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CAPO III – MISURE INTERDITTIVE

Note introduttive

Vengono adesso in rilievo le misure cautelari interdittive che, a differenza di quelle coercitive, limitano non la libertà personale del destinatario ma la sua sfera giuridica, inibendogli temporaneamente l’esercizio di taluni diritti, potestà o facoltà.

La loro presenza nel codice di rito evidenzia l’intento legislativo di ricorrere a una strategia cautelare diversificata che, ancora una volta, serve ad evitare inutili sacrifici della libertà personale ove le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con strumenti meno afflittivi.

Sebbene nessuna norma sia esplicita in tal senso, è palese che le misure interdittive sono idonee a prevenire il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato ma non quello di fuga.

Si segnala che la L.  3/2019 (cosiddetta legge spazzacorrotti) ha introdotto la nuova misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, disciplinata dall’art. 289-bis.

Art. 287 - Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni.

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Art. 288 - Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale

1.  Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.

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Art. 289 - Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all’interrogatorio dell’indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l’interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell’articolo 294.

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

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Art. 289-bis - Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all’imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287, comma 1.

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Art. 290 - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica o contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.

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