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TITOLO VI – Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche

Art. 792

Deposito del prezzo

L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche [Codice civile 1203, n. 2, 2859, 2865, 2889] deve chiedere, con ricorso [Codice di procedura civile 125] al presidente del tribunale competente per la espropriazione [Codice di procedura civile 26, 484], la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto [Codice civile 2890, 2893]. Il presidente provvede con decreto [Codice di procedura civile 135].

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti [Codice civile 2891], l’acquirente, nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione [Codice civile 2664] [Codice della navigazione 673-679], un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.

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Art. 793

Convocazione dei creditori

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [Codice civile 2899], e stabilisce il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.

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Art. 794

Provvedimenti del giudice

Alla udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo [Codice civile 2664] dell’acquirente che ha chiesto la liberazione [Codice di procedura civile 792], e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.

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Art. 795

Espropriazione

Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa [Codice civile 2891], dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

La vendita non può essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

L’incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell’acquirente.

Quest’ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione [Codice civile 2770].

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