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Il Curatore Speciale del minore riformato dalla legge delega n. 206/2021 e dal Dlgs 10.10.2022 n. 149

The Special Administrator for the under age child as reformed by the Enabling Act n. 206/2021 and the Legislative Decree n. 149/2022

perso nel bosco
Ph. Marco Rigamonti / perso nel bosco

Il Curatore Speciale del minore riformato dalla legge delega n. 206/2021 e dal Dlgs 10.10.2022 n. 149

Abstract

L’autrice illustra le novità normative introdotte in tema di curatore speciale del minore dalla legge delega per la Riforma del Processo Civile n. 206/2021 e dal Decreto legislativo di attuazione n. 149/2022. Esposta la peculiare situazione giuridica del minore d’età ed i suoi diritti ad esprimere la sua opinione e ad avere rappresentanza legale in ogni procedimento che lo riguarda, analizza nel dettaglio le norme introdotte e specifica i poteri attribuiti al curatore speciale del minore.

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Abstract

The author presents the new regulatory changes disciplining the institute of the Special Administrator for the under age child as introduced by the Civil Procedure Reform Act n. 206/2021 and the subsequent Legislative Decree n. 149/2022. The paper discusses the peculiar condition of the under age child and their right to express their own opinion and to benefit of legal representation. The new provisions and the powers and duties of the Administrator are then explored and analyzed in detail.

 

La riforma del processo civile attuata con legge delega 206/2021 e decreti attuativi n. 149/2022 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del curatore speciale del minore, attuando principi fissati da normativa sovranazionale e recependo prassi giudiziarie di constatata efficacia.

Ratio di tale innovazione è data dalla necessità di assicurare una effettiva ed efficace tutela dei diritti di un soggetto che si trova in peculiare posizione giuridica. Il minore di età ha capacità giuridica, attitudine alla titolarità di diritti, diritti e doveri giuridici e, più in generale, di posizioni giuridiche attive e passive; non gli è però riconosciuta capacità di agire cioè la capacità di manifestare le volontà dirette all’acquisto e all’esercizio dei diritti e all’assunzione di obblighi. Acquista la capacità di agire al compimento della maggiore età (articolo 2 CC).

Il minore non ha dunque la capacità di stare in giudizio per la tutela dei suoi diritti, essendo essa riservata alle persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere (articolo 75 CPC).

Rappresentanti naturali dei diritti del minore sono i due genitori, che ne hanno la rappresentanza sostanziale e processuale, fermi i limiti dei cui agli articoli 320 3° comma CC.  

Come in ogni caso di rappresentanza, può ricorrere un conflitto di interessi fra il rappresentato, il minore, e i rappresentanti, i genitori.

Se il conflitto di interessi verte su un diritto di natura patrimoniale l’articolo 320 6° comma CC prevede la possibilità di nominare per il minore un curatore speciale, soggetto diverso dai genitori cui viene conferito il compito di compiere atti specifici inerenti ai diritti, rappresentare in giudizio il minore nel processo che ne verta.

Il minore è però titolare di diritti esistenziali aventi natura non patrimoniale, quali il diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (articolo 315 bis CC 1° e 2° comma); vanta tali diritti nei confronti dei suoi genitori. Può darsi conflitto di interessi fra minore e genitori anche con riferimento a tali diritti.

La necessità di una distinta rappresentanza processuale del minore era prevista dall’ordinamento per alcuni casi specifici casi in cui si riteneva implicito il conflitto:

azioni di stato, disconoscimento di paternità (articolo 243 CC),

impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (articolo 263 CC),

dichiarazione giudiziale di paternità (art 273 CC),

azione de potestate (artt. 330, 333 CC),

dichiarazioni di abbandono (articolo 8 comma 4 legge 184/1983).

Nulla era invece previsto riguardo a procedimenti aventi altro oggetto, quali la separazione, il divorzio dei genitori, la regolamentazione dell’affidamento del figlio nato da coppia non coniugata, benché fosse più che evidente che tali giudizi andavano a regolamentare anche i diritti esistenziali del minore.

Il presupposto teorico era che il minore non fosse parte in tali processi e che quindi non vi fosse necessità di disporre per lui, soggetto incapace, la nomina di un curatore speciale.

La giurisprudenza riteneva infatti che il minore fosse soggetto sì coinvolto in detti processi sostanzialmente, ma che non fosse parte processuale vera e propria (Corte Cost. n.185/1986, principio già affermato da Cass. Civ. sez. I 4.12.1985 n. 6063). Si riteneva poi che la rappresentanza e la tutela dei diritti del minore fossero assicurata dal Giudice, cui sono attribuiti poteri officiosi, istruttori e dispositivi, e dal Pubblico Ministero, parte processuale necessaria in tali giudizi, terza rispetto ai genitori.  

Nel tempo la Suprema Corte aveva mutato avviso giungendo ad asserire che nei giudizi de potestate la nomina del curatore speciale del minore fosse richiesta a pena di nullità dei procedimenti (Cass. Civ. Sez. I 25.01.2021n. 1471, Cass. Civ. 21.04.2022 n. 1282). Negli altri giudizi riguardanti diritti dei minori si continuava però a ritenere non necessaria la nomina di un curatore speciale asserendosi al contempo che il mancato ascolto del minore – ove non giustificato e motivato – costituisse violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti. Ovvero l’ascolto del minore era ritenuto strumento processuale atto a garantire al giudice di conoscere i bisogni del minore, garantita la tutela processuale dei suoi diritti dal PM e dai poteri dispositivi officiosi del Giudice.
 

 

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[Abstract e traduzioni in inglese a cura dell’Avv. Francesca Fusi del Foro di Firenze]