x

x

Gli infortuni e la malattia del professionista sospendono i termini

Infortunio sul lavoro
Infortunio sul lavoro

Gli infortuni e la malattia del professionista sospendono i termini

L’emendamento per i professionisti su infortuni e malattia

Il senatore De Bertoldi ha proposto l’emendamento che è entrato a far parte della manovra 2022.   Esso riconosce il diritto alla malattia per i professionisti. Si tratta di un secondo passo, dopo quello entrato in vigore con in D.L. Sostegni Bis, che permette ai professionisti di curarsi e nel contempo garantire i propri clienti in relazione ai soli adempimenti fiscali.

In particolare modo, l’art. 1 della l. n. 234 del 30.12.2021, dai commi 927 a 944, sancisce che “in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea  all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della Pubblica Amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento”.
 

Sospensione per malattia e infortuni: cosa si intende per professionista?

Il comma 940 si rivolge ai liberi professionisti, sia con studi associati e alle società di professionisti con più di due soggetti .  Per professionista si intende quella persona fisica che esercita l’attività di lavoro autonomo e che è sottoposto all’obbligo di iscrizione all’albo professionale di appartenenza. Tuttavia, tale attività lavorativa deve essere in forma principale Le condizioni per ottenere la sospensione dei termini sono: malattia, infortunio durante il lavoro, da cui sia derivata una condizione di invalidità, assoluta o parziale, invalidità temporanea, che comporti  l’astensione dal lavoro per più di tre giorni per infortunio, ex art. 2 d.p.r. 30.06.1965, n. 114.  È riconosciuto tale beneficio anche nel caso di infortuni avvenuti in occasioni non legate al lavoro.

È fatto obbligo per il professionista di inviare all’Amministrazione Pubblica la certificazione medica che attesti la malattia, gli infortuni o lo stato di disabilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione oppure con PEC.


Diritto alla Salute garantito ai professionisti nel caso di malattia e infortuni

L’art. 32 sancisce : “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”

L’emendamento introdotto acquista particolare rilevanza poiché riconosce, attuando la norma Costituzionale, il diritto alla salute anche ai liberi professionisti che si occupano del tributario. È evidente l’attenzione  rivolta dal Legislatore ad un diritto così importante, poiché legato all’uomo prima ancora che al cittadino. 

In passato il libero professionista e il cliente  non erano privi di responsabilità nel caso di malattia e infortuni, nonché in caso di ricovero in ospedale.

È evidente che la situazione previgente risultava contraria alla nostra Costituzione.  Infatti, non era soltanto l’art. 32 ad esser leso, ma anche l’art. 3 della Costituzione.  

Mediante tale scelta, il legislatore ha favorito l’applicazione degli artt. 32, 3 e 4 della Costituzione.

È doveroso ricordare che la l. n. 69, del 21.05.2021 aveva previsto la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti posti in capo al professionista per malattia legata al Covid- 19.
 

La riforma: la tutela per i professionisti in caso di infortuni e malattia

La disciplina introdotta prevede la sospensione del termine perentorio in favore della P.A. per tutte quelle prestazioni che devono essere rese in favore di un cliente dal libero professionista.                       Infatti, il professionista se,per ricovero ospedaliero, cure domiciliari, malattia o infortuni , non è messo nelle condizioni di rispettare il termine tributario non sarà responsabile.

Il legislatore ha introdotto una tutela massima per il professionista. Infatti, per infortuni e malattia si intendono anche quelli non legati al lavoro.  La malattia e gli infortuni sono da considerarsi causa di forza maggiore.
 

La sospensione  per i professionisti nel caso di malattia o infortuni

I termini per l’adempimento della prestazione tributaria sono sospesi dal giorno in cui avviene il ricovero oppure dall’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione o dal termine delle cure.

Per poter disporre la sospensione nel caso di malattia o infortuni, nonché gli interventi la degenza o le cure devono avere una durata superiore a 3 giorni.

Per poter parlare di sospensione è necessario che vi sia l’incarico al professionista mediante mandato. Tale incarico deve avere una data precedente al ricovero  o all’inizio della cura.

Particolare attenzione deve essere posta per le donne. Infatti, per il professionista donna che ha un parto prematuro i termini sono sospesi dal giorno del ricovero fino a 30 giorni successivi.

Se il professionista muore e vi è un mandato professionale con data antecedente alla morte, i termini sono sospesi per 6 mesi.
 

Non solo malattia o infortuni: sospensione per morte del professionista

Una delle particolarità della disposizione è quella di riconosce la sospensione dei termini anche nel caso di decesso del professionista. Tuttavia, è necessario che il mandato conferito dal cliente sia anteriore alla data del decesso. La sospensione dei termini tributari è di 6 mesi dal decesso. Gli eredi del professionista non sono tenuti a porre in essere alcun adempimento, eccetto il rispetto dell’art. 35 bis del d.p.r. n. 633 del 26.10.1972, in materia di IVA.

 Inoltre, gli eredi del professionista sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione di cessazione dell’attività professionale presso l’ordine di appartenenza e presso la cassa di previdenza. Il cliente, entro e non oltre 30 giorni dalla morte del professionista, è tenuto a consegnare il mandato professionale presso la Pubblica Amministrazione competente.
 

Sanzione per il professionista in caso di malattia o infortuni?

Nel periodo di sospensione dei termini non possono essere irrogate sanzione per il professionista e nemmeno per il cliente. Nemmeno sanzioni penali possono essere disposte per il professionista.

La norma sancisce che gli adempimenti sospesi dovranno essere posti in essere entro il giorno successivo alla scadenza della sospensione.

Al fine di evitare abusi, il legislatore ha introdotto l’applicazione degli interessi legali da applicare al tributo. Tali interessi dovranno essere calcolati contando tutti i giorni di sospensione.

Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione, il professionista sarà sottoposto alla sanzione minima di 2.500 euro e massima di 7.750 euro. Inoltre, è previsto l’arresto da 6 mesi a 2 anni.  Con finalità deterrente la norma prevede la sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 euro per ogni altra violazione. Inoltre, l’Amministrazione competente può richiedere alle Aziende sanitarie locali di porre in essere la visita di controllo nei confronti del professionista che abbia dichiarato la malattia o gli infortuni per la sospensione degli adempimenti fiscali.