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Emigrazione. Illegittima la cauzione di euro 5000

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Emigrazione. Illegittima la cauzione di euro 5000

 

Il diavolo, ma anche la ragione politica, si nascondono nei dettagli.

Salvato in mare dalle autorità italiane, il naufrago Sempronio, appena sbarcato con moglie e figli in Italia provenendo dalla Tunisia (paese fin qui ‘presuntivamente’ sicuro per effetto del D.M. interministeriale 17 marzo 2023), ha invocato la protezione, cercando di dimostrare fatti che denotano una situazione di specifica gravità della sua situazione, come previsto dalla legge. Per evitare di essere trattenuto negli appositi centri in attesa della decisione, egli intende prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia dell’obbligo di non allontanarsi indebitamente. Lo prevede espressamente il D.M. interministeriale 14.9.2023, che quantifica in euro 4.928,00 l’entità della cauzione, in attuazione dell’art. 6 bis del D. lgs. n. 142 del 2015. Tuttavia il D.M. si discosta da tale disposizione nella parte in cui aggiunge che «La garanzia finanziaria è prestata in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi» (art. 3).

Pertanto queste clausole - pesantemente riduttive del diritto alla prestazione della cauzione previsto senza limiti dalla fonte normativa primaria - sono vistosamente illegittime.

Alla stregua del D.M., pur avendone la concreta possibilità economica (!), Sempronio non potrebbe legittimamente prestare la cauzione per la moglie e i figli. Ugualmente – secondo il decreto ministeriale - Papa Francesco o la Comunità di Sant’Egidio non potrebbero legittimamente anticipare o donare o prestare a Sempronio la provvista necessaria per stipulare in prima persona la garanzia finanziaria.

E tutto ciò sebbene, come prevede proprio l’art. 2, 1° del D. lgs. n. 286 del 1998 (T.U. sull’immigrazione), «Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti», ivi compreso innanzi tutto il diritto (previo versamento della cauzione) di attendere fuori dagli appositi centri l’esito di una domanda legittimamente proposta. D’altronde, se l’ordinamento italiano ha monetizzato nella misura indicata il danno che gli proviene dall’allontanamento di Sempronio, rimane del tutto irrilevante l’individuazione - del resto materialmente impossibile - del soggetto che se ne faccia in concreto carico.

È spiegabile così eclatante violazione di legge? La prima già ventilata ‘giustificazione’ non fa onore a chi la propone: se Sempronio ha potuto pagare il trafficante che si è occupato del trasporto via mare, potrà e dovrà allo stesso modo apprestare, anche nei modi illegittimi previsti dal D.M., la provvista per la cauzione che gli assicura la libertà!

La seconda motivazione (non giustificazione) è più verosimile, ma anche politicamente più grave: rendere praticamente impossibile il pagamento della cauzione (pur prevista e regolata dalla legge), in modo che Sempronio non osi partire e approdare in Italia, in coerenza con il reiterato monito: «non devono partire»! La miopia del decreto governativo tocca qui il suo apice: davvero si crede che Sempronio, disposto a morire con la sua famiglia nel tragitto per raggiungere la costa italiana, se ne astenga sol perché corre il rischio di restare quasi in vinculis per qualche mese negli appositi centri?

V’è di più. La direttiva 2013/33/UE prevede all’art. 8, 4° che «Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato». Siccome incondizionata e precisa, tale disposizione, per un verso, rende inadempiente lo stato italiano se non preveda - e prospetti a Sempronio – le operative facoltà (in alternativa al trattenimento e alla stessa garanzia finanziaria) di presentarsi periodicamente alle autorità ovvero di assumere l’obbligo di dimorare nel luogo assegnato. Per altro verso, la stessa norma riconosce a Sempronio il diritto di pretendere dallo stato italiano l’attuazione concreta e il rispetto delle stesse facoltà alternative.

In estrema sintesi, il Governo ha preso atto che gli italiani, cioè molti di essi, non vogliono gli immigrati, ma non vogliono neppure lasciarli morire nel Mare Nostrum. Dopo avere invano promesso il blocco navale (cioè i vietati respingimenti) e illecitamente vessato le ONG, specialmente dopo l’ecatombe di Cutro ha dovuto perciò adoperarsi per salvare i naufraghi dal mare in grande numero, a tal punto che ne rivendica il merito. In vista delle prossime elezioni europee vuole però dimostrare al proprio specifico elettorato che, lungi dall’accoglierli, continua a sostanzialmente respingerli in tutti i modi, legittimi e perfino illegittimi, come il menzionato decreto ministeriale e l’inosservanza della ricordata direttiva comunitaria. Resta il fatto che anche il Governo deve rispettare le leggi approvate dal popolo sovrano (art. 1 Cost.) e dagli organi comunitari.

È in gioco la Costituzione formale e materiale!