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Evasione fiscale – “Steuerabkommen” tra la Svizzera e l’Austria

I

Il 13.4.2012 i Ministri delle Finanze della Confederazione elvetica e dell’Austria hanno firmato una convenzione in materia di trattamento tributario di capitali trasferiti – da persone fisiche residenti in Austria – ad insaputa del fisco austriaco, in Svizzera. Questa convenzione presenta parecchie analogie con quelle concluse dalla Svizzera con la Gran Bretagna e la Germania.

L’accordo riguarda: a) tutte le persone fisiche con residenza in Austria, titolari di un conto corrente o di un deposito bancario presso una banca elvetica alla data dell´1.1.2013; non invece le società di persone, di capitale, le fondazioni c.d. private (“Privatstiftungen”) e le associazioni.

II

La convenzione prevede che le banche svizzere sono obbligate a riscuotere, dalle persone sub I/a) una c.d. Abgeltungssteuer con riferimento alle imposte evase nel passato; inoltre, che, a decorrere dall’1.1.2013, le banche elvetiche devono riscuotere le imposte “auf Kapitalerträge” e a trasferirle in Austria. Per imposte si intendono la “Einkommensteuer”, la “Umsatzsteuer”, la “ehemalige Erbschafts- und Schenkungssteuer” (fino al 1.8.2008). Se queste imposte sono state evase, la c.d. Abgeltungssteuer equivale all’adempimento (tardivo) dell’obbligo tributario ed il contribuente – infedele – evita un “Finanzstrafverfahren” (nonché - in caso di “Abgabenbetrug” - un procedimento penale).

Le parti contraenti hanno escluso l’applicabilità dello Steuerabkommen: A) per importi di denaro conseguiti per effetto della commissione di un reato e B) se prima del 13.4.2012 l’evasione tributaria era stata scoperta (e l’evasore era a conoscenza della scoperta) o se contro l’evasore, alla suddetta data, era già in corso un procedimento. Qualora, dopo il 13.4.2012, vengano scoperte evasioni tributarie o venga iniziato un procedimento, la c.d. “Einmalzahlung”, fatta successivamente a tale data, pone l’evasore a riparo da sanzioni.

III

Vediamo, ora, in particolare, la disciplina della “Abgeltungssteuer für die Vergangenheit”. Tutte le persone fisiche residenti in Austria e che alla data del 31.12.2010 erano e che l’1.1.2013 saranno titolari di un conto corrente o di un deposito bancario (“Depot”) presso una banca svizzera (ed indipendentemente da un’eventuale successiva estinzione del conto) hanno facoltà di optare per:

A) la c.d. anonyme Abgeltung, alla quale consegue la “pauschale Besteuerung” che verrà attuata dalla banca elvetica che ne calcola l’importo in base al capitale giacente sul conto, ed, operata la detrazione dal conto in questione, provvede a trasferire il relativo importo all’amministrazione finanziaria svizzera, la quale, a sua volta, provvede a “girarlo” al Ministero delle Finanze austriaco; in tal modo l´obbligo contributivo si considera adempiuto (“gilt die Steuerpflicht als abgegolten”), con esenzione da qualsiasi sanzione (anche penale: “wirkt auch strafbefreiend”), anche se si tratta di “Schwarzgeld”.

Tutte le persone fisiche residenti in Austria che provvederanno all´estinzione del conto corrente (che hanno nella Confederazione elvetica e che trasferiranno il loro denaro dalla Svizzera in un altro Stato) tra il 13.4.2012 ed il 1.1.2013, saranno soggette alle sanzioni previste, anche penali, dalla normativa austriaca. Nell’accordo firmato il 13.4. 2012, la Svizzera si è impegnata a comunicare alle autorità austriache i dati statistici relativamente agli Stati, nei quali il denaro, già depositato presso banche elvetiche, è stato trasferito.

