x

x

Tribunale di Milano: tutela dell’immagine di personaggi noti e quantificazione del danno. Il caso Rivera

La massima

Il consenso all’utilizzo ed alla ulteriore diffusione della propria immagine o dell’intervista rilasciata dopo un avvenimento sportivo deve ritenersi implicitamente prestato dall’atleta, nel limite della finalità documentaristica ed informativa della registrazione.

Lo scopo informativo e documentario che va riconosciuto in maniera del tutto prevalente alle pubblicazioni giornalistiche non può estendersi anche a quei materiali illustrativi che eccedono tali finalità e la cui riproduzione non può dunque essere ritenuta ammissibile senza il preventivo consenso del soggetto ivi raffigurato.

Il chiaro intento evocativo del soggetto noto al fine di utilizzarne indirettamente l’immagine attraverso il palese richiamo ad essa si atteggia come elusivo della necessità di acquisire l’autorizzazione dello stesso all’uso della sua immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad uno sfruttamento di tipo commerciale.

Ai fini del risarcimento, appare come criterio minimale per la quantificazione dei danni riconoscere in favore del danneggiato il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.

Il caso

Un noto calciatore ha contestato l’indebito sfruttamento della propria immagine ad opera di un Editore mediante la commercializzazione e diffusione di:

1. Prodotti di merchandising (in particolare, medaglie) raffiguranti l’immagine del calciatore;

2. Supporti audio/video contenenti spezzone di partite;

3. Supporti audio/video contenenti interviste e fotografie durante o in occasione delle partite;

4. Volume contenente fotografie, tratte anche da circostanze non attinenti con le manifestazioni sportive.

L’attore ha quindi invocato la tutela del proprio diritto all’immagine e, quanto alle interviste, la tutela del diritto d’autore, lamentando che il materiale sopra elencato sarebbe stato diffuso senza l’autorizzazione del calciatore. È stata, inoltre, chiesta la conseguente condanna al risarcimento del danno.

L’editore convenuto ha eccepito: i) la preponderante finalità informativa e di cronaca delle pubblicazioni; ii) che l’effettivo titolare dei diritti di sfruttamento dei video e delle interviste sarebbe in realtà il produttore televisivo da cui l’editore ha acquistato i diritti; iii) la libera utilizzabilità delle immagini e dei video per la notorietà del personaggio; iv) l’assenza di alcuna paternità autoriale sulle interviste rese in forma assolutamente estemporanea.

Chiamato in causa come terzo, il produttore televisivo ha eccepito le scriminanti di cui agli artt. 65 e 70 della l.a. sul diritto di cronaca e di informazione e di critica scientifica.

La decisione

La decisione del Tribunale ha preso le mosse dall’analisi separata delle diverse fattispecie di pubblicazione oggetto della controversia.

1) Per quanto concerne le riproduzioni di avvenimenti sportivi, in particolare se di rilevanza nazionale ed internazionale, si può ravvisare una forma di consenso tacito da parte del calciatore alle utilizzazioni delle immagini, anche in forza del contratto sottoscritto con le società calcistiche. Inoltre, le riproduzioni in questione sono giustificate dal diritto di cronaca e/o di ricostruzione storica dei fatti; lo scopo di lucro, per quanto presente, non eccede né si diversifica dall’intento informativo, preponderante e coerente con l’attività editoriale.

2) Analoghe considerazioni valgono per le interviste effettuate nell’ambito e inerenti alla manifestazione sportiva. Anche in questo caso risulta preponderante lo scopo informativo. Inoltre, il fatto che l’atleta abbia accettato di rispondere alle domande si qualifica come un’altra forma di consenso tacito anche alla ulteriore diffusione proprio per la peculiare natura dell’intervista stessa. Peraltro, per tali tipologie di interviste, costituite da domande e risposte semplici e con un contenuto meramente informativo, senza alcuna forma di creatività ed originalità, è da escludere alcuna titolarità autoriale.

3) Riguardo alla pubblicazione delle fotografie ritraenti l’immagine del calciatore in occasioni diverse e non legate a quelle di gioco, non può estendersi l’interesse informativo e di cronaca. Inoltre, la notorietà della persona non esclude la necessità di un suo consenso, almeno tacito, alla diffusione.

4) Per ciò che attiene alle medaglie si può effettivamente riscontrare una violazione del diritto all’immagine: il chiaro intento evocativo del soggetto noto, al fine di utilizzarne indirettamente l’immagine attraverso il palese richiamo ed essa – sia esso eseguito mediante il ricorso a degli oggetti o ad un contesto direttamente ed univocamente ad esso riferibile – si atteggia come elusivo della necessità di acquisire l’autorizzazione dello stesso all’uso della immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad uno sfruttamento di tipo commerciale.

