titolo di “Entschädigungsanspruch”, poteva – finora - essere soggetto a pignoramento (“Pfändung”) o portato in compensazione (“Aufrechnung”). Viene ora previsto, che a pignoramento può procedersi soltanto dopo che il procedimento di riconoscimento dell’indennizzo è diventato definitivo.
 

Pubblicità delle sentenze di revisione

Delle progettate innovazioni concernenti lo “StrEG”, una delle più importanti, è il diritto “auf öffentlicher Bekanntmachung bei erfolgter Wiederaufnahme” (pubblicità dell’avvenuto giudizio di revisione favorevole al condannato).

Ciò è di particolare importanza ai fini della “riabilitazione” dell’ingiustamente condannato. Verrà modificato il disposto di cui al § 371, Abs. 4, StPO (attualmente vigente), nel senso, che  sarà applicabile in tutti i casi di procedimento di “Wiederaufnahme” conclusosi con esito favorevole per il condannato. La sentenza oggetto di revisione verrà resa pubblica, anche senza richiesta della persona ingiustamente condannata, sull’”elektronischen Bundesanzeiger” (una specie di Gazzetta Ufficiale) oppure in altro modo, stabilito dal giudice. Il progetto di riforma prevede in proposito un “Anspruch” ``auf Veröffentlichung der Bekanntmachung”.