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Legge sulla cittadinanza: modifiche progettate in Austria

I

Recentemente lo “Staatssekretär für Integrationsfragen” ha presentato una “Novelle zum Staatsbürgerschaftsgesetz” che prevede modifiche rilevanti in materia di concessione della cittadinanza.

Criterio fondamentale per ottenere l’“Einbürgerung” sarà, d´ora in avanti, quello dell’avvenuta integrazione o comunque dei progressi fatti nella stessa, del richiedente la cittadinanza. È stato detto che in futuro lo straniero dovrà ”meritarsi” la cittadinanza e che essa non verrà più “regalata” (principalmente per decorrenza del tempo di permanenza in Austria), com’è avvenuto sinora; la “Vergabe” avverrà sulla base dell’“Integrationswilligkeit” e dei progressi nell’integrazione nello stato di cui si aspira a diventare cittadino.

II

Sono previste due “tappe” per ottenere la “Staatsbürgerschaft”, a seconda che il richiedente sia “ausgezeichnet integriert” o “ausreichend integriert”. Ai “Nichtintegrierten”, la concessione della cittadinanza verrà negata.

A. Dopo soli sei anni di regolare ed ininterrotta permanenza in Austria (anziché dopo 10 anni come previsto dalla normativa attuale - § 10, 1°c., n. 1, StbG) potrà conseguire la cittadinanza chi, durante questo periodo di tempo, avrà: 1) svolto regolarmente e continuativamente un’attività lavorativa; 2) pagato le imposte, le tasse ed i tributi (il § 10, 1°c., n.3, StbG esclude dalla concessione della cittadinanza lo straniero condannato, con sentenza irrevocabile, da un’autorità giudiziaria austriaca per un reato fiscale a pena detentiva oppure se si procede nei suoi confronti per un reato di tal genere in Austria); 3) non fruito della “Sozialhilfe”; 4) una conoscenza della lingua tedesca a livello di scuola media superiore (anziché una sufficiente conoscenza di questa lingua - § 10, 1°c, n. 2, StbG); 5) prestato, per almeno tre anni, attività non retribuita nell’ambito del volontariato (p. es. nei Vigili del Fuoco Volontari, nella Croce Rossa ecc.).

Ostano alla “Einbürgerung” – secondo la normativa attuale che verrà mantenuta – anche “schwerwiegende Verwaltungsübertretungen (violazioni amministrative) mit besonderem Unrechtsgehalt”, come p. es. certe violazioni previste dalla StVO (codice stradale), dal “Führerscheingesetz“ (FSG), dal “Sicherheitspolizeigesetz” (SPG), dal “Fremdenpolizeigesetz”, dal “Grenzkontrollgesetz” (GreKoG).

B. Otterranno invece la cittadinanza dopo dieci anni coloro che proveranno di avere padronanza della lingua tedesca a livello di scuola media inferiore, si sono mantenuti, durante questo periodo di tempo, con la propria attività lavorativa e non hanno subito condanna penale.

C. Come già accennato sopra, al di fuori dei casi sub A) e B), la “Staatsbürgerschaft” non potrà essere “verliehen” allo straniero, tranne nei casi che verranno indicate di seguito.

III

La proposta di legge prevede alcune eccezioni al suddetto divieto e precisamente in favore di chi è inabile al lavoro (e quindi non è in grado di mantenersi con la propria attività lavorativa) e per coloro che, per motivi oggettivi, non sono in grado di apprendere la lingua tedesca al livello minimo previsto.

La cittadinanza va riconosciuta – con effetto retroattivo – in favore di chi è stato obbligato a prestare servizio militare in Austria, pur non essendo cittadino di questo stato e alle persone, alle quali le autorità austriache, per più di 15 anni, hanno rilasciato il passaporto.

Secondo il disegno di legge di modifica dello “Staatsbürgerschaftsgesetz”, l’ottenimento – automatico – della cittadinanza austriaca verrà previsto per i figli nati fuori dal matrimonio, di cui soltanto il padre – ma non anche la madre (come previsto attualmente - § 7, 3°c., StbG) è cittadino austriaco. Agevolati nell’ottenimento della cittadinanza saranno coloro che sono stati adottati se l’adozione è avvenuta nei primi mesi dopo la nascita o comunque entro il 2°-3° anno di età (la relativa norma è ancora in via di definizione).