Per tali ragioni, sono state accolte le domande relativamente alle fotografie tratte in ambito non sportivo ed alle medaglie con la condanna al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, quantificato in una somma corrispondente al compenso che si sarebbe potuto ottenere, liquidato in via equitativa facendo riferimento al vantaggio economico conseguito dall’illecito sfruttamento ed alle dimensioni effettive della diffusione.

Conseguenze per la pratica

Il caso in esame permette di esaminare gli elementi essenziali del diritto all’immagine, che trova fondamento in diverse fonti normative (diritti personali ex art. 2 Cost.; diritto ad un’immagine non abusiva ex art. 10 c.c.; diritto al ritratto ex art. 96 l.a.; diritto alla riservatezza dei dati personali ex art. 1 d.lgs. 196/2003), tuttavia, al momento, privo di una disciplina unitaria e specifica nel nostro ordinamento.

Il diritto all’immagine, analogamente a quanto accade per il diritto d’autore, ha una struttura dualistica: la titolarità dell’immagine è assoluta ed indisponibile; lo sfruttamento economico dell’immagine è invece un diritto disponibile e può essere oggetto di cessione o comunque goduto anche da un soggetto diverso dal titolare, purché quest’ultimo presti il suo consenso. Il consenso può essere anche tacito ed implicito (come nei casi illustrati nella sentenza commentata).

Vi sono poi eccezioni che giustificano lo sfruttamento, anche senza l’acquisizione del consenso del titolare e purché lo scopo di lucro non sia la finalità preponderante ed esclusiva, come la pubblicazione e diffusione per finalità di cronaca o di ricostruzione storica dei fatti (art. 65 l.a.) o per finalità scientifiche (art. 70 l.a.). Non costituisce un’eccezione, invece, la notorietà del soggetto coinvolto, rimanendo pertanto necessaria l’autorizzazione per la diffusione e pubblicazione dell’immagine del personaggio noto.

Da ultimo, la sentenza in esame conferma l’orientamento giurisprudenziale del foro milanese in materia di quantificazione del danno patrimoniale da risarcire in casi analoghi, determinato equitativamente in base alla remunerazione che si sarebbe ottenuta se fosse stata autorizzata la diffusione, tenuto conto anche al vantaggio economico conseguito dall’illecito sfruttamento ed alle dimensioni effettive della diffusione (cfr Trib. Milano n. 588 del 8 maggio 2014, pubblicata in http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/violazione-del-diritto-di-immagine/).

Per consultare la sentenza clicca qui.

(Tribunale di Milano, R.G. 12416/2012, Sentenza n. 1699/2015)

[Si ringrazia per la gentile concessione Giurisprudenza delle imprese (www.giurisprudenzadelleimprese.it)]

La massima

Il consenso all’utilizzo ed alla ulteriore diffusione della propria immagine o dell’intervista rilasciata dopo un avvenimento sportivo deve ritenersi implicitamente prestato dall’atleta, nel limite della finalità documentaristica ed informativa della registrazione.

Lo scopo informativo e documentario che va riconosciuto in maniera del tutto prevalente alle pubblicazioni giornalistiche non può estendersi anche a quei materiali illustrativi che eccedono tali finalità e la cui riproduzione non può dunque essere ritenuta ammissibile senza il preventivo consenso del soggetto ivi raffigurato.

Il chiaro intento evocativo del soggetto noto al fine di utilizzarne indirettamente l’immagine attraverso il palese richiamo ad essa si atteggia come elusivo della necessità di acquisire l’autorizzazione dello stesso all’uso della sua immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad uno sfruttamento di tipo commerciale.

Ai fini del risarcimento, appare come criterio minimale per la quantificazione dei danni riconoscere in favore del danneggiato il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.

Il caso

Un noto calciatore ha contestato l’indebito sfruttamento della propria immagine ad opera di un Editore mediante la commercializzazione e diffusione di:

1. Prodotti di merchandising (in particolare, medaglie) raffiguranti l’immagine del calciatore;

2. Supporti audio/video contenenti spezzone di partite;

3. Supporti audio/video contenenti interviste e fotografie durante o in occasione delle partite;

4. Volume contenente fotografie, tratte anche da circostanze non attinenti con le manifestazioni sportive.

L’attore ha quindi invocato la tutela del proprio diritto all’immagine e, quanto alle interviste, la tutela del diritto d’autore, lamentando che il materiale sopra elencato sarebbe stato diffuso senza l’autorizzazione del calciatore. È stata, inoltre, chiesta la conseguente condanna al risarcimento del danno.

L’editore convenuto ha eccepito: i) la preponderante finalità informativa e di cronaca delle pubblicazioni; ii) che l’effettivo titolare dei diritti di sfruttamento dei video e delle interviste sarebbe in realtà il produttore televisivo da cui l’editore ha acquistato i diritti; iii) la libera utilizzabilità delle immagini e dei video per la notorietà del personaggio; iv) l’assenza di alcuna paternità autoriale sulle interviste rese in forma assolutamente estemporanea.

