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Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

Cosa dice la Legge n. 33 del 12 aprile 2022?
iscrizione contemporanea
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Il Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 prevedeva il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di istruzione superiore ed era legato ad una ratio legis dovuta al contesto socio-culturale dell'Italia del primo novecento con un’economia chiusa e principalmente agricola e con pochi studenti universitari.

Questa norma è stata più volte contestata poiché reputata obsoleta, illiberale e addirittura dannosa in un mondo che chiede sempre più flessibilità e fluidità di competenze.

Nel corso degli anni sono state applicate poche deroghe a tale norma, quali ad esempio: una contenuta nello stesso Regio Decreto e tale per cui gli studenti delle università o degli istituti superiori potevano iscriversi alle scuole speciali che vertevano su una tecnica militare e portavano al conseguimento di una laurea o di un diploma; una contenuta nella legge 240 del 2010, secondo cui è ammessa contemporaneamente la doppia iscrizione e frequenza a corsi accademici del conservatorio e dell'università, purché per uno dei due corsi sia scelto l’impegno a tempo parziale ed una relativa ai “double degree”, ossia quei programmi integrati di studio mirati al conseguimento di un doppio titolo, valido sia in Italia sia presso l’università partner estera con la quale è stato stipulato un accordo bilaterale.

Sin dai primi anni duemila si è pensato ad una abrogazione del Regio Decreto, anche per aumentare la competitività del nostro Paese nello scenario globale, in quanto al penultimo posto in Europa per numero di laureati.

Finalmente, il 12 ottobre 2021, a conclusione di un lungo iter avviato nel marzo 2018, è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il Disegno di Legge 2415 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, poi approvato dal Senato della Repubblica il 6 aprile 2022.

Successivamente, il 12 aprile 2022 è stata emanata la Legge n. 33 che ha espresso parere favorevole alla soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, italiane e estere, e presso istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Per verificarne l’efficacia, è previsto che, a distanza di quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell’Università e della Ricerca presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e una valutazione dell’impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni dell’AFAM trasmetteranno annualmente al Ministero dell’Università e della Ricerca. Tale relazione dovrà basarsi sul numero di studenti realmente iscritti a due corsi di laurea, sugli eventuali abbandoni, sui fuori corso e sulla capacità di trovare lavoro o di proseguire studi eccellenti per chi ha conseguito due diplomi di laurea.

Inoltre, fra le norme programmatiche della Legge n. 33, è previsto l’impegno del Ministero dell’Università e della Ricerca ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge, previo parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), un decreto attuativo che disciplini le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno un’istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti.

In parte tali disposizioni sono presenti nei Decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 930 del 29 luglio 2022 e n. 933 del 2 agosto 2022 attuativi rispettivamente dell’articolo 4, comma 1 e comma 3, della Legge 12 aprile 2022 n. 33. Tali Decreti contengono le disposizioni e le modalità per consentire e per facilitare la contemporanea iscrizione delle studentesse e degli studenti a due corsi universitari, a decorrere dall’anno accademico 2022-2023, sia presso università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale e sia per i corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Si stabilisce che, l’iscrizione contemporanea, nel limite massimo di due diversi corsi di laurea, laurea magistrale, anche presso più università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale o Istituzioni AFAM, anche esteri, può essere effettuata purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, in modo da conseguire due titoli di studio distinti, a condizione che i due corsi di studio si differenzino per almeno due terzi delle attività formative.

Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza, ad eccezione dei corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività di laboratorio e di tirocinio.

Il decreto prevede anche, per agevolare l’iscrizione contemporanea a due corsi di studio, la possibilità per le università di attivare servizi aggiuntivi come la modalità telematica della didattica o di prevedere modalità organizzative coerenti con una frequenza part-time degli studenti. Disciplina, inoltre, gli aspetti legati al diritto allo studio, stabilendo che l’esonero, totale o parziale, del versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica a entrambe le iscrizioni, nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa del medesimo ateneo.

Tutto questo ha creato non poche difficoltà tecnico-operative agli atenei che devono implementare e applicare queste norme.

Cosa fondamentale è che le università devono disciplinare nei propri regolamenti didattici di ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando, ove necessario per la disciplina di dettaglio, ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

A questi Decreti Ministeriali ne dovrà seguire un altro necessario per stabilire i criteri che dovranno essere adottati dagli atenei per l’iscrizione contemporanea a due corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale (così come stabilito dell’articolo 4, comma 2 della Legge n. 33 del 12 aprile 2022), per i corsi con frequenza obbligatoria e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.

In seguito, il 6 luglio 2022 è stata emanata la nota esplicativa del Direttore Generale della Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca (prot. n. 16767) relativa all’iscrizione a due corsi di studio a partire dall’anno accademico 2022-2023.

Tante, quindi, sono le combinazioni possibili: due corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico che non appartengono alla stessa classe e che si differenziano per almeno due terzi delle attività formative; un corso di laurea triennale o magistrale e uno di dottorato di ricerca; un corso di laurea triennale o magistrale e uno di master; un corso di laurea triennale o magistrale e uno di specializzazione non medica; due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master; un corso di master e uno di specializzazione e un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione.

Le iscrizioni contemporanee sono consentite sia presso istituzioni italiane che estere e anche presso atenei telematici, mentre continuerà ad essere proibita la doppia iscrizione contemporanea a corsi della stessa classe di laurea o allo stesso master in due atenei diversi, così come l'iscrizione contemporanea a due dottorati.

Il tetto massimo sarà comunque di due corsi e non sono consentite iscrizione multiple.

Come dichiarato anche dal Ministro dell’Università e della Ricerca, la doppia laurea consente di fare un passo in avanti nella formazione universitaria e risponde alla necessità di adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli ordinamenti degli altri Paesi Europei. Grazie, infatti, alla doppia iscrizione si favorisce l’interdisciplinarietà del sapere al fine di creare più velocemente figure professionali che rispondano in modo adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro, sia in Italia che all’estero. Questa nuova possibilità ha reso il nostro sistema universitario meno rigido, più flessibile, trasversale e maggiormente rivolto alle esigenze e alle necessità formative delle studentesse e degli studenti. Permette di dare più opportunità ai giovani e di essere più competitivi. In questo modo l’università italiana diventa più attrattiva, con percorsi didattici che si adattano meglio, sia alle aspettative degli studenti, sia all’erogazione di competenze e conoscenze interdisciplinari e trasversali. Gli studenti potranno ottenere una migliore e variegata specializzazione per raggiungere il consolidamento di competenze differenziate, in linea con la mission del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con quanto previsto dal Decreto Piano Nazionale Nuove Competenze.

Dall’altra parte, nonostante si tratti di una Legge destinata a interessare solo piccoli numeri di studenti, l’idea della frequenza contemporanea di due corsi di studi in sedi diverse rende praticamente impossibile frequentare i luoghi dell’università e assimilare i contenuti delle lezioni, al di là della mera preparazione e del superamento di un esame. Quindi, l’idea dell’accesso all’università come esperienza culturale finalizzata ad acquisire, far maturare e assimilare conoscenze generali e competenze disciplinari per consolidare il proprio profilo culturale, sembra poco realizzabile, come sostenuto anche dal CNSU.

Una valutazione più approfondita potrà comunque essere fatta dopo il periodo di osservazione e vigilanza, così come previsto dalla Legge.

Nel generale contesto delle diverse proposte di intervento e modifiche a cui ha lavorato recentemente il MUR, ci auspichiamo una politica universitaria che guardi sempre più ad una strategia migliorativa d’insieme del nostro sistema, che metta al centro delle università le studentesse e gli studenti, più delle numerose norme a cui sottostare.