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Vetture Diesel prodotte dalla VW-AG

Risarcimento agli acquirenti – Prima sentenza dell’OGH austriaco.

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Vetture Diesel prodotte dalla VW-AG - Risarcimento agli acquirenti – Prima sentenza dell’OGH austriaco.

Abstract: La normativa dell’UE prevede limiti massimi delle emissioni nocive di autovetture. Tra le sostanze nocive che vengono emesse dalle autovetture Diesel, va annoverato anche il diossido di azoto (NO 2). Ai produttori di autovetture è fatto obbligo di far sí, che le vetture da essi fabbricate, rispettino i “Grenzwerte”, che sono stati elusi dalla VW-AG, dando luogo al cosiddetto “Dieselskandal”.

Ora la Corte Suprema austriaca ha pronunziato la prima sentenza concernente la risoluzione del contratto di compravendita e il risarcimento dei danni in favore di un compratore della vettura Diesel prodotta dalla VW-AG.
 

Introduzione

Nella seconda decade di febbraio c. a., la Corte Suprema dell’Austria, ha pronunziato la prima sentenza in materia di risarcimento danni in favore di una persona, che aveva acquistato una vettura Diesel, prodotta dalla VW-AG e fornita di un congegno (cosiddetta Abschalteeinrichtung), che consentiva l’elusione della normativa dettata in materia di emissioni massime di NO 2.

Il ricorrente, nel mese di marzo 2015, aveva acquistato un’autovettura VW Diesel, nuova, nella quale era stato installato il predetto congegno, che faceva sí, che le “Euro 5 – Abgasnormen” fossero rispettate soltanto a vettura ferma (in particolare, durante le verifiche relative alle emissioni di NO 2), ma non anche nel traffico quotidiano, quando il limite di emissioni massime di NO 2 era superiore al consentito.

Il 15.10. 15, l’Ufficio Federale per il Traffico Veicolare (KBA) della RFT, imponeva alla VW-AG di ovviare a questo stato di cose. La VW-AG ha poi sviluppato un Software-Update, che avrebbe dovuto eliminare il superamento del limite di NO 2.

 

Persistevano le emissioni eccessive di NO 2

E stato però accertato, che, nonostante quest’update, le vetture Diesel non superavano il consentito limite di emissione di NO 2, soltanto se la temperatura esterna alla vettura, era tra i 15 e i 33 gradi centigradi.

Il ricorrente aveva chiesto l’”Aufhebung” (risoluzione) del contratto di compravendita e il risarcimento dei danni subiti in quanto, al momento dell’acquisto e della consegna della vettura, riteneva che l’autovettura fosse conforme alla normativa vigente; ignorava, che sul veicolo fosse installato un congegno (“Abschalteeinrichtung”) non a norma in materia di emissioni di NO 2. Se fosse stato a conoscenza di questo fatto, non avrebbe acquistato il veicolo in quanto rischiava, che le competenti autorità gli revocassero la “Zulassung” (presupposto per la circolazione).

 

Il valore dell’autovettura e il vantaggio tratto dal compratore dall’uso del veicolo

L’autovettura, dopo 4 anni e sei mesi, si trovava in uno stato d’uso normale e valeva – secondo l’Eurotax – 12.200 Euro. Dato che il ricorrente, al momento della consegna del veicolo, aveva pagato 26.890 Euro e posto che, a titolo di “Benutzungsentgelt” deve, a controparte 4.688, 24 Euro, rimane una differenza, in favore del ricorrente, paria Euro 22.20, 76, dopo l’avvenuta restituzione della vettura a controparte.

L’installata Software – Update, non è atta a eliminare il difetto, anzi, è capace di eliminare l’eccessiva emissione di NO 2, soltanto se la temperatura esterna è tra i 15 e i 33 °.

Il ricorrente avrebbe avuto diritto alla consegna di un “manipolationsfreies Automobil”, che rispettasse le norme vigenti in materia di emissione massima dei gas di scarico (NO 2). Al ricorrente è stata invece venduta e consegnata un’autovettura, nella quale era installata una “verbotene Abschalteeinrichtung”. La vendita e la consegna, pertanto, non era avvenuta “vertragskonform” (in modo conforme al contratto), come richiesto dalla direttiva 1999/44/EG del 25.5.99; era avvenuta, senza che fosse stato rispettato l’art. 2, Abs. 2, lett. d) della citata norma.

 

L’illiceità dell’installazione dell’”Abschalteenrichtung”

La cosiddetta Abschalteeinrichtung è lecita unicamente, se la stessa, è necessaria per proteggere il motore da danni o per assicurare la sicurezza della vettura.

I fatti accertati nei precedenti gradi di giudizio, consentono alla Corte Suprema di decidere sulle domande proposte dal ricorrente e su quelle in via riconvenzionale. E pacifico che - anche dopo il “Software Update”- per la maggior parte dell’anno, la vettura del ricorrente, non rispetta la normativa in materia di emissioni massime di NO 2.

Con riferimento all’assunto della VW-AG, secondo il quale, il ricorrente avrebbe rifiutato “Verbesserungen” (”miglioramenti”), per cui non avrebbe diritto al risarcimento dei danni, la S.C. ha osservato, che neppure il “Software – Update” aveva eliminato l’eccessiva emissione di NO 2. Pertanto, il diritto del ricorrente a un’autovettura perfettamente funzionate (“einwandfrei funktionierend”), non sarebbe stato assicurato.

