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Commissione Europea: linee guida prodotti tessili

Cenni alle linee guida elaborate dalla Commissione Europea sull’uso delle misure di salvaguardia nei confronti delle esportazioni di prodotti tessili dalla Cina verso l’Unione europea.

Il 6 aprile 2005 la Commissione europea ha pubblicato le Linee Guida che chiariscono in quali circostanze e come la Commissione stessa prenderà in considerazione ed eventualmente adotterà azioni di salvaguardia contro l’importazione di prodotti tessili e di abbigliamento dalla Cina. Le Linee Guida fanno riferimento alla Clausola di Salvaguardia Speciale per il Tessile (CSST) contenuta nel Protocollo di Adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) del 2001 e divenuta legislazione europea nel 2003 (mediante modifica al precedente Regolamento 3030/93). Le Linee Guida stabiliscono le modalità ed i criteri per un uso trasparente ed oggettivo delle procedure di salvaguardia individuando modalità e tempi di adozione delle clausole di salvaguardia nei confronti delle importazioni tessili e dell’abbigliamento dalla Cina, con risultati di chiarezza e prevedibilità sia per i produttori cinesi che per quelli comunitari operanti nel settore.

Con la graduale liberalizzazione del commercio tessile stabilita dall’Uruguay Round e realizzata nell’arco di dieci anni, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004, allo scadere dell’Accordo Multifibre dell’OMC, il 1° gennaio 2005, i paesi dell’OMC hanno dovuto eliminare le quote sulle importazioni nel settore tessile e si sono ritrovate prive di protezione a fronte delle massicce importazioni di prodotti tessili dalla Cina.

La sopracitata Clausola di Salvaguardia Speciale per il Tessile (CSST) consente agli Stati membri dell’OMC di ricorrere a misure di salvaguardia temporanea, aventi carattere di estrema ratio in quanto utilizzabile solo in caso di mancanza di un adeguato controllo da parte delle autorità cinesi. La CSST opera al verificarsi di incrementi improvvisi e consistenti dell’esportazione di prodotti tessili dalla Cina tali da distorcere il normale sviluppo del commercio dell’abbigliamento e dei prodotti tessili. La CSST è applicabile sino al 2008 e le misure adottabili dai singoli Stati membri non possono avere durata superiore ad un anno ancorché rinnovabile.

Le Linee Guida del 6 aprile individuano delle cosiddette Alert Zone di distorsione del mercato tessile connessa all’importazione di prodotti dalla Cina: un rapido incremento delle importazioni (fra il 10 ed il 100%) o un’improvvisa diminuzione del valore unitario di ciascuna categoria di prodotti tessili in uno Stato membro dell’Unione europea, attiverà l’Alert Zone.

Al superamento dei limiti di allerta, la Commissione verificherà la fondatezza del reclamo dello Stato interessato con appropriate indagini sulle importazioni avvenute nei dodici mesi precedenti l’allerta e, parallelamente, cercherà di raggiungere un accordo con la Cina attraverso consultazioni informali. In mancanza di accordo, la Commissione potrà procedere a consultazioni formali con la Cina. A seguito di ogni richiesta di consultazione formale, la Cina avrà quindici giorni per adottare misure che siano in grado di limitare le proprie esportazioni verso l’Unione europea alla quantità media esportata nel corso dei primi dodici mesi degli ultimi quattordici mesi, aumentata del 7,5% (6% per i prodotti di lana).

Se la Cina non dovesse adempiere efficacemente, la Commissione attiverà immediatamente le procedure necessarie a ridurre quantitativamente le importazioni in modo da raggiungere il predetto livello di massimo incremento. Tali misure non potranno rimanere in vigore per più di un anno, in modo da permettere alle industrie europee di adattarsi alle mutate condizioni della concorrenza.

Solo in caso di incrementi delle importazioni che minaccino seriamente l’industria tessile europea, la Commissione potrà far ricorso a procedure d’emergenza e richiedere le consultazioni formali con la Cina senza necessità di esperire le indagini altrimenti previste.

Le esportazioni cinesi preoccupano, in particolare, Francia, Italia e Repubblica Ceca, ma tutti gli Stati membri sono chiamati a monitorare il mercato tessile ed a collaborare attivamente nell’interesse del mercato dell’Unione europea, nonché dei paesi ad essa vicini, quali Marocco e Tunisia che esportano la quasi totalità della propria produzione tessile sul mercato europeo.

In conclusione, le Linee Guida di cui sopra non avranno un immediato impatto per il settore delle imprese nazionali del tessile, ma in ogni caso potranno determinare nel breve-medio periodo (entro il 2008) l’attivazione di misure di natura protezionistica a livello Comunitario tali da consentire il più graduale adeguamento alla liberalizzazione delle importazioni dalla Cina del tessile dal 1° gennaio 2005.