Per quanto riguarda l’entità dell’aliquota dell´”Abgeltungssteuer”, essa varia tra il 15% ed il 30%; per importi particolarmente consistenti, l’aliquota può essere elevata fino al 38%. L’aliquota minima (15%) verrà applicata nei casi in cui le somme depositate sul conto corrente svizzero hanno avuto un incremento modesto; quella massima, qualora gli importi giacenti sul conto hanno registrato un incremento notevole. In quest’ultimo caso, se il “Konto-/Depotstand” i.d. 31.12.2010 (o il 31.12.2012) è stato superiore a 2.000.000 Euro, l’aliquota massima può essere applicata nella misura fino al 38%.

Il cliente austriaco di una banca elvetica che opta per la “Abgeltung”, a seguito della quale le autorità svizzere verseranno al Ministero delle Finanze austriaco il relativo importo, ottiene dalla banca elvetica un’attestazione, dalla quale risulta l’avvenuto assolvimento dell’obbligo tributario e l’avvenuta “Legalisierung” nei confronti del fisco austriaco.

B) la “strafbefreiende Selbstanzeige”. Il titolare di un conto corrente o di un deposito presso una banca svizzera, residente in Austria, si decide di rivelare all’amministrazione finanziaria austriaca l’importo giacente su tale conto; in questo caso la banca svizzera comunica i dati al Ministero delle Finanze svizzero, il quale provvede a comunicarli al Ministero delle Finanze austriaco. Quest’ultimo intima poi al contribuente (titolare del conto in Svizzera) di provvedere al pagamento dell’imposta.

IV

I titolari dei conti correnti (o dei depositi bancari) che hanno dichiarato di optare per la “Abgeltungssteuer” e sui conti dei quali, all’atto della loro dichiarazione, non sono depositati importi sufficienti per l’assolvimento dell’“Abgeltungssteuer”, vengono invitati dalla banca svizzera, di provvedere, entro un determinato termine, ad incrementare le somme depositate fino alla concorrenza dell’importo dovuto ai fini dell’“Abgeltung”. Se il termine trascorre infruttuosamente, il nominativo del titolare del conto viene comunicato al Ministero delle Finanze austriaco. L’“Abgeltung” si estende alla “Einkommensteuer, Umsatzsteuer e all’Erbschafts- und Schenkungssteuer“ (fino a quando queste due ultime erano in vigore (2008)) non versate prima dell’1.1.2012.

V

Nel caso in cui l’importo capitale sul conto abbia subito un notevole incremento alla fine del 2012, l’“Abgeltung” copre al massimo il 120% della somma che era depositata alla data del 31.12.2010. Per l’importo eccedente, non può essere chiesta l’“Abgeltung” (e di ciò viene fatto menzione nell’attestazione di cui sub III/A). In tal modo si tende ad evitare che gli evasori - essendo stati a conoscenza della progettata conclusione dello “Steuerabkommen” (i media avevano informato ripetutamente dello stato delle trattative in corso tra la Svizzera e l’Austria) e che hanno trasferito notevoli somme sottratte al fisco austriaco nel 2011 e nel 2012, possano usufruire per intero dell’“Abgeltung”. Somme depositate in Svizzera posteriormente al 13.4.2012, non possono rientrare nell’“Abgeltung”.

Le autorità elvetiche sono obbligate a versare, periodicamente, e alle scadenze convenute con l’Austria, gli importi incassati dalle banche svizzere sulla base dello “Steuerabkommen” firmato il 13.4.2012, al Ministero delle Finanze austriaco, il quale ritiene che incasserà, nel corso del 2013, a tale titolo, circa un 1.000.000.000 di Euro.

VI

Il Ministero delle Finanze austriaco è anche dell’opinione che a seguito della conclusione del suddetto accordo con la Confederazione elvetica, la “convenienza” degli evasori austriaci a trasferire denaro (soggetto ad imposizione tributaria in Austria), in Svizzera, diminuirà notevolmente o venga meno del tutto. Della possibilità di “legalizzare” il denaro sconosciuto al fisco austriaco e giacente nei forzieri delle banche svizzere, usufruiranno, ad avviso della titolare del Ministero delle Finanze austriaco, molti evasori. Contro gli Stati, nei quali il denaro – ora depositato da austriaci in Svizzera – verrà trasferito, l’Austria si riserva di adottare quelle misure che riterrà necessarie ed opportune. A tal fine, nell’accordo concluso con la Confederazione elvetica, l’Austria ha ottenuto l’impegno, da parte della Svizzera, di comunicarle i dati statistici di cui sopra si è parlato ed in base ai quali sarà possibile individuare gli Stati, verso i quali, maggiormente, si orienteranno i flussi di capitali degli evasori austriaci che, continuando a “sfuggire” al fisco austriaco, trasferiranno il loro denaro in Stati, con i quali l’Austria non ha stipulato uno Steuerabkommen.

