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Divieto di licenziamento per Covid-19. Chiarimenti dell’INPS

Prospettive
Ph. Fabio Toto / Prospettive

Indice:

1. Premessa

2. Normativa di riferimento

3. Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI

4. Restituzione della NASpI per reintegra del lavoratore

5. Casi di non applicazione del blocco di licenziamento e indennità NASpI

 

1. Premessa

L’INPS, con messaggio n. 2261 del 1 giugno 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla sospensione di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

In particolare, l’articolo 46 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), come integrato e modificato dall’articolo 80 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), dispone il divieto da parte del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per cinque mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Cura Italia (17 marzo 2020), oltre che la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.

 

2. Normativa di riferimento

Entriamo nel dettaglio della norma.

Il citato articolo 80 del Decreto Rilancio ha introdotto all’articolo 46 il comma 1-bis, che testualmente prevede: “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, […], revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.

 

3. Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI

L’articolo 46 del Decreto Cura Italia prevede la possibilità di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI da parte dei lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal Governo.

Con riferimento alla possibilità di procedere all’accoglimento delle domande di indennità NASpI è stata formulata un’apposita richiesta di parere all’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che si è pronunciata con nota del 26 maggio 2020 n. 5481.

Con la suddetta nota il Ministero del Lavoro ha precisato che la NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Inoltre, il Ministero ha osservato che: “non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo -intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto - atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”.

Pertanto, ha affermato l’INPS, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, è possibile procedere all’accoglimento delle domande di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, avvenuto anche in data successiva al 17 marzo 2020.

 

4. Restituzione della NASpI per reintegra del lavoratore

L’INPS, con il recente messaggio di chiarimento, fa presente che l’erogazione delle indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tal caso il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI.com, l’esito del contenzioso ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo e che in seguito ha dato luogo al pagamento della disoccupazione.

Potrebbe inoltre accadere che il datore di lavoro revochi il licenziamento per giustificato motivo, chiedendo per il lavoratore reintegrato il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento. In tal caso l’INPS ha sottolineato che quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte del suddetto Istituto.

 

5. Casi di non applicazione del blocco di licenziamento e indennità NASpI

Il Ministero del Lavoro, sempre su richiesta di parere dell’INPS, ha chiarito che il blocco del licenziamento non trova applicazione nei confronti del lavoratori domestici, che comunque potranno procedere alla richiesta di disoccupazione, e per i co.co.co., in quanto l’ambito di applicazione del medesimo articolo è limitato ai soli rapporti di lavoro subordinato.