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La prescrizione nel diritto civile tedesco (BGB)

Breve esposizione
La disciplina della prescrizione nel diritto civile tedesco ( BGB ) è caratterizzata da periodi di prescrizione molto lunghi se paragonati con quelli previsti dal vigente codice civile italiano ma anche, come vedremo, da periodi molto più brevi rispetto a quelli contemplati dal codice civile del 1942 in casi analoghi o simili. Così per esempio il c.c. (art. 2947, 2^ c.) prevede per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli, un periodo di prescrizione di soli due anni, mentre - come verrà esposto - il BGB (codice civile) tedesco consente di far valere diritti derivanti dalla lesione della integrità fisica e della salute fino a trent’anni a decorrere dal fatto lesivo. Altrettanto lungo (30 anni) è il periodo di tempo previsto dal BGB per far valere diritti in materia ereditaria.

Non sono contemplate, dal BGB, prescrizioni brevi quale quella di cui all’art. 2950 c.c. (provvigione per il mediatore) e all’art. 2951 c.c. (diritti derivanti dal contratto di trasporto), né prescrizioni presuntive previste invece dal c.c. (art. 2954 – diritti degli albergatori ed osti per l’alloggio ed il vitto).

A differenza del diritto italiano – che all’art. 2936 c.c. sancisce la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione – il BGB ammette siffatte modifiche, fatta eccezione per la responsabilità per le sole azioni dolose. Secondo il BGB è ammissibile il patto diretto a prolungare il periodo di prescrizione sino ad un massimo di 30 anni.

Procediamo ora ad una breve esposizione delle norme più importanti dettate dal BGB tedesco in materia di prescrizione.

Oggetto e durata della prescrizione

Il diritto di pretendere da un altro un fare od un omettere, è soggetto a prescrizione e la durata della prescrizione ordinaria è di tre anni, fatte salve le disposizioni che seguono.

Il diritto di chiedere il trasferimento di una proprietà fondiaria, si prescrive in dieci anni. Si prescrivono invece in 30 anni:

1) diritti in materia di famiglia ed ereditaria

2) diritti accertati con sentenza passata in giudicato

3) diritti derivanti da transazioni giudiziali

4) diritti accertati in sede fallimentare e dichiarati esecutivi

5) diritti alla rifusione delle spese liquidate in sede esecutiva.

I diritti in materia di famiglia ed ereditaria, quelli derivati da sentenze passate in giudicato, da transazioni giudiziali e da accertamenti in sede fallimentare dichiarati esecutivi che hanno per oggetto prestazioni periodiche, si prescrivono, anziché col decorso di 30 anni, in tre anni.

La prescrizione ordinaria inizia a decorrere con la fine dell’anno nel quale:

1) è sorto il diritto

2) il creditore ha avuto cognizione del diritto di credito e della persona del debitore oppure avrebbe potuto averne con un comportamento non caratterizzato da colpa grave.

I diritti al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dei beni della vita, dell’integrità fisica, della salute e della libertà, si prescrivono in 30 anni dalla data del fatto lesivo, indipendentemente dal momento in cui il danneggiato ne ha avuto cognizione o avrebbe potuto avere cognizione comportandosi senza colpa grave.

Gli altri diritti al risarcimento dei danni si prescrivono in 10 anni, sempre indipendentemente dal fatto che il creditore abbia avuto cognizione del diritto o ne avrebbe potuto avere cognizione, con un comportamento non caratterizzato da colpa grave.

La durata della prescrizione non può, in nessun caso, neppure per effetto di pattuizione tra le parti, eccedere i 30 anni. Neppure è ammissibile una convenzione tra le parti diretta ad abbreviare la durata della prescrizione in caso di responsabilità per atti dolosi.

Sospensione della prescrizione

Qualora tra debitore e creditore pendano trattative aventi per oggetto il diritto controverso, la prescrizione è sospesa fino a quando una delle parti rifiuti la prosecuzione delle trattative.