VII

Per quanto concerne il trattamento fiscale del denaro che in futuro verrà trasferito dall’Austria in Svizzera, le banche elvetiche si sono impegnate a prelevare una “Abgeltungssteuer” pari all’“österreichischen Kapitalertragssteuer”(25%). In alternativa, il contribuente austriaco ha la facoltà di una “Offenlegung der Erträge gegenüber der österreichischen Finanzverwaltung”. Le banche svizzere rilasceranno ai loro clienti austriaci, un’attestazione relativamente a quanto da loro trattenuto a titolo di “Abgeltungssteuer” (che sarà versato al fisco austriaco). Quest’attestazione costituisce la prova, per il contribuente austriaco, di aver adempiuto ai suoi obblighi tributari con riferimento ai conti correnti ed ai depositi che ha presso banche elvetiche.

Il cliente austriaco di una banca svizzera ha la facoltà di opporsi acchè la banca elvetica proceda alla riscossione dell´”Abgeltungssteuer”. In tal caso è obbligato ad autorizzare la banca svizzera a comunicare al fisco austriaco i seguenti dati:

1) le sue generalità e la sua residenza in Austria

2) Il suo codice fiscale e/o la “Sozialversicherungsnummer”

3) Il numero del conto corrente (o del deposito) che ha presso la banca svizzera

4) l’importo degli interessi maturati annualmente.

Sulla base di questi dati, il fisco austriaco è in grado di calcolare le imposte dovute.

Il controllo dell’adempimento degli obblighi assunti in base allo “Steuerabkommen” firmato il 13.4.2012 dalle banche svizzere, viene effettuato periodicamente dalle autorità elvetiche; in caso di inadempimento da parte delle banche svizzere, sono previste sanzioni penali che verranno comminate dall’autorità giudiziaria svizzera.

VIII

L’accordo concluso tra la Svizzera e l’Austria rappresenta soltanto un piccolo passo in avanti nel tentativo di reprimere l’evasione fiscale (non circoscritta al solo Stato di residenza del contribuente), piuttosto diffusa anche in Austria ed esso presenta parecchie “falle” che consentiranno ad individui particolarmente viscidi (e vischiosi) di venir meno ai loro obblighi tributari. Resta da vedere se l’accordo, firmato dai rispettivi Ministri delle Finanze, riuscirà a superare le resistenze, tutt’altro che trascurabili, manifestatesi nell’opinione pubblica austriaca contro questo “Steuerabkommen” con la vicina Confederazione elvetica.

Possibile è pure un referendum in Svizzera, nel qual caso l’operatività dell’accordo subirebbe un considerevole ritardo. Le critiche contro questa convenzione non sono infondate in quanto, facendo un po’ di calcoli, risulta che se un contribuente austriaco non avesse “portato” i suoi redditi – poniamo di 100.000 Euro – illegalmente in Svizzera, ma li avesse “ordnungsgemäß versteuert” in Austria, a titolo di imposte avrebbe dovuto pagare ca. 50.000 Euro. Usufruendo della “sanatoria” prevista dall’accordo suddetto, il suo “obbligo tributario” è notevolmente inferiore, come sopra abbiamo visto ed ancora una volta, il contribuente onesto si sentirebbe “gabbato”.

Costituzionalisti austriaci hanno messo fortemente in dubbio la conformità dell’accordo con la Svizzera in quanto – a loro avviso – violerebbe il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 7 della Costituzione federale (usufruendo della “sanatoria”, il contribuente “infedele” pagherà meno di quanto ha pagato il contribuente onesto che - tempestivamente e regolarmente – ha adempiuto a quanto previsto dalla normativa in materia di tributi).

