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Sul processo tributario telematico le problematiche di collegamento dell'udienza da remoto devono sempre comportare la sospensione della causa con conseguente rinvio

Tramonto rosso
Ph. Luca Martini / Tramonto rosso

Sul processo tributario telematico le problematiche di collegamento dell'udienza da remoto devono sempre comportare la sospensione della causa con conseguente rinvio

 

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con la recente ordinanza n. 24904 del 21 agosto 2023 ha risolto in modo tranciante e definitivo una particolare questione processuale, piuttosto ricorrente nella prassi delle udienze tributarie celebrate a distanza, riguardante gli effetti processuali che seguono al mancato funzionamento del collegamento da remoto a causa di problemi tecnici.

In particolare, i giudici di legittimità con la suddetta ordinanza hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente del collegio deve sempre sospendere l’udienza e, qualora sia impossibile ripristinare il collegamento da remoto, deve rinviare la stessa ad altra udienza, non potendo, di contro, trasformare detta udienza in un’udienza camerale non partecipata dalle parti, pena la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

Ciò in piena osservanza di quanto disposto dall’art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, che include, tra le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerali di cui agli artt. 33 e 34 del Decreto Legislativo n. 546/1992, anche quella a distanza, mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità.

Il caso posto all’attenzione dei Giudici di legittimità trae origine da un procedimento di appello promosso presso l’allora Commissione Tributaria Regionale della Liguria (oggi denominata Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) alla quale l’Agenzia delle Dogane aveva formulato espressa richiesta di discussione in pubblica udienza con collegamento audiovisivo ex 16, comma 4, del Decreto Legge n. 119/2018. La Segreteria della Corte, a seguito dell’approvazione da parte del Presidente della Sezione a trattare detta causa con modalità telematica, provvedeva a comunicare alle parti l’avviso di trattazione dell’udienza da remoto fornendo il relativo link di collegamento.

Nel giorno fissato per la trattazione dell’udienza la discussione non avveniva con collegamento da remoto a causa di problemi tecnici da parte del Presidente del collegio che, nonostante l’esplicita richiesta dell’Ufficio di voler discutere la causa mediante collegamento audiovisivo, del tutto arbitrariamente proseguiva detta udienza in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

Infatti, dalla lettura del verbale di udienza svoltasi innanzi all’allora C.T.R. della Liguria il 29.10.2021 emergeva che:

1) a tale data la causa era stata avviata per la trattazione in pubblica udienza, ex articolo 34 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992;

2) era stato disposto lo svolgimento dell'udienza in modalità da remoto;

3) il Presidente aveva ammesso le parti alla discussione;

4) non fu, tuttavia, possibile celebrare in concreto l'udienza "causa problemi di collegamento del Presidente".

Emerge altresì che, cionondimeno, il Presidente dichiarava chiusa la discussione ed il Collegio si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale è stata poi depositata la sentenza.

Pertanto, l'Agenzia delle Dogane, risultante soccombente nel procedimento, proponeva tempestivo ricorso per Cassazione e, tra i vari motivi di ricorso, eccepiva la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 111 della Costituzione, e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, avendo l’allora C.T.R. comunque deciso la controversia a seguito di trattazione in camera di consiglio, nonostante la causa sia stata avviata in pubblica udienza, con collegamento audiovisivo.

Ebbene, i giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, hanno accolto il ricorso dell’Ufficio e per l'effetto hanno cassato la decisione impugnata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione e rammentando che per effetto del rinvio agli artt. 33 ss. del D.Lgs. n.546 del 1992, la causa viene trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.

A riguardo, si rammenta che l’art. 16 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto l’obbligo dell’utilizzo degli strumenti informatici telematici nell’ambito del processo tributario per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019.

Detto articolo è stato da ultimo sostituito dall’art. 4, comma 4, della Legge n. 130 del 31 agosto 2022, che ha modificato la decorrenza con applicabilità ai giudizi tributari instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023. Tale modifica si è ritenuta necessaria per favorire la completa digitalizzazione del processo tributario telematico (P.T.T.) e consentire quindi di celebrare le udienze dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria anche mediante collegamento audiovisivo.

In particolare, il citato art. 16, comma 4, del Decreto Legge n. 119/2018 prevede che l’udienza di discussione possa svolgersi a distanza, su richiesta di almeno una delle parti, mediante l’adozione di regole tecniche-operative che consentono il collegamento via web, definite con apposito decreto.

Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal Decreto Ministeriale del Direttore Generale delle Finanze dell’11.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 16.11.2020, che, sinteticamente, hanno stabilito che:

  • la partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio;
  • la decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
  • in caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le medesime modalità precedentemente indicate;
  • il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza. Nel caso in cui non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Fatta questa necessaria premessa, si evidenzia come l'ordinanza in commento si pone in linea con il citato Decreto Direttoriale prot. n. RR46 dell'11.11.2020, il quale all'art. 3, comma 3, dispone testualmente che: "In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2".

Infatti, in applicazione del suddetto Decreto Ministeriale, i giudici di legittimità correttamente hanno così statuito:

“L'impossibilità di celebrazione dell'udienza per problemi di collegamento da remoto del presidente, avrebbero dovuto determinare la sospensione, con rinvio della causa ad altra udienza e non la trasformazione in udienza camerale non partecipata, come avvenuto nel caso particolare. Da tale situazione consegue la nullità della sentenza, in quanto emessa all'esito di una disciplina ibrida, e non prevista, per violazione del diritto del diritto di difesa, privando la parte della possibilità di esporre le proprie difese nel corso della discussione nonché di avanzare istanza di differimento della discussione. A maggior ragione in questo caso in quanto non era stato consentito, prima dell'udienza, il deposito di repliche scritte per la sola trattazione in camera di consiglio.”

In conclusione, ritengo corretto il principio fornito della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24904 del 21 agosto 2023, in quanto i giudici di legittimità con la suddetta pronuncia hanno rimarcato il principio del giusto processo tributario, anche se celebrato a distanza con modalità telematica, che deve essere sempre improntato al rispetto dei principi costituzionali quali il principio del contraddittorio tra le parti, di cui all’art. 111, comma 2, della Costituzione e del principio alla tutela del diritto di difesa di chi agisce in giudizio, di cui all’art. 24 della Costituzione, e, di conseguenza, hanno statuito il principio secondo cui, nel caso di problemi tecnici al collegamento dell’udienza da remoto, il Presidente del collegio deve sempre sospendere l’udienza e, qualora sia impossibile ripristinare il collegamento da remoto, deve rinviare la stessa ad altra udienza dandone comunicazione alle parti.

Detta pronuncia deve ritenersi oggi di particolare importanza considerato il fatto che dal 1° settembre 2023 le udienze di sospensiva e quelle davanti al giudice monocratico si svolgeranno esclusivamente a distanza, e che la Legge delega n. 111/2023 del 14.08.2023, recante la "Delega al Governo per la revisione del sistema tributario ", ha posto come obiettivo principale il ricorso allo strumento dell’udienza a distanza.