Hanno altresì effetto sospensivo della prescrizione:

1) la citazione diretta ad ottenere l’accertamento del diritto o l’adempimento

2) la richiesta intesa ad ottenere la clausola di esecutorietà

3) la notifica del decreto ingiuntivo nel procedimento monitorio

4) l’insinuazione di un credito nel corso di un procedimento di fallimento.

La prescrizione è inoltre sospesa durante il periodo di tempo in cui, in seguito ad un accordo tra creditore e debitore, quest’ultimo non è tenuto – temporaneamente – ad adempiere.

E’ sospesa la prescrizione in materia di diritti tra coniugi fino a quando perdura il matrimonio. La stessa cosa vale per i diritti: 1) tra conviventi (Lebenspartner) fino a quando perdura la convivenza (Lebenspartnerschaft); 2) tra tutore e sottoposto a tutela fino a quando è in atto la tutela.

La prescrizione dei diritti derivanti dalla lesione del diritto all’autodeterminazione sessuale, è sospesa fino al compimento del 21.mo anno di età della creditrice/del creditore; se la creditrice/il creditore convive stabilmente col debitore, la prescrizione è comunque sospesa fino alla cessazione della convivenza.

Nel calcolo per la maturazione della prescrizione non si tiene conto del periodo di tempo in cui la prescrizione è sospesa.

Se una persona incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi non ha tutore, la prescrizione non inizia a decorrere prima che siano passati sei mesi dall’avvenuta nomina di un tutore.

La prescrizione inizia nuovamente a decorrere:

1) se il debitore, anche implicitamente, ha riconosciuto la fondatezza del diritto del creditore

2) se viene richiesto o compiuto un atto esecutivo.

Dopo la maturazione del periodo di prescrizione, il debitore può rifiutare l’adempimento, ma di quanto corrisposto, non può essere chiesta la restituzione, anche se l’adempimento è avvenuto ignorando l’intervenuta prescrizione.

La disciplina della prescrizione nel diritto civile tedesco ( BGB ) è caratterizzata da periodi di prescrizione molto lunghi se paragonati con quelli previsti dal vigente codice civile italiano ma anche, come vedremo, da periodi molto più brevi rispetto a quelli contemplati dal codice civile del 1942 in casi analoghi o simili. Così per esempio il c.c. (art. 2947, 2^ c.) prevede per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli, un periodo di prescrizione di soli due anni, mentre - come verrà esposto - il BGB (codice civile) tedesco consente di far valere diritti derivanti dalla lesione della integrità fisica e della salute fino a trent’anni a decorrere dal fatto lesivo. Altrettanto lungo (30 anni) è il periodo di tempo previsto dal BGB per far valere diritti in materia ereditaria.

Non sono contemplate, dal BGB, prescrizioni brevi quale quella di cui all’art. 2950 c.c. (provvigione per il mediatore) e all’art. 2951 c.c. (diritti derivanti dal contratto di trasporto), né prescrizioni presuntive previste invece dal c.c. (art. 2954 – diritti degli albergatori ed osti per l’alloggio ed il vitto).

A differenza del diritto italiano – che all’art. 2936 c.c. sancisce la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione – il BGB ammette siffatte modifiche, fatta eccezione per la responsabilità per le sole azioni dolose. Secondo il BGB è ammissibile il patto diretto a prolungare il periodo di prescrizione sino ad un massimo di 30 anni.

Procediamo ora ad una breve esposizione delle norme più importanti dettate dal BGB tedesco in materia di prescrizione.

Oggetto e durata della prescrizione

Il diritto di pretendere da un altro un fare od un omettere, è soggetto a prescrizione e la durata della prescrizione ordinaria è di tre anni, fatte salve le disposizioni che seguono.