Nulla da obiettare contro l’analoga convenzione conclusa tra la Svizzera e la Germania (la stessa cosa vale per quella stipulata tra la Svizzera e la Gran Bretagna) ha invece l´UE.

IX

Anche in Austria potrebbe però verificarsi quanto successo in Germania, dove, stante il rifiuto – da parte di un considerevole schieramento parlamentare – di approvare lo “Steuerabkommen” con la Svizzera, il Governo federale si è trovato nella necessità della stipula di un “Zusatzabkommen” con la Confederazione elvetica per assicurare la ratifica della convenzione. Non pochi, in Austria, asseriscono che anche nello “Steuerabkommen” concluso tra la Svizzera e l’Austria (come già in quello con la Germania** e la Gran Bretagna), la Svizzera è risultata “vincitrice” in quanto il segreto bancario elvetico, sostanzialmente, è rimasto intatto e l’attuazione concreta dell’accordo è rimessa al “guten Willen” delle autorità svizzere, dato che controlli veri e propri, da parte della Austria circa l’esatto adempimento degli impegni assunti da parte elvetica, non sono previsti (e quindi non attuabili). All’Austria, come pure alla Germania e alla Gran Bretagna, non resta che fidarsi dell’onestà elvetica...

È stato detto che - per gli evasori fiscali – il cerchio si sta stringendo, anche se vi sono tuttora Stati europei – e non sono pochi – che si prestano ad occultare redditi sottratti all’imposizione nello Stato di residenza da parte di personaggi che tanto ci tengono alla loro “rispettabilità” (esteriore) e che vengono poi meno all’obbligo, fondamentale, di solidarietà. Un inizio, comunque, è stato fatto ed è da augurarsi che altri Stati seguano l’esempio dei 3 Stati sopra menzionati. Dato però che alcuni Stati hanno “costruito” la loro fortuna ed il loro benessere celando redditi e capitali che altrimenti sarebbero soggetti a tassazione (o ad imposizione maggiore), sicuramente ci vorrà del tempo...

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Il 13.4.2012 i Ministri delle Finanze della Confederazione elvetica e dell’Austria hanno firmato una convenzione in materia di trattamento tributario di capitali trasferiti – da persone fisiche residenti in Austria – ad insaputa del fisco austriaco, in Svizzera. Questa convenzione presenta parecchie analogie con quelle concluse dalla Svizzera con la Gran Bretagna e la Germania.

L’accordo riguarda: a) tutte le persone fisiche con residenza in Austria, titolari di un conto corrente o di un deposito bancario presso una banca elvetica alla data dell´1.1.2013; non invece le società di persone, di capitale, le fondazioni c.d. private (“Privatstiftungen”) e le associazioni.

II

La convenzione prevede che le banche svizzere sono obbligate a riscuotere, dalle persone sub I/a) una c.d. Abgeltungssteuer con riferimento alle imposte evase nel passato; inoltre, che, a decorrere dall’1.1.2013, le banche elvetiche devono riscuotere le imposte “auf Kapitalerträge” e a trasferirle in Austria. Per imposte si intendono la “Einkommensteuer”, la “Umsatzsteuer”, la “ehemalige Erbschafts- und Schenkungssteuer” (fino al 1.8.2008). Se queste imposte sono state evase, la c.d. Abgeltungssteuer equivale all’adempimento (tardivo) dell’obbligo tributario ed il contribuente – infedele – evita un “Finanzstrafverfahren” (nonché - in caso di “Abgabenbetrug” - un procedimento penale).

Le parti contraenti hanno escluso l’applicabilità dello Steuerabkommen: A) per importi di denaro conseguiti per effetto della commissione di un reato e B) se prima del 13.4.2012 l’evasione tributaria era stata scoperta (e l’evasore era a conoscenza della scoperta) o se contro l’evasore, alla suddetta data, era già in corso un procedimento. Qualora, dopo il 13.4.2012, vengano scoperte evasioni tributarie o venga iniziato un procedimento, la c.d. “Einmalzahlung”, fatta successivamente a tale data, pone l’evasore a riparo da sanzioni.

