Art. 792

Deposito del prezzo

L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche [Codice civile 1203, n. 2, 2859, 2865, 2889] deve chiedere, con ricorso [Codice di procedura civile 125] al presidente del tribunale competente per la espropriazione [Codice di procedura civile 26, 484], la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto [Codice civile 2890, 2893]. Il presidente provvede con decreto [Codice di procedura civile 135].

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti [Codice civile 2891], l’acquirente, nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione [Codice civile 2664] [Codice della navigazione 673-679], un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.

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