Il diritto di chiedere il trasferimento di una proprietà fondiaria, si prescrive in dieci anni. Si prescrivono invece in 30 anni:

1) diritti in materia di famiglia ed ereditaria

2) diritti accertati con sentenza passata in giudicato

3) diritti derivanti da transazioni giudiziali

4) diritti accertati in sede fallimentare e dichiarati esecutivi

5) diritti alla rifusione delle spese liquidate in sede esecutiva.

I diritti in materia di famiglia ed ereditaria, quelli derivati da sentenze passate in giudicato, da transazioni giudiziali e da accertamenti in sede fallimentare dichiarati esecutivi che hanno per oggetto prestazioni periodiche, si prescrivono, anziché col decorso di 30 anni, in tre anni.

La prescrizione ordinaria inizia a decorrere con la fine dell’anno nel quale:

1) è sorto il diritto

2) il creditore ha avuto cognizione del diritto di credito e della persona del debitore oppure avrebbe potuto averne con un comportamento non caratterizzato da colpa grave.

I diritti al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dei beni della vita, dell’integrità fisica, della salute e della libertà, si prescrivono in 30 anni dalla data del fatto lesivo, indipendentemente dal momento in cui il danneggiato ne ha avuto cognizione o avrebbe potuto avere cognizione comportandosi senza colpa grave.

Gli altri diritti al risarcimento dei danni si prescrivono in 10 anni, sempre indipendentemente dal fatto che il creditore abbia avuto cognizione del diritto o ne avrebbe potuto avere cognizione, con un comportamento non caratterizzato da colpa grave.

La durata della prescrizione non può, in nessun caso, neppure per effetto di pattuizione tra le parti, eccedere i 30 anni. Neppure è ammissibile una convenzione tra le parti diretta ad abbreviare la durata della prescrizione in caso di responsabilità per atti dolosi.

Sospensione della prescrizione

Qualora tra debitore e creditore pendano trattative aventi per oggetto il diritto controverso, la prescrizione è sospesa fino a quando una delle parti rifiuti la prosecuzione delle trattative.

Hanno altresì effetto sospensivo della prescrizione:

1) la citazione diretta ad ottenere l’accertamento del diritto o l’adempimento

2) la richiesta intesa ad ottenere la clausola di esecutorietà

3) la notifica del decreto ingiuntivo nel procedimento monitorio

4) l’insinuazione di un credito nel corso di un procedimento di fallimento.

La prescrizione è inoltre sospesa durante il periodo di tempo in cui, in seguito ad un accordo tra creditore e debitore, quest’ultimo non è tenuto – temporaneamente – ad adempiere.

E’ sospesa la prescrizione in materia di diritti tra coniugi fino a quando perdura il matrimonio. La stessa cosa vale per i diritti: 1) tra conviventi (Lebenspartner) fino a quando perdura la convivenza (Lebenspartnerschaft); 2) tra tutore e sottoposto a tutela fino a quando è in atto la tutela.

La prescrizione dei diritti derivanti dalla lesione del diritto all’autodeterminazione sessuale, è sospesa fino al compimento del 21.mo anno di età della creditrice/del creditore; se la creditrice/il creditore convive stabilmente col debitore, la prescrizione è comunque sospesa fino alla cessazione della convivenza.

Nel calcolo per la maturazione della prescrizione non si tiene conto del periodo di tempo in cui la prescrizione è sospesa.

Se una persona incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi non ha tutore, la prescrizione non inizia a decorrere prima che siano passati sei mesi dall’avvenuta nomina di un tutore.

La prescrizione inizia nuovamente a decorrere:

1) se il debitore, anche implicitamente, ha riconosciuto la fondatezza del diritto del creditore

2) se viene richiesto o compiuto un atto esecutivo.

Dopo la maturazione del periodo di prescrizione, il debitore può rifiutare l’adempimento, ma di quanto corrisposto, non può essere chiesta la restituzione, anche se l’adempimento è avvenuto ignorando l’intervenuta prescrizione.