E pacifico, che, nel momento della consegna dell’autovettura de qua, nella stessa, era installato il predetto “Software-Update” e che, nonostante ciò, le emissioni di NO 2, non venivano ridotte entro i limiti stabiliti dalla normativa UE. La produttrice della vettura e il rivenditore della stessa, sostenevano, che il congegno installato nelle vetture Diesel, era “ausnahmsweise zulässig”.

Il giudice di 1° grado aveva rigettato la domanda attorea e quello d’appello disposto la sospensione del procedimento, in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’UE su una pregiudiziale.

L’acquirente dell’autovettura proponeva ricorso alla Corte Suprema (OGH), la quale, riteneva l’ammissibilità e la fondatezza (in gran parte) del proposto gravame.


Sussiste il “Sachmangel” dedotto dal ricorrente.

Ha osservato l’OGH, che il dedotto “Sachmangel” sussiste. Con riferimento all’assunto della VW-AG, secondo il quale, essa avrebbe ovviato (“behoben”) a questo difetto, l’OGH ha precisato, che, se si tratta di “behebbaren Mangel” (difetto eliminabile) ai sensi del § 932, Abs.1, ABGB (Cod. Civ.), la produttrice dell’autovettura avrebbe dovuto provare la totale eliminazione di questo “Mangel” (vedasi 2 Ob 34/119).

L’installazione del congegno (“Abschalteeinrichtung”) nelle vetture Diesel, era vietata secondo la direttiva UE e il superamento del limite massimo di emissioni di NO 2, era stato eliminato soltanto parzialmente per effetto della “Software- Update”; persisteva l’esistenza di un “Mangel” ai sensi del § 922 SBGB, in quanto l’update   funzionava soltanto, se la temperatura esterna era tra i 15 e i 33 gradi (mentre, com’è noto, in Austria, specie d’inverno, le temperature, spesso sono sotto lo zero o di poco superiore a questo valore). Pertanto, i limiti di emissione di NO 2, verrebbero rispettati soltanto durante pochi mesi l’anno.


Il difetto non può considerarsi lieve

Il “Mangel” dedotto dal ricorrente non era di certo “geringfügig” (lieve) alla luce della normativa UE, che ha fissato un chiaro divieto, per cui sussisteva “Vertragswidrigkeit”. Se il compratore della vettura fosse stato a conoscenza di questo difetto (non palese), non avrebbe acquistato la vettura.

Il contratto di compravendita va pertanto risolto.

Colui, che ha orchestrato questa gigantesca truffa, mi ricorda una frase di F. De La Rochefoucould, riportata nelle sue “Massime”: “Direi, che l’uomo corrotto, e fatto come quelle incisioni, che rappresentano il volto di un santo e di un demonio in un ritratto unico e con gli stessi tratti; solo la diversa prospettiva di coloro, che le guardano, cambia l’oggetto; l’uno vede il santo, l’altro il demonio”.

L’odierno ricorrente, ha sentenziato l’OGH, non può però limitarsi alla ”riconsegna” della vettura al rivenditore, avendo il compratore tratto vantaggio dall’uso della vettura, con la quale aveva percorso 69.800 km.


La determinazione del “Nutzungsgeld”

 Come va determinata l’entità di questo vantaggio (il “Nutzungsgeld”)?

L’OGH ha ritenuto, che a tal fine, non si possa far riferimento al “costo” che un’”Autovermieter” (noleggiatore di autovetture) avrebbe preteso per il noleggio di una vettura analoga a quella acquistata dal ricorrente e per il periodo di 4 anni e mezzo. Neppure il “Wertverlust” (deprezzamento) dell’autovettura, intervenuto tra la data di consegna e quella della restituzione al rivenditore; il “Nutzungsgeld” deve essere detratto dal prezzo di acquisto della restituenda autovettura. Il ricorrente aveva percorso con la vettura, fino al 23.10.19, 69.800 km e non aveva contestato la debenza di un “Nutzungsgeld”, anche se lo stesso era stato indicato in misura insufficiente.

Ciò premesso, il ricorso del ricorrente veniva in parte accolto e l’ordinanza della Corte d appello annullata e sostituita dalla statuizione della Corte Suprema.

 

Risoluzione del contratto e condanna della parte resistente

Il contratto di compravendita dell’autovettura VW veniva “aufgehoben” (risolto) e la resistente condannata al pagamento – in favore del ricorrente, detratto l’importo di 2.875,45 Euro di cui alla riconvenzionale ritenuta fondata - dell’importo di Euro 19.326,31, con interessi nella misura del 4% dalle scadenze indicate nel dispositivo di sentenza, previa restituzione dell’autovettura oggetto di compravendita, al rivenditore.

La statuizione sulle spese di lite, è avvenuta ai sensi del § 43, Abs. 1, ZPO (CPC). La domanda del ricorrente è stata accolta nella misura dell’87%, per cui, la parte resistente, va condannata alla rifusione, in favore del ricorrente , nella predetta misura delle "Vertretungskosten” e delle spese vive. Il ricorrente è tenuto a rifondere alla parte resistente, il 13% di quanto corrisposto (1.200 Euro in totale) dalla parte resistente al ctu.