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Gli stupefacenti metamfetaminici

nel Diritto Penale federale svizzero
metamfetamine
metamfetamine

Il Precedente di BGE 145 IV 312, recante data di emissione 29/07/2019

BGE 145 IV 312 ha giudicato il ricorso di A contro il Ministero Pubblico della Repubblica e Cantone di Neuchatel. La norma principale di riferimento è il comma 2 lett. a) Art. 19 BetmG, la quale recita: “[L’autore è punito con una pena non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se]

a) sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone”

Nel regesto, BGE 145 IV 312 afferma che “l’esistenza di un caso grave ai sensi dell’Art. 19 comma 2 lett. a) BetmG dev’essere valutata in funzione dell’esposizione a pericolo, diretta od indiretta, della salute di molte persone. Al riguardo, la quantità di stupefacenti [in questo caso, soprattutto, MDMA] costituisce un elemento centrale di valutazione anche se altri criteri possono essere presi in considerazione, quali i rischi connessi ad una droga particolarmente pura o ad una miscela pericolosa”.

Si consideri pure che, nella Giurisprudenza consolidata del Bundesgericht ed alla luce della lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG, sono considerati “pericolosi”, sotto il profilo quantitativo, i limiti ponderali di

  1. 12 grammi per l’eroina
  2. 18 grammi per la cocaina
  3. 200 trips per l’LSD
  4. 36 grammi per l’amfetamina

Tuttavia, nella fattispecie problematica dell’ecstasy, il calcolo ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG non è altrettanto pacifico, anche se, a parere di BGE 145 IV 312, “il Tribunale Penale federale non si è mai pronunciato sul limite valevole per la metamfetamina [MDMA, MDMB, MDB, MDA]. Nel caso concreto, ha tuttavia ritenuto che, per decidere dell’esistenza di un caso grave [per la salute collettiva] ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG, non è contrario al Diritto federale [della BetmG] fare riferimento allo Studio realizzato, nel 2010, dalla Società svizzera di Medicina Legale, che raccomanda di fissare il limite, per la metamfetamina [ecstasy] sotto forma di cloridrato, a 12 grammi di sostanza pura”.

Nel caso giudicato in BGE 145 IV 312, con Sentenza dello 03/09/2018, il Tribunale di Littoral e di Val-de-Travers ha condannato A per violazione della lett. c) comma 1 Art. 19 BetmG (commercio non autorizzato di stupefacenti), nonché per violazione della lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG (messa in pericolo della salute di molte persone) e per la violazione del comma 1 Art. 19a BetmG (“Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti, oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’Art. 19 BetmG per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa“).

Nella fattispecie in esame in BGE 145 IV 312, A è stato condannato a 12 mesi di carcere, con il beneficio della messa alla prova per 2 anni e con l’ammenda di 300 Franchi. Addì 12/03/2019, la Corte Penale del Tribunale Cantonale di Neuchatel ha rigettato l’appello di A contro la Sentenza di primo grado emessa in data 03/09/2018.

In punto di fatto, tra il 12/10/2016 e lo 09/11/2016, A ha messo a disposizione del suo amico B l’indirizzo postale della propria fidanzata C, in Canton Neuchatel, per far pervenire tre ordinativi di stupefacenti presso fornitori contattati nel darkweb. Gli ordinativi, spediti in tre pacchi postali, contenevano, rispettivamente, 28 grammi di crystal meth molto puro, 100 pasticche di ecstasy e 100 grammi di MDMA.

L’imputato A ha poi consegnato due dei tre pacchi a B, che lo ha ringraziato dandogli 10 grammi di marjuana e una dozzina di pasticche di ecstasy, riservate, al suo consumo personale. Il terzo pacco, proveniente dalla Germania e contenente MDMA, è stato invece intercettato dai servizi doganali in data 11/11/2016. È utile precisare, nell’ottica della lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG che il crystal meth, anche in polvere, smerciato da A aveva un grado di purezza pari al 69%, il che, ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG, “metteva […] in pericolo la salute di molte persone”.

