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La prova decisiva nella riforma in appello

Nota alla pronuncia delle Sezioni Unite in materia di riforma in appello della sentenza di assoluzione in caso di decesso del dichiarante
riforma in appello
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Indice

1. Premesse alla riforma in appello della sentenza assolutoria con prova decisiva

2. Riforma della sentenza assolutoria e rinnovazione prova decisiva

3. Riforma e rinnovazione in gravame secondo le Sezioni Unite

 

Premesse alla riforma in appello della sentenza assolutoria con prova decisiva

Con la prova decisiva, nella verifica del thema decidendum dello iudex, si cerca di introdurre fatti idonei rappresentativi a colmare le lacune della complessiva rappresentazione e a determinare le definitive scelte del giudice del dibattimento. La decisività va intesa e concepita con un procedimento prognostico-cognitivo ex ante, sulla base di tutte le acquisizioni raggiunte ed in vista dei possibili risultati ricostruibili dalla deduzione delle parti processuali.

Il Codice di procedura penale, all’articolo 442, fornisce un sensibile accenno della decisività della prova, in peculiar modo nelle disposizioni normative dedicate all’attività informativa in udienza.

La decisività sorregge le scelte informate al principio del favor innocentiae ossia l’innocenza sino prova contraria; mutuando una particolare deduzione della parte processuale, ovvero, una autonoma scelta proposta dallo iudex.

L’acquisizione di tale prova può consentire:

a) una definizione immediata del processo, nel caso in cui la prova a discarico sia tale da determinare una pronuncia di non luogo a procedere;

b) il rinvio a giudizio nei casi in cui la prognosi sia completamente abiuratadal risultato probandi.

 

Riforma della sentenza assolutoria e rinnovazione prova decisiva

La Corte europea dei diritti dell’uomo, in uniformità di vedute giurisprudenziali adottando la nomofilachia per avere una interpretazione unitaria, è giunta all’affermazione di principio secondo cui la pronuncia di condanna dell’imputato, in riforma di una sentenza precedente emanata di assoluzione, richiede in modo perentorio e necessario la nuova escussione delle fonti dichiarative qualificate come determinanti ai fini del giudizio e già precedentemente assunte davanti al giudice di prime cure.

Il recepimento del suddetto principio, così formulato, ha dato luogo a non pochi sussulti giurisprudenziali, soprattutto in riferimento ai processi definiti in primo grado con le forme del rito speciale abbreviato c.d. “secco” e, quindi, sulla base di una valutazione probatoria fondata esclusivamente sugli atti di indagine penale.

La Cedu è giunta ad affermare senza smarrimenti di sorta – tracciando il sentiero esegetico da seguire – la necessità della nuova assunzione in grado di appello della prova dichiarativa, laddove il giudice del gravame intenda ribaltare la sentenza di segno assolutorio emessa in prime cure. In termini maggiormente specifici, l’obbligo della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale si impone tutte le volte in cui, ai fini della riforma della sentenza di assoluzione, appare necessaria e determinante una differente valutazione delle prove dichiarative acquisite in atti.

La Cedu[1] ha puntellato tale approdo giuridico-ermeneutico alla norma prevista nell’articolo 6 par. 1 Cedu, osservando che il processo non può definirsi equo” se “coloro che hanno la responsabilità di decidere in merito alla colpevolezza o all’innocenza dell’accusato” non sono posti in condizione “di sentire i testimoni e di valutare la loro attendibilità in prima persona[2].

 

Riforma e rinnovazione in gravame secondo le Sezioni Unite

Con sentenza del 30 marzo 2022 n. 11586 le Sezioni Unite hanno affermato che la riforma in grado di appello riguardante la sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva ritenuta necessaria oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile a causa del decesso del dichiarante e che tuttavia la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ultronei, idonei a compensare il sacrificio sofferto nel contraddittorio.

In sostanza, il giudice ha l’onere precipuo di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri “premurosi” e solleciti di cui all’articolo 603 c.p.p. per consentirne una sorta di reintegra probatoria.

Hanno così trovato risoluzione della questione rimessa dalla V Sez., della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25283 del 4 giugno 2021; se, in caso di riforma in appello di giudizio assolutorio di prime cure, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute assolutamente decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare di per sé sola, precluda il capovolgimento del giudizio assolutorio.