III

Vediamo, ora, in particolare, la disciplina della “Abgeltungssteuer für die Vergangenheit”. Tutte le persone fisiche residenti in Austria e che alla data del 31.12.2010 erano e che l’1.1.2013 saranno titolari di un conto corrente o di un deposito bancario (“Depot”) presso una banca svizzera (ed indipendentemente da un’eventuale successiva estinzione del conto) hanno facoltà di optare per:

A) la c.d. anonyme Abgeltung, alla quale consegue la “pauschale Besteuerung” che verrà attuata dalla banca elvetica che ne calcola l’importo in base al capitale giacente sul conto, ed, operata la detrazione dal conto in questione, provvede a trasferire il relativo importo all’amministrazione finanziaria svizzera, la quale, a sua volta, provvede a “girarlo” al Ministero delle Finanze austriaco; in tal modo l´obbligo contributivo si considera adempiuto (“gilt die Steuerpflicht als abgegolten”), con esenzione da qualsiasi sanzione (anche penale: “wirkt auch strafbefreiend”), anche se si tratta di “Schwarzgeld”.

Tutte le persone fisiche residenti in Austria che provvederanno all´estinzione del conto corrente (che hanno nella Confederazione elvetica e che trasferiranno il loro denaro dalla Svizzera in un altro Stato) tra il 13.4.2012 ed il 1.1.2013, saranno soggette alle sanzioni previste, anche penali, dalla normativa austriaca. Nell’accordo firmato il 13.4. 2012, la Svizzera si è impegnata a comunicare alle autorità austriache i dati statistici relativamente agli Stati, nei quali il denaro, già depositato presso banche elvetiche, è stato trasferito.

Per quanto riguarda l’entità dell’aliquota dell´”Abgeltungssteuer”, essa varia tra il 15% ed il 30%; per importi particolarmente consistenti, l’aliquota può essere elevata fino al 38%. L’aliquota minima (15%) verrà applicata nei casi in cui le somme depositate sul conto corrente svizzero hanno avuto un incremento modesto; quella massima, qualora gli importi giacenti sul conto hanno registrato un incremento notevole. In quest’ultimo caso, se il “Konto-/Depotstand” i.d. 31.12.2010 (o il 31.12.2012) è stato superiore a 2.000.000 Euro, l’aliquota massima può essere applicata nella misura fino al 38%.

Il cliente austriaco di una banca elvetica che opta per la “Abgeltung”, a seguito della quale le autorità svizzere verseranno al Ministero delle Finanze austriaco il relativo importo, ottiene dalla banca elvetica un’attestazione, dalla quale risulta l’avvenuto assolvimento dell’obbligo tributario e l’avvenuta “Legalisierung” nei confronti del fisco austriaco.

B) la “strafbefreiende Selbstanzeige”. Il titolare di un conto corrente o di un deposito presso una banca svizzera, residente in Austria, si decide di rivelare all’amministrazione finanziaria austriaca l’importo giacente su tale conto; in questo caso la banca svizzera comunica i dati al Ministero delle Finanze svizzero, il quale provvede a comunicarli al Ministero delle Finanze austriaco. Quest’ultimo intima poi al contribuente (titolare del conto in Svizzera) di provvedere al pagamento dell’imposta.

IV

I titolari dei conti correnti (o dei depositi bancari) che hanno dichiarato di optare per la “Abgeltungssteuer” e sui conti dei quali, all’atto della loro dichiarazione, non sono depositati importi sufficienti per l’assolvimento dell’“Abgeltungssteuer”, vengono invitati dalla banca svizzera, di provvedere, entro un determinato termine, ad incrementare le somme depositate fino alla concorrenza dell’importo dovuto ai fini dell’“Abgeltung”. Se il termine trascorre infruttuosamente, il nominativo del titolare del conto viene comunicato al Ministero delle Finanze austriaco. L’“Abgeltung” si estende alla “Einkommensteuer, Umsatzsteuer e all’Erbschafts- und Schenkungssteuer“ (fino a quando queste due ultime erano in vigore (2008)) non versate prima dell’1.1.2012.