Tra l’estate del 2015 e lo 01/01/2018, A ha acquistato, sia per uso personale, sia per mantenersi la propria dose quotidiana, 322 grammi di cocaina ed 80 pasticche di ecstasy, di cui 22 grammi di cocaina e 70 pillole di ecstasy cedute ad altri soggetti affetti anch’essi da tossicodipendenza. Nel ricorso giudicato in BGE 145 IV 312, A ha insistito sull’uso quasi esclusivamente personale degli stupefacenti. Dunque, egli ha richiesto di non essere condannato per commercio illegale di droghe (lett. c comma 1 Art.19 BetmG) e per aver messo in pericolo la salute di molte persone dedite alla tossicomania (lett. a comma 2 Art. 19 BetmG). Rimaneva intatta l’eventuale responsabilità amministrativa dell’uso personale ex comma 1 Art. 19a BetmG.

La lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG statuisce che “[l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se:] a) sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone”.

Sotto il profilo della qualificazione del dolo, i lemmi “sa o deve presumere “rinviano alla fattispecie del dolo eventuale, in tanto in quanto il reo, ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG, assume un rischio evidentemente e perentoriamente dichiarato illecito. Anche sotto il profilo costituzionale federale, la salute è e rimane un diritto inviolabile, tutelabile pure nella triste fattispecie della tossicodipendenza.

Dunque, la lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG unisce il profilo oggettivo (“l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone”) ed il profilo soggettivo (“sa o deve presumere”, con dolo eventuale, quindi con piena previsione ). Anzi, BGE 138 IV 100 (ripresa da BGE 122 IV 360) afferma che “l’aggravante ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG” scatta soltanto se il profilo soggettivo è unito a quello oggettivo, poiché “le due condizioni [oggettività materiale e soggettività intenzionale] sono cumulative [e mai disgiunte], perché il dolo eventuale va sempre accompagnato alla condizione oggettiva [del danno aggravato alla salute collettiva]”.

Altrettanto preciso è BGE 109 IV 143 (ripreso da BGE 108 IV 63), ovverosia “sulla base di una perizia condotta da specialisti di numerose università svizzere, il caso grave ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG è precettivo se l’overdose riguarda almeno 20 persone [tossicodipendenti …]. Questo è il numero di persone a partire dal quale bisogna considerare adempiuta la condizione del rischio per numerose persone ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG”.

Secondo, poi, BGE 109 IV 143, il rischio di danno aggravato alla salute si verifica, sempre sotto il profilo quantitativo-ponderale, quando lo spaccio supera i limiti dei:

  1. 12 grammi per l’eroina
  2. 18 grammi per la cocaina
  3. 200 trips per l’LSD

Inoltre, BGE 113 IV 32 ha precisato che “una quantità di 36 grammi di amfetamina può egualmente creare un pericolo per numerose persone [ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG]“. Purtroppo, a parere di chi redige, il Bundesgericht non è altrettanto severo nella fattispecie della marjuana e dell’haschisch, in tanto in quanto, secondo BGE 120 IV 256, “il caso aggravato risultante [ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG] dalla messa in pericolo della salute di numerose persone non può essere realizzato in presenza di droghe leggere [leggere?, ndr], come quelle derivanti dalla cannabis o dall’ecstasy“ . Tale è pure il parere anti-proibizionista di BGE 117 IV 314 e di BGE 125 IV 90.

Naturalmente, i limiti ponderali indicati da BGE 109 IV 143 si riferiscono alla sostanza “pura”, ma, come noto, eroina, cocaina, acido lisergico e amfetamine non vengono spacciati con una purezza del 100%, poiché, viceversa, essi condurrebbero, se non tagliati, quasi sempre all’overdose.

Pertanto, BGE 138 IV 100 (ripresa da BGE 121 IV 334) asserisce, sempre ai fini dell’applicazione della lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG, che “per determinare se la soglia massima è raggiunta [12 grammi per l’eoina, 18 grammi per la cocaina, 200 trips per l’LSD e 36 grammi per le amfetamine] bisogna determinare la quantità di droga pura che ha provocato l’infrazione, poiché è rilevante solo il grado di purezza, la quale è decisiva [ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG]”. Analoga è l’importanza della purezza dello stupefacente in BGE 121 IV 334 ed in BGE 138 IV 100.

In maniera precisa e diligente, BGE 138 IV 100, seguito anche in Dottrina, sottolinea che “se l’esame [del grado di purezza] è impossibile, poiché la droga non ha potuto essere analizzata, il giudice, nell’assenza di valutazioni tossicologiche, può ammettere che essa era di qualità media, in riferimento al grado di purezza abituale sul mercato nell’epoca e nel luogo in questione”.