Secondo l’orientamento prasseologico seguito[3], anche nei casi in cui la rinnovazione in gravame della prova dichiarativa si rilevi impossibile[4] – salva l’applicabilità in secondo grado dell’articolo 467 c.p.p. per l’assunzione urgente delle prove ritenute non rinviabili, non vi sia alcun motivo per auspicare e affermare un capovolgimento del giudizio che ha ritenuto l’imputato assolto ex actis.

Rimane comunque un dovere essenziale quello del giudice di portare ad accertamento sia la piena ed effettiva sussistenza della causa preclusiva della novella audizione, sia, che la sottrazione all’esame non dipenda dalla volontà di avere un occhio di riguardo in favor dell’imputato o infine, da condotte illecite poste in essere da terzi soggetti: in tale prospettiva il giudice è legittimato a fondare il personale convincimento sulla base delle precedenti dichiarazioni.

La V Sezione remittente la questione ha comunque ribadito l’affermazione contenuta nella stessa decisione delle Sezioni Unite e cioè che l’impossibilità di procedere alla rinnovazione del dibattimento della prova dichiarativa ritenuta decisiva a causa del decesso del soggetto da esaminare ancora, preclude il capovolgimento dell’assoluzione ex actis, appare lo spessore decisorio sul punto differente dell’assoluto divieto, in capo al giudice di utilizzare a fini decisori la dichiarazione del dibattimento che non è rinnovata.

Il principio giuridico così espresso dalle Sezioni Unite esprime una certa esclusione regolata” a livello probatorio che, a differenza di quanto si possa credere, non è riscontrabile nella normativa positiva, compresa quella della L. 23 giugno 2017 n.103 che, ha aggiunto il co., 3 nell’articolo 603 c.p.p., che sostanzialmente dice che, nel caso sia la parte accusatoria a proporre appello contro il proscioglimento, per motivi concernenti la valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ciò porta il corpo esegetico a fissare il tema di cui si discorre nell’ambito di una “chirurgia” di interpretazione giurisprudenziale, ovvero, nel quadro di definizione dei canoni o modelli di cognizione e di conseguente motivazione del giudice; In rinuncia totale di una regola fissadi esclusione, non prescritta dalla legge e neanche obbligata dall’articolo 111 Cost., in merito al giusto processo, che prevede al 5 co., come operativa la regola della deroga al contraddittorio per i fatti accertati di assoluta impossibilità oggettiva, di cui non dipendono dalla volontà del dichiarante, che già non permettono la ripetibilità delle dichiarazioni rese ex ante, a prescindere dall’aspetto volitivo comportamentale del soggetto de quo[5], fatti nel cui ambito è sopraggiunto il decesso del soggetto dichiarante[6].

In concludendi, le sezioni oggetto di disamina, hanno costituito il seguente principio di diritto: la reformatio in appello della sentenza assolutoria non trova preclusione nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, divenuta oggetto di valutazioni contrastanti, sia resa impossibile causa del decesso del dichiarante; anche se la motivazione che si basi sulla prova non oggetto di rennovatio, deve essere rafforzata sul piano degli elementi ultronei a portare giusta compensazione per il sacrificio sofferto in contraddittorio, che impone al giudice l’onere di ricerca ed acquisizione in virtù anche dei poteri di cui è investito in base alla disposizione dell’articolo, 603 c.p.p..”.

Ulteriormente le Sezioni Unite specificano che il principio de quo si può espandere ricomprendendo i casi in cui il dichiarante risulti essere irreperibile o impossibilitato per infermità[7].

 

[1] CEDU, decisione del 25 marzo 2021, in: echr.coe.int., sito ufficiale decisioni europee.

[2] Vedi: Giuseppe della Monica: “La rinnovazione della prova decisiva dinanzi al giudice deputato a definire il giudizio”; in: Processo penale e giustizia, Giappicelli ed., 2022.

[3] Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, in: www.cortedicassazione.it, Sentenzeweb.

[4] Casi di irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare.

[5] In tali termini: Corte Cost., 25 ottobre 2000, n. 440.

[6] Così: Cass. pen., sez.I, 8 agosto 2019, n. 43285.

[7] Vedi: Giulia Fallaci, in: N Jus, 29 marzo 2022, sezione diritto processuale penale, voce: impugnazione.