Registrazione marchio di colore
Infatti, un colore in quanto tale sarebbe, in linea di principio, privo di tale carattere distintivo, a meno che non lo abbia acquisito in seguito all’uso, ed il colore arancio sarebbe assai comune per tale tipo di prodotti. Inoltre, anche i concorrenti della ricorrente potrebbero avere interesse ad utilizzare il detto colore.
In particolare, la Corte non ha ravvisato gli estremi per un accoglimento del ricorso laddove il Tribunale ha rilevato che la percezione del pubblico pertinente non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore in quanto tale e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che esso contraddistingue.
Se il pubblico ha l’abitudine di percepire – in modo immediato – i marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell’origine commerciale del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto. Concludendo, un colore in quanto tale può acquisire, per i prodotti o servizi in relazione ai quali viene chiesta la registrazione del marchio, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, a norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Per contro, nel caso di un colore in quanto tale, l’esistenza di un carattere distintivo prima di qualsiasi uso potrebbe ipotizzarsi soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente sia molto specifico.
(Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Seconda Sezione, Sentenza 21 ottobre 2004: Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Colore in quanto tale – Colore arancio).
Infatti, un colore in quanto tale sarebbe, in linea di principio, privo di tale carattere distintivo, a meno che non lo abbia acquisito in seguito all’uso, ed il colore arancio sarebbe assai comune per tale tipo di prodotti. Inoltre, anche i concorrenti della ricorrente potrebbero avere interesse ad utilizzare il detto colore.
In particolare, la Corte non ha ravvisato gli estremi per un accoglimento del ricorso laddove il Tribunale ha rilevato che la percezione del pubblico pertinente non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore in quanto tale e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che esso contraddistingue.
Se il pubblico ha l’abitudine di percepire – in modo immediato – i marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell’origine commerciale del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto. Concludendo, un colore in quanto tale può acquisire, per i prodotti o servizi in relazione ai quali viene chiesta la registrazione del marchio, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, a norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Per contro, nel caso di un colore in quanto tale, l’esistenza di un carattere distintivo prima di qualsiasi uso potrebbe ipotizzarsi soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente sia molto specifico.
(Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Seconda Sezione, Sentenza 21 ottobre 2004: Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Colore in quanto tale – Colore arancio).