V

Nel caso in cui l’importo capitale sul conto abbia subito un notevole incremento alla fine del 2012, l’“Abgeltung” copre al massimo il 120% della somma che era depositata alla data del 31.12.2010. Per l’importo eccedente, non può essere chiesta l’“Abgeltung” (e di ciò viene fatto menzione nell’attestazione di cui sub III/A). In tal modo si tende ad evitare che gli evasori - essendo stati a conoscenza della progettata conclusione dello “Steuerabkommen” (i media avevano informato ripetutamente dello stato delle trattative in corso tra la Svizzera e l’Austria) e che hanno trasferito notevoli somme sottratte al fisco austriaco nel 2011 e nel 2012, possano usufruire per intero dell’“Abgeltung”. Somme depositate in Svizzera posteriormente al 13.4.2012, non possono rientrare nell’“Abgeltung”.

Le autorità elvetiche sono obbligate a versare, periodicamente, e alle scadenze convenute con l’Austria, gli importi incassati dalle banche svizzere sulla base dello “Steuerabkommen” firmato il 13.4.2012, al Ministero delle Finanze austriaco, il quale ritiene che incasserà, nel corso del 2013, a tale titolo, circa un 1.000.000.000 di Euro.

VI

Il Ministero delle Finanze austriaco è anche dell’opinione che a seguito della conclusione del suddetto accordo con la Confederazione elvetica, la “convenienza” degli evasori austriaci a trasferire denaro (soggetto ad imposizione tributaria in Austria), in Svizzera, diminuirà notevolmente o venga meno del tutto. Della possibilità di “legalizzare” il denaro sconosciuto al fisco austriaco e giacente nei forzieri delle banche svizzere, usufruiranno, ad avviso della titolare del Ministero delle Finanze austriaco, molti evasori. Contro gli Stati, nei quali il denaro – ora depositato da austriaci in Svizzera – verrà trasferito, l’Austria si riserva di adottare quelle misure che riterrà necessarie ed opportune. A tal fine, nell’accordo concluso con la Confederazione elvetica, l’Austria ha ottenuto l’impegno, da parte della Svizzera, di comunicarle i dati statistici di cui sopra si è parlato ed in base ai quali sarà possibile individuare gli Stati, verso i quali, maggiormente, si orienteranno i flussi di capitali degli evasori austriaci che, continuando a “sfuggire” al fisco austriaco, trasferiranno il loro denaro in Stati, con i quali l’Austria non ha stipulato uno Steuerabkommen.

VII

Per quanto concerne il trattamento fiscale del denaro che in futuro verrà trasferito dall’Austria in Svizzera, le banche elvetiche si sono impegnate a prelevare una “Abgeltungssteuer” pari all’“österreichischen Kapitalertragssteuer”(25%). In alternativa, il contribuente austriaco ha la facoltà di una “Offenlegung der Erträge gegenüber der österreichischen Finanzverwaltung”. Le banche svizzere rilasceranno ai loro clienti austriaci, un’attestazione relativamente a quanto da loro trattenuto a titolo di “Abgeltungssteuer” (che sarà versato al fisco austriaco). Quest’attestazione costituisce la prova, per il contribuente austriaco, di aver adempiuto ai suoi obblighi tributari con riferimento ai conti correnti ed ai depositi che ha presso banche elvetiche.

Il cliente austriaco di una banca svizzera ha la facoltà di opporsi acchè la banca elvetica proceda alla riscossione dell´”Abgeltungssteuer”. In tal caso è obbligato ad autorizzare la banca svizzera a comunicare al fisco austriaco i seguenti dati:

1) le sue generalità e la sua residenza in Austria

2) Il suo codice fiscale e/o la “Sozialversicherungsnummer”

3) Il numero del conto corrente (o del deposito) che ha presso la banca svizzera

4) l’importo degli interessi maturati annualmente.

Sulla base di questi dati, il fisco austriaco è in grado di calcolare le imposte dovute.

