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Corte di Cassazione: individuato il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico

Con la Sentenza n. 17325 del 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, in relazione alla determinazione del luogo di consumazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico ex articolo 615-ter del codice penale, sul conflitto di competenza territoriale instauratosi tra il Giudice del luogo in cui il soggetto agente si introduce abusivamente nel sistema e il Giudice del luogo ove è sito il server ospitante il sistema.

Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto statuendo che “il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’articolo 615-ter del codice penale, è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.

Il contrasto giurisprudenziale si era originato da un conflitto negativo di competenza sollevato dal GUP presso il Tribunale di Roma nell’ambito di un procedimento vertente sul reato di accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dei Trasporti.

In precedenza, il GUP presso il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e dunque disposto la trasmissione degli atti alla magistratura romana, ritenendo determinante, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, non tanto il fatto che gli accessi fossero avvenuti presso la sede napoletana della Motorizzazione civile, bensì la localizzazione della banca dati della Motorizzazione civile, sita presso il Ministero dei Trasporti a Roma.

Nello specifico, il GUP di Napoli si era orientato secondo l’impostazione dettata dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 27 maggio 2013 n. 40303, che identificava il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico con il luogo di introduzione nel sistema con superamento delle barriere protettive, ovverosia dove è situato il server.

Il GUP di Roma, contrariamente, riteneva che il reato di cui all’articolo 615-ter del codice penale, di mera condotta, si perfezionasse con la violazione del domicilio informatico, indipendentemente dall’effettiva acquisizione di dati, consumandosi nel momento dell’introduzione abusiva nella postazione locale del sistema informatico.

La stessa Corte di Cassazione, I Sezione Penale, chiamata a dirimere il conflitto negativo di competenza territoriale di cui sopra, con l’Ordinanza 28 ottobre 2014 n. 52575, ha ritenuto che l’accesso all’articolazione territoriale di un server centralizzato non sarebbe “un mero mezzo di accesso ma, al pari del computer denominato server ubicato presso la sede centrale, un componente informatico essenziale”.

Conseguenza di tale impostazione, il reato si considera perfezionato nel momento in cui l’agente si introduce abusivamente nella postazione locale del sistema informatico in questione, che appunto rappresenta un componente informatico essenziale dell’articolazione territoriale del complessivo sistema di elaborazione nazionale.

La Sentenza n. 17325 del 2015 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/17325_04_2015.pdf

(Cassazione Penale, Sezioni Unite, 24 aprile 2015, n. 17325)

Avv. Francesco Di Tano

Con la Sentenza n. 17325 del 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, in relazione alla determinazione del luogo di consumazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico ex articolo 615-ter del codice penale, sul conflitto di competenza territoriale instauratosi tra il Giudice del luogo in cui il soggetto agente si introduce abusivamente nel sistema e il Giudice del luogo ove è sito il server ospitante il sistema.

Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto statuendo che “il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’articolo 615-ter del codice penale, è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.

Il contrasto giurisprudenziale si era originato da un conflitto negativo di competenza sollevato dal GUP presso il Tribunale di Roma nell’ambito di un procedimento vertente sul reato di accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dei Trasporti.

In precedenza, il GUP presso il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e dunque disposto la trasmissione degli atti alla magistratura romana, ritenendo determinante, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, non tanto il fatto che gli accessi fossero avvenuti presso la sede napoletana della Motorizzazione civile, bensì la localizzazione della banca dati della Motorizzazione civile, sita presso il Ministero dei Trasporti a Roma.

Nello specifico, il GUP di Napoli si era orientato secondo l’impostazione dettata dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 27 maggio 2013 n. 40303, che identificava il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico con il luogo di introduzione nel sistema con superamento delle barriere protettive, ovverosia dove è situato il server.

Il GUP di Roma, contrariamente, riteneva che il reato di cui all’articolo 615-ter del codice penale, di mera condotta, si perfezionasse con la violazione del domicilio informatico, indipendentemente dall’effettiva acquisizione di dati, consumandosi nel momento dell’introduzione abusiva nella postazione locale del sistema informatico.

La stessa Corte di Cassazione, I Sezione Penale, chiamata a dirimere il conflitto negativo di competenza territoriale di cui sopra, con l’Ordinanza 28 ottobre 2014 n. 52575, ha ritenuto che l’accesso all’articolazione territoriale di un server centralizzato non sarebbe “un mero mezzo di accesso ma, al pari del computer denominato server ubicato presso la sede centrale, un componente informatico essenziale”.

Conseguenza di tale impostazione, il reato si considera perfezionato nel momento in cui l’agente si introduce abusivamente nella postazione locale del sistema informatico in questione, che appunto rappresenta un componente informatico essenziale dell’articolazione territoriale del complessivo sistema di elaborazione nazionale.

La Sentenza n. 17325 del 2015 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/17325_04_2015.pdf

(Cassazione Penale, Sezioni Unite, 24 aprile 2015, n. 17325)

Avv. Francesco Di Tano