IV

Saranno sottoposti a revisione – nella primavera del 2013 – i c.d. “Staatsbürgerschaftstests”, con l’obiettivo di richiedere agli “Anwärter auf die Staatsbürgerschaft”, non tanto nozioni di storia (come finora), quanto piuttosto risposte concernenti l’etica e la convivenza civile. In tal senso verranno modificate anche le pubblicazioni che vengono distribuite agli aspiranti alla cittadinanza.

La proposta di riforma è, secondo alcuni, una risposta agli abusi – divenuti noti – di cui si sarebbero resi responsabili alti funzionari e – pare – anche rappresentanti diplomatici all’estero, molto generosi (anzi fin troppo) nello sbrigare le pratiche inerenti alla concessione della cittadinanza a stranieri particolarmente facoltosi, sfruttando non soltanto la discrezionalità concessa dalla normativa vigente e dalle “maglie” troppo larghe della stessa, ma violando precise disposizioni di legge e regolamentari.

È da prevedere – questa almeno sarebbe l’intenzione del legislatore – che l’acquisto della cittadinanza, una volta che sarà stata approvata la novella, avverrà sulla base di criteri oggettivi e non in base a favoritismi o clientelismi più o meno profumatamente remunerati in favore di chi ha violato leggi e regolamenti o chi li ha trasgrediti per ottenere i favori di qualche politicante (o comunque di un personaggio influente), il quale, in tal modo, si propone di aumentare il numero degli elettori propri e/o di quelli degli amici. Personaggi del genere, nell’applicare leggi e regolamenti, si dice, spesso chiuderebbero entrambi gli occhi, oppure un occhio è rivolto alla norma, mentre l’altro, magari, è pronto per una strizzatina…

Dopo la “Begutachtungsphase” ed altri adempimenti, il disegno di legge de quo verrà discusso in sede parlamentare, prevedibilmente a marzo o aprile del 2013. L’entrata in vigore dello “Staatsbürgerschaftsgesetz” modificato è prevista per l’1.6.2013.

I

Recentemente lo “Staatssekretär für Integrationsfragen” ha presentato una “Novelle zum Staatsbürgerschaftsgesetz” che prevede modifiche rilevanti in materia di concessione della cittadinanza.

Criterio fondamentale per ottenere l’“Einbürgerung” sarà, d´ora in avanti, quello dell’avvenuta integrazione o comunque dei progressi fatti nella stessa, del richiedente la cittadinanza. È stato detto che in futuro lo straniero dovrà ”meritarsi” la cittadinanza e che essa non verrà più “regalata” (principalmente per decorrenza del tempo di permanenza in Austria), com’è avvenuto sinora; la “Vergabe” avverrà sulla base dell’“Integrationswilligkeit” e dei progressi nell’integrazione nello stato di cui si aspira a diventare cittadino.

II

Sono previste due “tappe” per ottenere la “Staatsbürgerschaft”, a seconda che il richiedente sia “ausgezeichnet integriert” o “ausreichend integriert”. Ai “Nichtintegrierten”, la concessione della cittadinanza verrà negata.

A. Dopo soli sei anni di regolare ed ininterrotta permanenza in Austria (anziché dopo 10 anni come previsto dalla normativa attuale - § 10, 1°c., n. 1, StbG) potrà conseguire la cittadinanza chi, durante questo periodo di tempo, avrà: 1) svolto regolarmente e continuativamente un’attività lavorativa; 2) pagato le imposte, le tasse ed i tributi (il § 10, 1°c., n.3, StbG esclude dalla concessione della cittadinanza lo straniero condannato, con sentenza irrevocabile, da un’autorità giudiziaria austriaca per un reato fiscale a pena detentiva oppure se si procede nei suoi confronti per un reato di tal genere in Austria); 3) non fruito della “Sozialhilfe”; 4) una conoscenza della lingua tedesca a livello di scuola media superiore (anziché una sufficiente conoscenza di questa lingua - § 10, 1°c, n. 2, StbG); 5) prestato, per almeno tre anni, attività non retribuita nell’ambito del volontariato (p. es. nei Vigili del Fuoco Volontari, nella Croce Rossa ecc.).

