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Nuove modalità di conservazione per l’antiriciclaggio

antiriciclaggio
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Abstract

L’Autorità di vigilanza italiana ha pubblicato le Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo il 24 marzo 2020.

 

Il documento tocca gli articoli 31, 32, 34 del decreto 231/2007, con applicazione agli intermediari finanziari bancari e non bancari, delle categorie ricomprese nell’articolo3, comma 2 e 2-bis del decreto. Innanzitutto, tra i dati da conservare già previsti dall’articolo 31, comma 2, si aggiungono quelli relativi al “punto operativo” (in pratica la filiale o l’agenzia dell’intermediario), la data d’instaurazione e chiusura del rapporto continuativo attivato presso il medesimo.

Per le operazioni occasionali, oppure quelle generate dai rapporti continuativi, andranno conservate altresì le informazioni sulla data di effettuazione, l’importo e il segno monetario, la causale e i mezzi di pagamento utilizzati. Qui la grossa novità sta nel fatto che si richiede di conservare i medesimi dati anche per operazioni occasionali alle quali l’adeguata verifica non si applica, ossia quelle per importi inferiori ai 15.000 euro.

Novità anche nelle modalità di conservazione dei suddetti dati, poiché si dettano gli standard per la conservazione in misura informatica, che consenta accessibilità completa e tempestiva, integrità dei documenti e dati acquisiti, adozione di protocolli che prevengano qualsiasi perdita in questo ambito.

Questa conservazione dovrà avvenire tempestivamente (quindi all’atto dell’acquisizione dei documenti e delle informazioni), e non oltre il trentesimo giorno dall’instaurazione o chiusura del rapporto continuativo, nonché dall’esecuzione delle operazioni occasionali. Alle Autorità andranno rese disponibili, ai sensi dell’articolo 5 del nuovo Provvedimento, anche il numero del rapporto continuativo e il settore di attività economica del cliente titolare, mentre per le operazioni d’importo pari o superiore a 5.000 euro, andranno aggiunte: la causale UIF di cui all’Allegato 3; l’importo in euro, indicando la valuta eventualmente utilizzata e la parte eseguita in contanti; la codifica interna, il comune e il CAB del punto operativo; il numero del rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente.

Vengono in seguito dettagliati anche i dati da conservare a fronte di ordini di pagamento e di accreditamento (bonifici), pari o superiori a 5.000 euro. Anche la soglia delle operazioni occasionali compiute in ambito di prestazione di servizi di pagamento e con moneta elettronica, di cui al comma 6 dell’articolo 17 del decreto 231/2007, passa dai 15.000 euro in giù alla non meglio precisata “senza limiti d’importo”, quindi pure al di sotto dei 5.000 euro. Ciò vale sempre, ricordiamolo, per la parte delle informazioni che in ogni caso devono essere disponibili alla Banca d’Italia e alla UIF, secondo gli standard di cui agli Allegati 1 e 2 del Provvedimento in esame.

Si ritorna in pratica, come ampiamente previsto da chi scrive, ad un (rinnovato) Archivio Unico Informatico, che sembrava essere stato abolito dal decreto 90/2017, ma che, per fortuna, gli intermediari finanziari non avevano messo in soffitta.

Le nuove modalità di conservazione dei dati a fini antiriciclaggio dovranno essere operative entro il 31 dicembre 2020.