Il controllo dell’adempimento degli obblighi assunti in base allo “Steuerabkommen” firmato il 13.4.2012 dalle banche svizzere, viene effettuato periodicamente dalle autorità elvetiche; in caso di inadempimento da parte delle banche svizzere, sono previste sanzioni penali che verranno comminate dall’autorità giudiziaria svizzera.

VIII

L’accordo concluso tra la Svizzera e l’Austria rappresenta soltanto un piccolo passo in avanti nel tentativo di reprimere l’evasione fiscale (non circoscritta al solo Stato di residenza del contribuente), piuttosto diffusa anche in Austria ed esso presenta parecchie “falle” che consentiranno ad individui particolarmente viscidi (e vischiosi) di venir meno ai loro obblighi tributari. Resta da vedere se l’accordo, firmato dai rispettivi Ministri delle Finanze, riuscirà a superare le resistenze, tutt’altro che trascurabili, manifestatesi nell’opinione pubblica austriaca contro questo “Steuerabkommen” con la vicina Confederazione elvetica.

Possibile è pure un referendum in Svizzera, nel qual caso l’operatività dell’accordo subirebbe un considerevole ritardo. Le critiche contro questa convenzione non sono infondate in quanto, facendo un po’ di calcoli, risulta che se un contribuente austriaco non avesse “portato” i suoi redditi – poniamo di 100.000 Euro – illegalmente in Svizzera, ma li avesse “ordnungsgemäß versteuert” in Austria, a titolo di imposte avrebbe dovuto pagare ca. 50.000 Euro. Usufruendo della “sanatoria” prevista dall’accordo suddetto, il suo “obbligo tributario” è notevolmente inferiore, come sopra abbiamo visto ed ancora una volta, il contribuente onesto si sentirebbe “gabbato”.

Costituzionalisti austriaci hanno messo fortemente in dubbio la conformità dell’accordo con la Svizzera in quanto – a loro avviso – violerebbe il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 7 della Costituzione federale (usufruendo della “sanatoria”, il contribuente “infedele” pagherà meno di quanto ha pagato il contribuente onesto che - tempestivamente e regolarmente – ha adempiuto a quanto previsto dalla normativa in materia di tributi).

Nulla da obiettare contro l’analoga convenzione conclusa tra la Svizzera e la Germania (la stessa cosa vale per quella stipulata tra la Svizzera e la Gran Bretagna) ha invece l´UE.

IX

Anche in Austria potrebbe però verificarsi quanto successo in Germania, dove, stante il rifiuto – da parte di un considerevole schieramento parlamentare – di approvare lo “Steuerabkommen” con la Svizzera, il Governo federale si è trovato nella necessità della stipula di un “Zusatzabkommen” con la Confederazione elvetica per assicurare la ratifica della convenzione. Non pochi, in Austria, asseriscono che anche nello “Steuerabkommen” concluso tra la Svizzera e l’Austria (come già in quello con la Germania** e la Gran Bretagna), la Svizzera è risultata “vincitrice” in quanto il segreto bancario elvetico, sostanzialmente, è rimasto intatto e l’attuazione concreta dell’accordo è rimessa al “guten Willen” delle autorità svizzere, dato che controlli veri e propri, da parte della Austria circa l’esatto adempimento degli impegni assunti da parte elvetica, non sono previsti (e quindi non attuabili). All’Austria, come pure alla Germania e alla Gran Bretagna, non resta che fidarsi dell’onestà elvetica...

È stato detto che - per gli evasori fiscali – il cerchio si sta stringendo, anche se vi sono tuttora Stati europei – e non sono pochi – che si prestano ad occultare redditi sottratti all’imposizione nello Stato di residenza da parte di personaggi che tanto ci tengono alla loro “rispettabilità” (esteriore) e che vengono poi meno all’obbligo, fondamentale, di solidarietà. Un inizio, comunque, è stato fatto ed è da augurarsi che altri Stati seguano l’esempio dei 3 Stati sopra menzionati. Dato però che alcuni Stati hanno “costruito” la loro fortuna ed il loro benessere celando redditi e capitali che altrimenti sarebbero soggetti a tassazione (o ad imposizione maggiore), sicuramente ci vorrà del tempo...