La problematica dell’uso contestuale di più sostanze è affrontata in BGE 120 IV 334, ovvero, nella fattispecie della poli-tossicomania, “quando l’infrazione riguarda più sostanze differenti, bisogna valutare il pericolo d’insieme per dire se c’è una quantità suscettibile di mettere in pericolo la salute di numerose persone [ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG]”. Il caso può essere considerato grave anche se la quantità di ciascun prodotto, considerato isolatamente, è inferiore ai limiti [ponderali] fissati dalla Giurisprudenza. Analogo è pure il parere, in tema di spaccio lieve, di BGE 110 IV 99.

 

Il cambiamento della Normativa e della Giurisprudenza

A decorrere dalla novella entrata in vigore addì 01/07/2011, la quantità di stupefacente non è più l’unico criterio utilizzabile nell’ambito della lett. a) comma 2 Art. 19

BetmG. In effetti, come giustamente precisato, nelle Motivazioni, da BGE 145 IV 312, “la soppressione del riferimento alla [sola] quantità è stato motivato dal fatto che il pericolo [per la salute di molte persone, ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG] presentato da uno stupefacente non dipende soltanto da questo criterio [ponderale], ma anche da altri fattori, come il rischio di overdose, la forma di assunzione [polvere solubile, cristallo, pillola o fumo] o la mescolanza contestuale con altre droghe”.

Siffatti rilievi medico-tossicologici sono stati condivisi pure dal Rapporto dello 04/05/2006 della Commissione per la sicurezza sociale e per la salute pubblica presso il Consiglio Nazionale (reperibile in: FF 2006 8178). Tuttavia, come nel caso del TU 309/90 in Italia, quanto sopra esposto non significa che si debba abbandonare totalmente la ratio quantitativo-ponderale, ovverosia, come rimarcato da BGE 145 IV 312, “la nozione della quantità non è più espressa nella BetmG (lett. a) comma 2 Art. 19) ed essa non costituisce più il solo criterio da prendere in considerazione, ma, nondimeno, esso deve rimanere un elemento centrale di apprezzamento […].

È evidente, infatti, che con la nuova formulazione della lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG, il Legislatore non ha voluto scartare il criterio della quantità, che rimane pertinente, ma, piuttosto, il Legislatore della [parzialmente novellata] BetmG ha inteso consentire la presa in conto di altri elementi di apprezzamento relativi alla messa in pericolo [della salute di molte persone], come i rischi connessi ad una droga particolarmente pura (rischio di overdose) o connessi ad una pericolosa mescolanza di più sostanze [...]. Le quantità-limite servono ancora regolarmente quali criteri per giudicare la realizzazione della condizione oggettiva di questa disposizione, soprattutto in tema di eroina [12 grammi], cocaina [18 grammi] ed amfetamine [36 grammi]”.

Malauguratamente, a parere di chi scrive, BGE 145 IV 312 non menziona il troppo sottovalutato uso poli-tossicomanico delle bevande alcoliche mescolate con eroina, cocaina ed amfetamine, in tanto in quanto anche l’alcol è sussumibile entro il campo precettivo aggravato della lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG.

In Dottrina, non è mancato chi ha fatto notare che i predetti limiti ponderali sono troppo bassi e, per la verità, essi vengono facilmente raggiunti o superati, specialmente nella fattispecie dello spaccio di piccolo calibro, nel quale, solitamente, il piccolo spacciatore di quartiere è anch’egli tossicodipendente cronico.

Anche in Giurisprudenza, BGE 109 IV 143 ha criticato che, nella lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG, “la soglia delle 20 persone [colpite da overdose], fissato per apprezzare la condizione oggettiva delle numerose persone è discutibile con riferimento alle differenti sensibilità suscettibili di esistere in materia di politica di repressione del traffico di stupefacenti”. Il limite delle 20 persone, nella lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG, è stato reputato troppo “fuzzy” anche da BGE 144 IV 265, BGE 143 IV 1 nonché da BGE 141 II 297. Altrettanto non-pacifici sono i limiti ponderali dei 12 grammi per l’eroina, dei 18 grammi per la cocaina, dei 200 trips per l’LSD e dei 36 grammi per le amfetamine.

Soltanto BGE 109 IV 143 si manifesta in accordo con i Precedenti più tradizionali del Bundesgericht, poiché “le quantità-limite sono state fissate tenendo conto del rischio di dipendenza propria di ciascuna delle sostanze in causa. Tali limiti tengono in conto, in conformità con il testo legale [lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG] del pericolo potenziale di queste sostanze, che causano danni durevoli alla salute, specialmente nel caso di consumo abituale […]. Quindi, salvo nuove future conoscenze scientifiche, non è il caso di correggere tali limiti ponderali”.

