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Art. 287 - Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni.

Rassegna giurisprudenziale

Condizioni di applicabilità delle misure interdittive (art. 287)

Si rinvia alla giurisprudenza riportata per le norme del capo III.