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L’eccezione di avvenuto acquisto della proprietà per usucapione: prima udienza di trattazione od udienza successiva?

Usucapione
Usucapione

L’eccezione di avvenuto acquisto della proprietà per usucapione: prima udienza di trattazione od udienza successiva?
 

In merito alla questione se l’acquisto della proprietà per usucapione debba essere eccepito nella prima udienza oppure possa essere eccepito anche nell’udienza successiva (nel vigore dell’art. 183 c.p.c. prima della riforma apportata dall’art. 3 del D.lgs. 10.10.2022), sono sostenibili due tesi:

la prima, per la quale l’eccezione va sollevata, a pena di decadenza, nella prima udienza, e ciò in base agli artt. 183 comma 6 c.p.c. e 1142 c.c.; la seconda, per la quale essa può essere sollevata anche nell’udienza successiva, e ciò in base agli artt. 96 e 100 c.p.c., nonché in base all’art. 948 ultimo comma c.c. .

 

Regarding the question of whether the purchase of the property through usucaption must be objected to in the first hearing or can also be objected to in the subsequent hearing (in force of art. 183 c.p.c. before the reform brought about by art. 3 of the Legislative Decree 10.10.2022), two theses are sustainable:

the first, for which the exception must be raised, under penalty of forfeiture, at the first hearing, and this on the basis of articles. 183 paragraph 6 c.p.c. and 1142 of the Civil Code; the second, for which it can also be raised in the subsequent hearing, and this on the basis of articles. 96 and 100 c.p.c., as well as on the basis of art. 948 last paragraph of the Civil Code. .

 

La Cassazione Sezione Seconda civile, con ordinanza interlocutoria n. 7846 del 22.03.2024, ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: se, proposta una domanda negatoria di un diritto di servitù, possa essere proposta, in conseguenza delle difese del convenuto, nelle prime memorie e dopo la prima udienza ex art. 183 c. p. c. (nella formulazione ratione temporis applicabile, precedente l'art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), una domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, della titolarità del diritto di proprietà per maturata usucapione.

Ai sensi dell’art. 949 c.c., “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”: quella che viene comunemente chiamata “azione negatoria”.

Nel caso di cui all’ordinanza in commento, la ricorrente, qualificandosi come proprietaria di un terreno (X), lamentava che il proprietario del fondo confinante (Y), nell’effettuare lavori di sbancamento e livellamento su tale fondo, aveva causato danni al terreno stesso, e quindi chiedeva il risarcimento del danno. Il convenuto, invece, sosteneva di essere lui l’unico proprietario del terreno X e comunque negava che vi fossero stati smottamenti.

La ricorrente, a sua volta, eccepiva di aver acquistato la proprietà del terreno X a seguito di intervenuta usucapione ed il Tribunale aveva accertato quest’ultima. Il convenuto impugnava la sentenza del Tribunale sostenendo che la domanda di accertamento dell’usucapione, siccome era stata proposta per la prima volta con la memoria ex 183 comma 6 c.p.c., e non, come invece previsto dal comma 5 dello stesso art. 183, fin dalla prima udienza di trattazione, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Da notare che, al tempo della causa, l’art. 183 c.p.c. non era stato ancora modificato dall’art. 3 del D.lgs. 149 del 10.10.2022.

La Corte d’Appello, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado, in quanto la domanda di accertamento del diritto di proprietà per usucapione era stata proposta in via riconvenzionale, ossia in conseguenza della difesa articolata dal convenuto nella comparsa di risposta.

L’art. 183 c.p.c., nella versione antecedente a quella modificata dall’art. 3 del D.lgs. 149/2022, prevedeva, al comma 5, che nella prima udienza l’attore (nel nostro caso, la ricorrente) potesse proporre le domande e le eccezioni che fossero conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, e che “le parti” (ivi compreso, quindi, il convenuto) potessero precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Inoltre, lo stesso 183 c.p.c., prevedeva, al comma 6, che il Giudice, su richiesta delle parti, potesse concedere i seguenti termini perentori:

- 30 gg. per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

- ulteriori 30 gg. per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime.

Si tratta di vedere se la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione, proposta dalla ricorrente, debba farsi rientrare nell’ambito della facoltà di quest’ultimo di “modificare” la domanda risarcitoria già proposta (art. 183 comma 5), oppure se tale “modifica” possa farsi rientrare nell’ambito della facoltà di depositare memorie successivamente alla prima udienza (art. 183 comma 6).

Nel primo caso, avrebbero fondamento le ragioni del convenuto, il quale sostiene che la suddetta domanda avrebbe dovuto essere necessariamente presentata nella prima udienza, mentre, nel secondo caso, avrebbero fondamento le ragioni della ricorrente, secondo la quale proporre tale domanda dopo la prima udienza altro non è che l’esercizio della facoltà di modifica riconosciuta dal comma 6.