Cenni alle linee guida elaborate dalla Commissione Europea sull’uso delle misure di salvaguardia nei confronti delle esportazioni di prodotti tessili dalla Cina verso l’Unione europea.

Il 6 aprile 2005 la Commissione europea ha pubblicato le Linee Guida che chiariscono in quali circostanze e come la Commissione stessa prenderà in considerazione ed eventualmente adotterà azioni di salvaguardia contro l’importazione di prodotti tessili e di abbigliamento dalla Cina. Le Linee Guida fanno riferimento alla Clausola di Salvaguardia Speciale per il Tessile (CSST) contenuta nel Protocollo di Adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) del 2001 e divenuta legislazione europea nel 2003 (mediante modifica al precedente Regolamento 3030/93). Le Linee Guida stabiliscono le modalità ed i criteri per un uso trasparente ed oggettivo delle procedure di salvaguardia individuando modalità e tempi di adozione delle clausole di salvaguardia nei confronti delle importazioni tessili e dell’abbigliamento dalla Cina, con risultati di chiarezza e prevedibilità sia per i produttori cinesi che per quelli comunitari operanti nel settore.

Con la graduale liberalizzazione del commercio tessile stabilita dall’Uruguay Round e realizzata nell’arco di dieci anni, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004, allo scadere dell’Accordo Multifibre dell’OMC, il 1° gennaio 2005, i paesi dell’OMC hanno dovuto eliminare le quote sulle importazioni nel settore tessile e si sono ritrovate prive di protezione a fronte delle massicce importazioni di prodotti tessili dalla Cina.

La sopracitata Clausola di Salvaguardia Speciale per il Tessile (CSST) consente agli Stati membri dell’OMC di ricorrere a misure di salvaguardia temporanea, aventi carattere di estrema ratio in quanto utilizzabile solo in caso di mancanza di un adeguato controllo da parte delle autorità cinesi. La CSST opera al verificarsi di incrementi improvvisi e consistenti dell’esportazione di prodotti tessili dalla Cina tali da distorcere il normale sviluppo del commercio dell’abbigliamento e dei prodotti tessili. La CSST è applicabile sino al 2008 e le misure adottabili dai singoli Stati membri non possono avere durata superiore ad un anno ancorché rinnovabile.

Le Linee Guida del 6 aprile individuano delle cosiddette Alert Zone di distorsione del mercato tessile connessa all’importazione di prodotti dalla Cina: un rapido incremento delle importazioni (fra il 10 ed il 100%) o un’improvvisa diminuzione del valore unitario di ciascuna categoria di prodotti tessili in uno Stato membro dell’Unione europea, attiverà l’Alert Zone.

Al superamento dei limiti di allerta, la Commissione verificherà la fondatezza del reclamo dello Stato interessato con appropriate indagini sulle importazioni avvenute nei dodici mesi precedenti l’allerta e, parallelamente, cercherà di raggiungere un accordo con la Cina attraverso consultazioni informali. In mancanza di accordo, la Commissione potrà procedere a consultazioni formali con la Cina. A seguito di ogni richiesta di consultazione formale, la Cina avrà quindici giorni per adottare misure che siano in grado di limitare le proprie esportazioni verso l’Unione europea alla quantità media esportata nel corso dei primi dodici mesi degli ultimi quattordici mesi, aumentata del 7,5% (6% per i prodotti di lana).

Se la Cina non dovesse adempiere efficacemente, la Commissione attiverà immediatamente le procedure necessarie a ridurre quantitativamente le importazioni in modo da raggiungere il predetto livello di massimo incremento. Tali misure non potranno rimanere in vigore per più di un anno, in modo da permettere alle industrie europee di adattarsi alle mutate condizioni della concorrenza.

Solo in caso di incrementi delle importazioni che minaccino seriamente l’industria tessile europea, la Commissione potrà far ricorso a procedure d’emergenza e richiedere le consultazioni formali con la Cina senza necessità di esperire le indagini altrimenti previste.

Le esportazioni cinesi preoccupano, in particolare, Francia, Italia e Repubblica Ceca, ma tutti gli Stati membri sono chiamati a monitorare il mercato tessile ed a collaborare attivamente nell’interesse del mercato dell’Unione europea, nonché dei paesi ad essa vicini, quali Marocco e Tunisia che esportano la quasi totalità della propria produzione tessile sul mercato europeo.

In conclusione, le Linee Guida di cui sopra non avranno un immediato impatto per il settore delle imprese nazionali del tessile, ma in ogni caso potranno determinare nel breve-medio periodo (entro il 2008) l’attivazione di misure di natura protezionistica a livello Comunitario tali da consentire il più graduale adeguamento alla liberalizzazione delle importazioni dalla Cina del tessile dal 1° gennaio 2005.