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L’esenzione IMU può essere una valida causa di separazione?

Luci
Ph. Anuar Arebi / Luci

Abstract

L’articolo 13, c. 2, D. L. 201/2011 riconosce l’esenzione da IMU per l’abitazione principale che, per il nucleo famigliare, è quella in cui il possessore ed i propri famigliari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Essa non opera se due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due immobili diversi situati nello stesso Comune.

Cambia qualcosa nella separazione di fatto? Il contribuente ha dei vincoli probatori?

 

L’esenzione IMU per l’abitazione principale del nucleo famigliare

L’abitazione principale gode di esenzione da IMU.

Nel caso di nucleo famigliare si intende per abitazione principale quella in cui il possessore ed i propri famigliari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Se uno dei componenti il nucleo famigliare stabilisce la propria residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro immobile situato nel medesimo Comune, non può beneficiare dell’esenzione.

Infatti, il nucleo famigliare non può che avere un’unica “sede”.

Questo articolo prende spunto da un caso professionale che mi è capitato di recente.

Una coppia di coniugi felicemente sposati ha due “abitazioni principali” in due Comuni che distano una decina di chilometri circa tra loro.

La moglie ha acquistato un appartamento e lì ha fissato la residenza per essere avvantaggiata nelle graduatorie scolastiche.

L’appartamento viene utilizzato sporadicamente dalla signora come appoggio quando deve trattenersi a scuola nel pomeriggio.

Alla sera la famiglia si ricongiunge nell’altro Comune dove il marito e il figlio hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Questi coniugi si sono rivolti a me dopo la notifica di un avviso di accertamento del Comune di residenza della moglie per valutare se era legittimo il comportamento del Comune.

Naturalmente, dopo una ampia intervista, ho comunicato loro che il Comune era nel giusto, in quanto la dimora della signora era rimasta nell’abitazione coniugale.

Perciò, la residenza anagrafica nel Comune in cui lavora è difficilmente dimostrabile.

A questo punto i due mi hanno chiesto se consigliavo loro di separarsi per poter conservare l’agevolazione IMU su entrambi gli immobili.

La mia risposta è stata negativa.

Vi spiego il perché.

 

Quando non si applica l’esenzione IMU per l’abitazione principale del nucleo famigliare?

L’articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011 esclude espressamente che si applichi l’esenzione IMU su due immobili solo se essi sono posseduti nel medesimo Comune.

L’agevolazione per l’abitazione principale del nucleo famigliare non spetta alla seconda abitazione, ubicata nel medesimo Comune, posseduta da un componente del nucleo famigliare ed in cui egli abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica.

La ragione è comprensibile e condivisibile: il nucleo famigliare, all’interno di un Comune, ha un’unica abitazione in cui la famiglia ha fissato la residenza e la dimora abituale.

Qualche perplessità si può nutrire nel caso di grandi città come Milano in cui è possibile che la sede di lavoro di uno dei due coniugi sia dalla parte opposta della città.

Questo aspetto non è, peraltro, il tema di questo articolo e non mi ci soffermo.

In base al dettato della norma finché esiste il nucleo famigliare non vi può essere una doppia abitazione principale famigliare.

Altra situazione molto frequente è quella di una famiglia che fissi la propria residenza e dimora in una città ed uno dei due coniugi possieda un immobile in una differente città in cui si sposta per esigenze di lavoro.

Questa situazione non è disciplinata dalla norma e ha originato un consistente contenzioso.

Un primo tipo di cause è stata innescata dall’applicazione della doppia esenzione da parte dei contribuenti.

In sostanza, pur esistendo un’unica abitazione principale del nucleo famigliare ed in mancanza di separazione tra i coniugi, i contribuenti avevano applicato per entrambe le abitazioni l’esenzione IMU.

Il Comune in cui il coniuge si era trasferito per motivi di lavoro aveva disconosciuto l’esenzione.

Un altro tipo di cause deriva dal disconoscimento dell’esenzione IMU sull’abitazione del nucleo famigliare.

In queste situazioni l’IMU sull’abitazione utilizzata per motivi di lavoro era stata regolarmente pagata.

Tuttavia, il Comune dove è situata l’abitazione famigliare, rilevando che uno dei coniugi dimorava abitualmente altrove, ha disconosciuto l’esenzione IMU.

 

L’esenzione da IMU per abitazione principale si applica nella separazione di fatto?

Tralasciando i due filoni del contenzioso sull’esenzione IMU sopra accennati, su cui sono stati scritti molti pregevoli articoli sulle riviste specializzate, vorrei analizzare la posizione dei coniugi separati di fatto.

Sia che il coniuge si sia trasferito in un altro immobile situato nel medesimo Comune sia che abbia preso dimora in un Comune differente è possibile riscontrare ancora un’abitazione famigliare?

In sostanza: la separazione di fatto è il segno che è venuta meno l’affectio tra i coniugi a tal punto che si è dovuta interrompere la convivenza sotto lo stesso tetto.

L’articolo 13, comma 2, D. L. 201/2011 si riferisce all’abitazione principale del nucleo famigliare.

Continua a ravvisarsi un’abitazione principale del nucleo famigliare nella separazione di fatto?

Ritengo di no.

Il nucleo famigliare ancora formalmente esiste, ma è stata posta in essere una situazione di fatto corrispondente alla separazione legale.

Pertanto, si è cancellato il nucleo famigliare con la propria abitazione principale.

Si ritorna ad una situazione di abitazione principale di persone singole, con una doppia residenza e dimora anagrafica.

Di conseguenza, si deve riconoscere una doppia esenzione IMU.

 

Come si prova la separazione di fatto?

Il tema della prova è di primaria importanza.

Ed è questo il motivo per cui ho sconsigliato ai miei clienti di separarsi al solo fine di ottenere una doppia esenzione IMU.

Oltre al fatto che non credo che simulare una separazione per ottenere un beneficio sia un comportamento giusto e corretto.

Nella separazione di fatto, non potendo esibire alcun provvedimento o accordo di separazione, il contribuente dovrà ricorrere a prove indiziarie.

Indizianti sia della cessata affectio coniugalis e della convivenza sia dell’utilizzo della doppia casa come abitazione principale.

Ritorno ancora al mio caso professionale: se la casa viene utilizzata occasionalmente, non è possibile dimostrare che vi siano dei consumi che sono tipici dell’abitazione principale.

Pertanto, sono utili tutti quei dati ed elementi che dimostrano che non esiste più un legame affettivo tra i coniugi, sia quelli che dimostrino che uno dei due coniugi ha fissato la propria dimora abituale nel secondo immobile.