x

x

Art. 290 - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica o contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.

Rassegna giurisprudenziale

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290)

In tema di misure cautelari interdittive, se l’abuso si è realizzato nell’ambito dello svolgimento di funzioni pubbliche, ormai cessate, non può essere interdetto l’esercizio privato della professione di commercialista, non potendosi “esportare” il rischio di reiterazione di fatti illeciti, del tipo di quelli commessi nell’ambito delle funzioni pubbliche, alla attività professionale ordinaria del tutto autonoma.

(Nella specie si procedeva nei confronti dell’imputato  di professione commercialista  per i reati di peculato e di falso, assumendosi che questi, nella sua qualità di tesoriere di un gruppo consiliare, si era appropriato, distogliendoli dalla prescritta finalità istituzionale, dei contributi regionali erogati per il funzionamento e l’attività politica del gruppo consiliare di appartenenza: la Corte, non essendo in contestazione il quadro “indiziario”, ha peraltro annullato senza rinvio la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di commercialista, applicata evocando il rischio della recidiva, sul rilievo assorbente che nessun rischio concreto di recidiva poteva ragionevolmente fondarsi - anche in ragione della cessazione dello svolgimento delle attività che avevano dato l’occasione della commissione dei reati - in relazione all’attività professionale “ordinaria” dell’indagato) (Sez. 6, 18870/2014).

L’inabilitazione all’esercizio della professione notarile ex art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ha natura di misura cautelare interdittiva conseguente alla promozione di un procedimento penale, ed è riconducibile alla misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali prevista in via generale dall’art. 290.

Data tale natura cautelare della misura, questa prescinde da finalità relative alla salvaguardia del prestigio e del decoro della professione notarile, che sono invece proprie delle sanzioni disciplinari, le quali sono del tutto autonome rispetto al procedimento penale (Sez. 5, 28948/2007).

È illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, l’applicazione al pubblico ufficiale autore di delitti contro la p.a. della misura cautelare del divieto di dimorare ed accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia la funzione di vietarne l’ingresso in alcuni specifici edifici, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento sono già preordinate le misure interdittive previste dagli art. 289 e 290  (Sez. 6, 11806/2013).

In tema di misure cautelari, la prescrizione di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione è preordinata a vietare all’indagato di dimorare in un determinato luogo, inteso come territorio del comune di dimora abituale al fine di assicurare un controllo più efficace nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune viciniore.

Ne deriva che è illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all’art. 283 al fine di vietare all’indagato di accedere in alcuni specifici edifici, trattandosi di finalità cui è preordinato l’art. 290 che disciplina il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali, inapplicabile nella specie trattandosi dell’attività di dipendente di una società. (Sez. 5, 19565/2010).