Art. 795

Espropriazione

Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa [Codice civile 2891], dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

La vendita non può essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

L’incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell’acquirente.

Quest’ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione [Codice civile 2770].

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