 

Argomenti a favore della tesi della ricorrente, ossia: la domanda di accertamento dell’usucapione può essere proposta anche dopo la prima udienza

• Come abbiamo visto, la facoltà dell’attore (la ricorrente) di “modificare” le domande ed eccezioni già formulate era prevista sia per la prima udienza (art. 183 comma 5) sia successivamente (art. 183 comma 6)

Quindi, se si ragiona esclusivamente in termini di diritto processuale, si deve concludere che la ricorrente era legittimata a modificare la domanda risarcitoria, trasformandola in domanda di accertamento dell’usucapione, anche successivamente alla prima udienza.

L’art. 1142 c.c. stabilisce quanto segue: “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”.

Uno dei presupposti dell’acquisto della proprietà per usucapione è la continuità nel possesso, e quindi la mai avvenuta interruzione del medesimo.

La norma disciplina, appunto, tale continuità, stabilendo, a favore di colui che adesso sostiene di avere usucapito la proprietà di un bene, una presunzione di possesso nel lasso di tempo intercorrente tra quando il possesso è iniziato ed il possesso attuale.

Ebbene, il fatto che la legge presuma la continuità nel possesso, comporta, sotto il profilo dell’onere probatorio processuale, la possibilità, per colui che invoca l’avvenuta usucapione, di poter eccepire quest’ultima anche successivamente alla prima udienza, e non necessariamente nell’ambito di quest’ultima. Ciò in quanto nella prima udienza dovrebbero essere sollevate, a pena di decadenza, solo quelle eccezioni le quali servano a dimostrare la titolarità di un diritto che non trova alcuna “copertura preventiva” nella legge, e non anche la titolarità di un diritto il cui riconoscimento è già previsto dalla legge sotto forma di una “presunzione”, anche se poi naturalmente quest’ultima è superabile dalla controparte con una prova contraria. Imporre al convenuto di eccepire l’acquisto per usucapione già nella prima udienza di trattazione significa sminuire la portata della presunzione legale di cui all’art. 1142 c.c., soprattutto se si pensa che, ai sensi dell’art. 2728 comma 1 c.c., “le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite”. Quindi, a rigore, nel caso di specie la ricorrente non dovrebbe neanche avere l’onere di dimostrare il suo acquisto per usucapione, perché dovrebbe essere semmai il convenuto a provare di essere lui l’unico ed esclusivo proprietario e quindi a far accertare l’inesistenza dell’usucapione stessa.

 

Argomenti a favore della tesi del convenuto, ossia: la domanda di accertamento dell’usucapione deve essere proposta alla prima udienza

• Chiedere il risarcimento del danno causato al fondo usucapito presuppone l’accertamento circa la piena legittimità del titolo di proprietà del fondo.

Domandare il risarcimento prima ancora che l’usucapione sia stata accertata, vuol dire rischiare di essere condannati alle spese di giudizio per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c, poiché il Giudice potrebbe anche non riconoscere come sussistenti i presupposti previsti per l’usucapione: egli, infatti, potrebbe anche dichiarare che il possesso non è stato sempre continuo e pacifico, e che quindi l’usucapione non è maturata, con la conseguenza che la proprietà verrebbe riconosciuta ancora in capo al convenuto e che la domanda risarcitoria verrebbe respinta, appunto con conseguente condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. .

E del resto, il concetto di “interesse ad agire”, di cui all’art. 100 c.p.c., ricomprende necessariamente l’onere di dimostrare la titolarità della situazione giuridica (il diritto di proprietà) la quale costituisce il presupposto della domanda giudiziale (risarcimento del danno) che si vuole proporre.

Pertanto, la ricorrente, se voleva chiedere il risarcimento del danno causato al fondo usucapito, avrebbe dovuto, preliminarmente, e quindi già dalla prima udienza, chiedere che venisse prima accertato il suo acquisto della proprietà per usucapione, e, solo dopo aver fornito una prova concreta ed effettiva del suo titolo di proprietà, avrebbe potuto considerarsi legittimata a chiedere al Giudice il risarcimento.

 

• Bisogna sempre considerare che l’usucapione è un istituto particolarmente “forte”: ai sensi dell’art. 948 ultimo comma c.c., “l'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”. L’azione di rivendica, che pure costituisce lo strumento mediante cui è possibile chiedere, in qualsiasi tempo (imprescrittibilità), l’accertamento del diritto di proprietà, diviene inefficace dinanzi all’eccezione sollevata dal convenuto in merito al suo avvenuto acquisto di tale diritto a seguito di usucapione.

Ma, proprio per compensare questa deroga all’imprescrittibilità dell’azione di rivendica, deroga che sicuramente limita il diritto di difesa dell’attore, dovrebbe essere previsto che il convenuto debba necessariamente eccepire, solo ed esclusivamente alla prima udienza e non dopo, l’usucapione intervenuta in suo favore.

Ebbene, tale onere probatorio (prima udienza), se deve ritenersi sussistente quando l’usucapione viene invocata dal convenuto, dovrà valere, a maggior ragione, quando, come nel nostro caso, la medesima usucapione riguardi la persona dell’attore, ossia di colui che sta proponendo una domanda (risarcitoria) la quale presuppone il previo accertamento del titolo di proprietà dato dall’usucapione.