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Ultime note sull’omicidio nautico

Un ulteriore focus sulle modifiche mediate delle norme extrapenali

omicidio nautico
omicidio nautico

Ultime note sull’ omicidio nautico

Un ulteriore focus sulle modifiche mediate delle norme extrapenali
 

Sommario: Riassunto/Abstract; Premessa: l’art. 2 c.p. e la successione mediata; Segue: la specialità del diritto nautico e l’esigenza, da sempre avvertita, di una riforma normativa di settore; Segue ancora: le conseguenze sulla nuova fattispecie incriminatrice della successione di norme, il principio di legalità ed i suoi corollari e la perenne esigenza di certezza del diritto. Bibliografia, articoli correlati e letture consigliate.

Riassunto

Lo scritto, pensato come ultima appendice di due precedenti brevi scritti, vuole fornire degli iniziali spunti di riflessione in ordine ai rischi derivanti dalla specialità del diritto nautico sotto il profilo della successione mediata di norme.

Abstract

With this paper the Author aims at reaching the goal to complete two previous papers concerning the article no. 589-bis of the Italian Criminal Code, because of the special traits of the Navigation Law in Italy.


Premessa: l’art. 2 c.p. e la successione mediata.

Ai sensi dell’art. 2 del nostro codice penale (Successione di leggi penali):

  • “[…] Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
  • ((Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135)).
  • Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
  • Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
  • Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti […]”.

La norma, oggetto di innumerevoli studi, racchiude in sé, tra gli altri, il criterio dell’abolitio criminis, dell’abrogatio sine abolitione, della irretroattività della legge penale, del favor rei e, ancora, della legge più favorevole.

Inoltre, la stessa costituisce la base per la disciplina della successione “mediata” di norme. Ovvero della successione di leggi che incidono su norme extrapenali incorporate nella fattispecie incriminatrice. La dottrina coglie sempre l’occasione per ricordare i casi di scuola consistenti nella modifica delle norme che definiscono il concetto di cittadinanza o della nozione di piccolo imprenditore. Ebbene, forti di questi esempi, si vuole porre in modo più approfondito l’accento sulla questione della successione mediata di norme inerenti al diritto della navigazione, le quali, come si è già avuto modo di chiarire, presentano dei tratti particolari rispetto alle altre branche del diritto.


Segue: la specialità del diritto nautico e l’esigenza, da sempre avvertita, di una riforma normativa di settore

Al fine di sviscerare la questione, occorre comprendere in cosa consiste la specialità di cui si parla, la quale lambisce anche il contratto di arruolamento che è stato sempre fatto rientrare di diritto, dalla dottrina come dalla giurisprudenza, tra i contratti “speciali” del diritto del lavoro nautico. Non a caso, il Chiavelli così diceva: “Il contratto di lavoro nautico, come quello aereonautico, viene comunemente definito come un contratto speciale di lavoro subordinato, in rapporto alla specialità della sua disciplina, tale caratterizzata dalla presenza di interessi pubblici preminenti” (Antonio Chiavelli, Il lavoro nautico nella giurisprudenza, in Atti del Convegno di S. Margherita Ligure, Centro Nazionale Studi di diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, Milano, 1985, pag. 36).

Il tratto peculiare del diritto nautico è la stretta compenetrazione tra elementi pubblicistici ed elementi privatistici.

Come chi scrive ha indicato in altra sede:

  • […] se anche si volesse dedicare una vita intera allo studio del lavoro nautico, sarebbe quasi impossibile trovare un solo scritto in cui non venga ribadita più volte “la specialità negoziale assolutamente particolare” dei contratti dai quali ha origine […]”.
  • “[…] Essa si intravede già nella distinzione, storicamente radicata nel codice della navigazione, tra personale navigante “dell’aria” e personale navigante “del mare”. L’appartenenza all’una o all’altra categoria, la posizione professionale con i relativi titoli, i requisiti generali e particolari di immatricolazione, l’idoneità fisica ed, infine, la stipula di un contratto di lavoro che consenta l’inserimento nell’equipaggio, non sono altro che i punti più luminosi di una fitta costellazione di norme e, soprattutto, di intrecci tra elementi tipici del diritto privato ed altri indiscutibilmente pubblicistici […]”.

Ciò che bisogna segnalare è la estrema esigenza di riforma del settore. Vi sono state negli ultimi anni molte novità normative che hanno interessato la questione “nautica”, ma i cambiamenti non si fermeranno certamente adesso.

Pertanto bisogna quantificare sin da ora i rischi discendenti dall’incidenza delle modifiche normative future sulla nuova fattispecie.


Segue ancora: le conseguenze sulla nuova fattispecie incriminatrice della successione di norme, il principio di legalità ed i suoi corollari e la perenne esigenza di certezza del diritto

Riprendendo l’ultimo periodo dell’ultimo paragrafo, appare opportuno chiarire che la fattispecie si presenta sin da ora a “rischio indeterminatezza” non solo per le norme nautiche (la maggior parte delle quali antiche) ma anche e soprattutto per l’esigenza di definizione più chiara di alcuni segmenti.

Come si è avuto modo di evidenziare nei contributi precedenti, anche il concetto di navigazione deve essere meglio espresso, potendo la stessa suddividersi in interna e marittima. La questione è stata risolta nel precedente contributo ipotizzando il carattere omnicomprensivo del termine “nautico”, così da collegare il primo segmento ai segmenti successivi, evitando un difetto di coordinamento. Ma non si può escludere che, al fine di evitare la pena, l’avvocatura non tenti la strada della interpretazione restrittiva.

Non resta che attendere gli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali dovuti alla prassi applicativa.

Bibliografia, articoli correlati e letture consigliate

  • Ancora sull’omicidio nautico - L’incidenza delle norme extrapenali “di settore” sulla nuova fattispecie incriminatrice, in Riv. Filodiritto;
  • Il nuovo delitto di omicidio nautico tra passato, presente e futuro, in Riv. Filodiritto;
  • L’omicidio nautico è legge – La Camera ha approvato definitivamente il testo, in Riv. NT+Diritto, 20 Settembre 2023;
  • Omicidio Nautico è legge: ecco cosa cambia, Marina Porto Antico (https://marinaportoantico.it);
  • Omicidio stradale o nautico e lesioni personali stradali o nautiche (artt. 589 bis e 590 bis c.p.): il punto della situazione, in Riv. Dike Giuridica;
  • Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche, in https://www.cosmar.org;
  • G. Fiandaca – E. Musco, Diritto Penale – Parte Generale, Zanichelli Editore, 2014, pp. 398;
  • Antonio Chiavelli, Il lavoro nautico nella giurisprudenza, in Atti del Convegno di S. Margherita Ligure, Centro Nazionale Studi di diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, Milano, 1985, pag. 36;
  • Micaela Lopinto, Il contratto di arruolamento – Diritto del lavoro della navigazione, Tesi di Laurea pubblicata su Fondazione Isper Carlo Actis Grosso.