Ostano alla “Einbürgerung” – secondo la normativa attuale che verrà mantenuta – anche “schwerwiegende Verwaltungsübertretungen (violazioni amministrative) mit besonderem Unrechtsgehalt”, come p. es. certe violazioni previste dalla StVO (codice stradale), dal “Führerscheingesetz“ (FSG), dal “Sicherheitspolizeigesetz” (SPG), dal “Fremdenpolizeigesetz”, dal “Grenzkontrollgesetz” (GreKoG).

B. Otterranno invece la cittadinanza dopo dieci anni coloro che proveranno di avere padronanza della lingua tedesca a livello di scuola media inferiore, si sono mantenuti, durante questo periodo di tempo, con la propria attività lavorativa e non hanno subito condanna penale.

C. Come già accennato sopra, al di fuori dei casi sub A) e B), la “Staatsbürgerschaft” non potrà essere “verliehen” allo straniero, tranne nei casi che verranno indicate di seguito.

III

La proposta di legge prevede alcune eccezioni al suddetto divieto e precisamente in favore di chi è inabile al lavoro (e quindi non è in grado di mantenersi con la propria attività lavorativa) e per coloro che, per motivi oggettivi, non sono in grado di apprendere la lingua tedesca al livello minimo previsto.

La cittadinanza va riconosciuta – con effetto retroattivo – in favore di chi è stato obbligato a prestare servizio militare in Austria, pur non essendo cittadino di questo stato e alle persone, alle quali le autorità austriache, per più di 15 anni, hanno rilasciato il passaporto.

Secondo il disegno di legge di modifica dello “Staatsbürgerschaftsgesetz”, l’ottenimento – automatico – della cittadinanza austriaca verrà previsto per i figli nati fuori dal matrimonio, di cui soltanto il padre – ma non anche la madre (come previsto attualmente - § 7, 3°c., StbG) è cittadino austriaco. Agevolati nell’ottenimento della cittadinanza saranno coloro che sono stati adottati se l’adozione è avvenuta nei primi mesi dopo la nascita o comunque entro il 2°-3° anno di età (la relativa norma è ancora in via di definizione).

IV

Saranno sottoposti a revisione – nella primavera del 2013 – i c.d. “Staatsbürgerschaftstests”, con l’obiettivo di richiedere agli “Anwärter auf die Staatsbürgerschaft”, non tanto nozioni di storia (come finora), quanto piuttosto risposte concernenti l’etica e la convivenza civile. In tal senso verranno modificate anche le pubblicazioni che vengono distribuite agli aspiranti alla cittadinanza.

La proposta di riforma è, secondo alcuni, una risposta agli abusi – divenuti noti – di cui si sarebbero resi responsabili alti funzionari e – pare – anche rappresentanti diplomatici all’estero, molto generosi (anzi fin troppo) nello sbrigare le pratiche inerenti alla concessione della cittadinanza a stranieri particolarmente facoltosi, sfruttando non soltanto la discrezionalità concessa dalla normativa vigente e dalle “maglie” troppo larghe della stessa, ma violando precise disposizioni di legge e regolamentari.

È da prevedere – questa almeno sarebbe l’intenzione del legislatore – che l’acquisto della cittadinanza, una volta che sarà stata approvata la novella, avverrà sulla base di criteri oggettivi e non in base a favoritismi o clientelismi più o meno profumatamente remunerati in favore di chi ha violato leggi e regolamenti o chi li ha trasgrediti per ottenere i favori di qualche politicante (o comunque di un personaggio influente), il quale, in tal modo, si propone di aumentare il numero degli elettori propri e/o di quelli degli amici. Personaggi del genere, nell’applicare leggi e regolamenti, si dice, spesso chiuderebbero entrambi gli occhi, oppure un occhio è rivolto alla norma, mentre l’altro, magari, è pronto per una strizzatina…

Dopo la “Begutachtungsphase” ed altri adempimenti, il disegno di legge de quo verrà discusso in sede parlamentare, prevedibilmente a marzo o aprile del 2013. L’entrata in vigore dello “Staatsbürgerschaftsgesetz” modificato è prevista per l’1.6.2013.