Viceversa, la Società svizzera di Medicina Legale, in uno Studio del 2010, ha raccomandato una soglia di 12 grammi per la metamfetamina e di 28 grammi qualora tale amfetamina sia spacciata sotto forma di crystal meth, sostanza che conduce facilmente all’overdose. Altrettanto diversificato è il “pericolo per la salute di molte persone” allorquando la metamfetamina sia consumata in polvere, dunque con una pericolosa purezza media del 77%. P.e., in Canton Vaud, nel 2011, circolava crystal meth con una purezza addirittura di circa il 70%. Molto, poi, dipende dalla forma: in cristalli (solubili o fumabili), in polvere o in pillole da deglutire.

 

Profili tossicologico-forensi

La metamfetamina è un metil-omologo dell’amfetamina. Essa, in epoca attuale, reca uno scarso uso in ambito medico-curativo e, più che altro, è impiegata e smerciata come stimolante nel contesto delle tossiodipendenze. I Paesi con il maggior abuso di metamfetamine sono gli USA, l’Australia e le Filippine. In buona sostanza, la metamfetamina eccita la dopamina, detta “ormone del piacere”.

Tale droga è stata sintetizzata, per la prima volta, dal medico giapponese Nagai Nagayoshi nel 1893. Venne prodotta, in forma di cristalli, nel 1919, da Akira Ogata, per finalità lecite, all’interno del mercato farmaceutico nipponico. Agli inizi, i preparati metamfetaminici venivano inalati per via nasale contro l’asma o come normali decongestionanti del naso. Per uso tossicovoluttuario, le metamfetamine, abbordabili anche nel prezzo, hanno fatto la loro prima comparsa in Thailandia e, soprattutto, nelle discoteche del Regno Unito. Tali droghe metamfetaminiche sono assai diffuse anche in Paesi poveri, in tanto in quanto poco costose e facili da sintetizzare. Alterare la dopamina consente di superare qualsivoglia affaticamento, salvo, poi, cagionare un devastante crollo high-down.

Sotto il profilo medico, la metamfetamina derivante dall’efedrina è uno psicostimolante tutt’oggi in uso nell’Europa dell’Est.

Sotto il profilo tossicomanico, le metamfetamine, quasi sempre derivanti dall’efedrina, prendono i nomi gergali di ice, shaboo, shabu, blue sky o crystal meth.

Siffatte sostanze vengono fumate o iniettate per via endovenosa e tolgono ogni spossatezza, almeno nel breve periodo, per 6-12 ore, dunque più di quanto possa fare una dose, ben più costosa, di cocaina. L’alterazione della dopamina stimola, riduce l’appetito e inibisce il sonno per molte ore.

Nel lungo periodo, la metamfetamina, che provoca una forte dipendenza, genera violenza etero-lesiva, ansia, confusione, insonnia, paranoia, disturbi della personalità e perdita dei denti e dei capelli. Per uso terapeutico, solo gli USA consentono l’impiego del Desoxyn, ma quasi tutti gli altri farmaci metamfetaminici sono stati proibiti a livello globale (Preludin, Tenuate Dospan, Ponderal, Plegine e Villescon).

L’efedrinico più famoso è senza dubbio il Pervitin, sintetizzato nel 1937 dalla casa farmaceutica Temmler e commercializzato a partire dal 1938. Nei soldati nazisti, il Pervitin aumentava la concentrazione, faceva sottostimare i rischi, sopprimeva l’appetito, creava insonnia, iperattività e percezioni distorte tendenzialmente euforiche. Tuttavia, nel lungo periodo, il Pervitin, che cagionava dipendenza, portava a depressione, ansia e aritmie cardiache.

Tra il 1939 ed il 1945, nella Germania nazista, i soldati ricevettero più di 200 milioni di dosi di questa amfetamina. A partire dal 1939, ogni militare nazionalsocialista riceveva quotidianamente la propria dose di Pervitin insieme al cibo. Si reputa che, nel 1940, il Pervitin fosse divenuto indispensabile per l’invasione del Belgio e della Francia, grazie all’azzeramento del sonno e della fatica fisica dei soldati tedeschi.