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Cassazione Penale: DASPO e accertamento in concreto dell’offensività dell’oggetto trovato in possesso del reo

Con Sentenza del 28 gennaio 2015, la Cassazione penale ha stabilito il principio per cui, per ritenersi integrato il reato di cui all’articolo 6-ter della legge 401/1989 (“Legge”) è necessario che il possesso di oggetti contundenti e/o offensivi si realizzi in circostanze tali da risultare ingiustificato rispetto alla naturale destinazione di questi.

Quanto al caso di specie, dalla ricostruzione dei fatti era emerso che il ricorrente è stato fermato dalla polizia nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco, in compagnia di un terzo soggetto zoppo, in un momento molto prossimo al passaggio di un treno che trasportava alcuni tifosi per la partita Lecco-Pergocrema. Risultato destinatario di un divieto d’accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) da parte del Questore di Varese, è stato sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stato trovato nella sua vettura un estintore carico e funzionante.

Tale oggetto di per sé non vietato, è stato definito dalla Corte territoriale come uno “strumento per l’emissione di sostanze imbrattanti o comunque utilizzabile come oggetto contundente”. Dunque, perfettamente in linea con gli oggetti “offensivi” tipizzati nel testo di Legge. Ecco che alla luce di tali evenienze, il giudice di prime cure ha affermato di non poter escludere la responsabilità penale del soggetto ricorrente.

La Cassazione ha ritenuto di doversi discostare dalla decisione della Corte territoriale e di dover ritenere solo astrattamente integrato il reato in questione.

La chiave per comprendere la decisione della corte di legittimità è fornita dalla lettera della Legge, che enuncia i tre gradini attraverso i quali si compie l’accertamento del giudice. Questi deve infatti valutare che sussistano congiuntamente il presupposto spaziale, legato alle manifestazioni sportive, quello temporale, che copre le ventiquattro ore precedenti e successive la manifestazione, nonché il carattere offensivo dell’oggetto di cui il reo è in possesso.

Ad avviso della Suprema Corte, alle motivazioni della Corte d’appello si può obiettare che il ricorrente non avrebbe potuto compiere atti offensivi, essendo la perquisizione avvenuta in un luogo non solo diverso rispetto a quello previsto per la discesa dei tifosi, ma anche in un momento in cui il ricorrente si stava addirittura allontanando dalla stazione e comunque prima dell’arrivo del treno. Oltre alle circostanze spazio-temporali, anche il carattere “offensivo” dell’estintore desterebbe delle perplessità. Il peso non indifferente dell’oggetto avrebbe, infatti, reso assai difficoltosa una potenziale aggressione del ricorrente, che si sarebbe dovuto avvalere dell’ausilio di un terzo in perfette condizioni fisiche, mentre nel caso di specie, il soggetto che accompagnava il ricorrente era affetto da evidente zoppia. Meglio avrebbe questi potuto utilizzare i sassi che si possono trovare nei pressi dei binari.

In virtù delle suddette argomentazioni, non potendosi ritenere plausibile un diritto penale del mero sospetto, la Cassazione ha dichiarato avventate e logicamente incongruenti le motivazioni alla base della sentenza impugnata. Richiamandosi al principio espresso con riferimento alla legge n. 110 del 1975 sull’utilizzo delle armi improprie, ha invitato il giudice territoriale ad accertare in concreto le obiettive circostanze del possesso e la loro utilizzabilità per l’offesa alla persona.

Con queste motivazioni, la Cassazione con pertanto annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la questione a nuova sezione della Corte d’Appello di Milano.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 28 gennaio 2015, n. 3945)

Con Sentenza del 28 gennaio 2015, la Cassazione penale ha stabilito il principio per cui, per ritenersi integrato il reato di cui all’articolo 6-ter della legge 401/1989 (“Legge”) è necessario che il possesso di oggetti contundenti e/o offensivi si realizzi in circostanze tali da risultare ingiustificato rispetto alla naturale destinazione di questi.

Quanto al caso di specie, dalla ricostruzione dei fatti era emerso che il ricorrente è stato fermato dalla polizia nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco, in compagnia di un terzo soggetto zoppo, in un momento molto prossimo al passaggio di un treno che trasportava alcuni tifosi per la partita Lecco-Pergocrema. Risultato destinatario di un divieto d’accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) da parte del Questore di Varese, è stato sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stato trovato nella sua vettura un estintore carico e funzionante.

Tale oggetto di per sé non vietato, è stato definito dalla Corte territoriale come uno “strumento per l’emissione di sostanze imbrattanti o comunque utilizzabile come oggetto contundente”. Dunque, perfettamente in linea con gli oggetti “offensivi” tipizzati nel testo di Legge. Ecco che alla luce di tali evenienze, il giudice di prime cure ha affermato di non poter escludere la responsabilità penale del soggetto ricorrente.

La Cassazione ha ritenuto di doversi discostare dalla decisione della Corte territoriale e di dover ritenere solo astrattamente integrato il reato in questione.

La chiave per comprendere la decisione della corte di legittimità è fornita dalla lettera della Legge, che enuncia i tre gradini attraverso i quali si compie l’accertamento del giudice. Questi deve infatti valutare che sussistano congiuntamente il presupposto spaziale, legato alle manifestazioni sportive, quello temporale, che copre le ventiquattro ore precedenti e successive la manifestazione, nonché il carattere offensivo dell’oggetto di cui il reo è in possesso.

Ad avviso della Suprema Corte, alle motivazioni della Corte d’appello si può obiettare che il ricorrente non avrebbe potuto compiere atti offensivi, essendo la perquisizione avvenuta in un luogo non solo diverso rispetto a quello previsto per la discesa dei tifosi, ma anche in un momento in cui il ricorrente si stava addirittura allontanando dalla stazione e comunque prima dell’arrivo del treno. Oltre alle circostanze spazio-temporali, anche il carattere “offensivo” dell’estintore desterebbe delle perplessità. Il peso non indifferente dell’oggetto avrebbe, infatti, reso assai difficoltosa una potenziale aggressione del ricorrente, che si sarebbe dovuto avvalere dell’ausilio di un terzo in perfette condizioni fisiche, mentre nel caso di specie, il soggetto che accompagnava il ricorrente era affetto da evidente zoppia. Meglio avrebbe questi potuto utilizzare i sassi che si possono trovare nei pressi dei binari.

In virtù delle suddette argomentazioni, non potendosi ritenere plausibile un diritto penale del mero sospetto, la Cassazione ha dichiarato avventate e logicamente incongruenti le motivazioni alla base della sentenza impugnata. Richiamandosi al principio espresso con riferimento alla legge n. 110 del 1975 sull’utilizzo delle armi improprie, ha invitato il giudice territoriale ad accertare in concreto le obiettive circostanze del possesso e la loro utilizzabilità per l’offesa alla persona.

Con queste motivazioni, la Cassazione con pertanto annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la questione a nuova sezione della Corte d’Appello di Milano.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 28 gennaio 2015, n. 3945)