Chiamato in causa come terzo, il produttore televisivo ha eccepito le scriminanti di cui agli artt. 65 e 70 della l.a. sul diritto di cronaca e di informazione e di critica scientifica.

La decisione

La decisione del Tribunale ha preso le mosse dall’analisi separata delle diverse fattispecie di pubblicazione oggetto della controversia.

1) Per quanto concerne le riproduzioni di avvenimenti sportivi, in particolare se di rilevanza nazionale ed internazionale, si può ravvisare una forma di consenso tacito da parte del calciatore alle utilizzazioni delle immagini, anche in forza del contratto sottoscritto con le società calcistiche. Inoltre, le riproduzioni in questione sono giustificate dal diritto di cronaca e/o di ricostruzione storica dei fatti; lo scopo di lucro, per quanto presente, non eccede né si diversifica dall’intento informativo, preponderante e coerente con l’attività editoriale.

2) Analoghe considerazioni valgono per le interviste effettuate nell’ambito e inerenti alla manifestazione sportiva. Anche in questo caso risulta preponderante lo scopo informativo. Inoltre, il fatto che l’atleta abbia accettato di rispondere alle domande si qualifica come un’altra forma di consenso tacito anche alla ulteriore diffusione proprio per la peculiare natura dell’intervista stessa. Peraltro, per tali tipologie di interviste, costituite da domande e risposte semplici e con un contenuto meramente informativo, senza alcuna forma di creatività ed originalità, è da escludere alcuna titolarità autoriale.

3) Riguardo alla pubblicazione delle fotografie ritraenti l’immagine del calciatore in occasioni diverse e non legate a quelle di gioco, non può estendersi l’interesse informativo e di cronaca. Inoltre, la notorietà della persona non esclude la necessità di un suo consenso, almeno tacito, alla diffusione.

4) Per ciò che attiene alle medaglie si può effettivamente riscontrare una violazione del diritto all’immagine: il chiaro intento evocativo del soggetto noto, al fine di utilizzarne indirettamente l’immagine attraverso il palese richiamo ed essa – sia esso eseguito mediante il ricorso a degli oggetti o ad un contesto direttamente ed univocamente ad esso riferibile – si atteggia come elusivo della necessità di acquisire l’autorizzazione dello stesso all’uso della immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad uno sfruttamento di tipo commerciale.

Per tali ragioni, sono state accolte le domande relativamente alle fotografie tratte in ambito non sportivo ed alle medaglie con la condanna al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, quantificato in una somma corrispondente al compenso che si sarebbe potuto ottenere, liquidato in via equitativa facendo riferimento al vantaggio economico conseguito dall’illecito sfruttamento ed alle dimensioni effettive della diffusione.

Conseguenze per la pratica

Il caso in esame permette di esaminare gli elementi essenziali del diritto all’immagine, che trova fondamento in diverse fonti normative (diritti personali ex art. 2 Cost.; diritto ad un’immagine non abusiva ex art. 10 c.c.; diritto al ritratto ex art. 96 l.a.; diritto alla riservatezza dei dati personali ex art. 1 d.lgs. 196/2003), tuttavia, al momento, privo di una disciplina unitaria e specifica nel nostro ordinamento.

Il diritto all’immagine, analogamente a quanto accade per il diritto d’autore, ha una struttura dualistica: la titolarità dell’immagine è assoluta ed indisponibile; lo sfruttamento economico dell’immagine è invece un diritto disponibile e può essere oggetto di cessione o comunque goduto anche da un soggetto diverso dal titolare, purché quest’ultimo presti il suo consenso. Il consenso può essere anche tacito ed implicito (come nei casi illustrati nella sentenza commentata).

Vi sono poi eccezioni che giustificano lo sfruttamento, anche senza l’acquisizione del consenso del titolare e purché lo scopo di lucro non sia la finalità preponderante ed esclusiva, come la pubblicazione e diffusione per finalità di cronaca o di ricostruzione storica dei fatti (art. 65 l.a.) o per finalità scientifiche (art. 70 l.a.). Non costituisce un’eccezione, invece, la notorietà del soggetto coinvolto, rimanendo pertanto necessaria l’autorizzazione per la diffusione e pubblicazione dell’immagine del personaggio noto.

Da ultimo, la sentenza in esame conferma l’orientamento giurisprudenziale del foro milanese in materia di quantificazione del danno patrimoniale da risarcire in casi analoghi, determinato equitativamente in base alla remunerazione che si sarebbe ottenuta se fosse stata autorizzata la diffusione, tenuto conto anche al vantaggio economico conseguito dall’illecito sfruttamento ed alle dimensioni effettive della diffusione (cfr Trib. Milano n. 588 del 8 maggio 2014, pubblicata in http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/violazione-del-diritto-di-immagine/).

Per consultare la sentenza clicca qui.

(Tribunale di Milano, R.G. 12416/2012, Sentenza n. 1699/2015)

[Si ringrazia per la gentile concessione Giurisprudenza delle imprese (www.giurisprudenzadelleimprese.it)]