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Responsabilità civile per danni subiti da detenuto per effetto del comportamento di altro detenuto

Mithäftling
detenuti
detenuti

Responsabilità civile per danni subiti da detenuto per effetto del comportamento di altro detenuto ("Mithäftling")

Abstract: Il fatto che anche nelle carceri austriache, vessazioni, soprusi e perfino gravi violenze (tra detenuti), non siano tutt´altro che rari, non è una novità, cosí come la mancata osservanza dei doveri di sorveglianza, appare altrettanto evidente, come la Corte Suprema (OGH) ha accertato con una recente sentenza. Va pero´ notato, che pure in Austria, gli organici della “Justizwache”, sono tutt´altro che al completo.

 

Violenze in cella  e successive lesioni personali gravi del ricorrente

Il ricorrente in “Revision” stava scontando una pena detentiva di durata pluriennale.

E´ di nazionalita´ cecena e di religione islamica. Era detenuto, nella stessa cella, con due altri detenuti, di fede cristiana ortodossa.

Il ricorrente, durante la detenzione, frequentava un corso di avviamento professionale e, di conseguenza, studiava in cella, cosa non “gradita” ai due codetenuti, che lo sottoponevano a vessazioni di vario genere; vi erano stati contrasti, non soltanto verbali, ma, pure “körperliche Übergriffe” (violenze fisiche), operate dai predetti due codetenuti ai danni del ricorrente.

Ripetutamente, il ricorrente, aveva chiesto, per iscritto e verbalmente, di essere collocato in un´altra cella; senza successo. Non gli venivano neppure notificati i provvedimenti di rigetto delle sue istanze.

A un certo punto, erano insorti (anche) contrasti – sfociati in “vie di fatto” -  tra i due detenuti di religione cristiana ortodossa.

Nottetempo, uno dei due cristiano ortodossi stava per aggredire il correligionario con un martello (usato in cucina – un “Fleischerhammer”) e il ricorrente, con il proprio, tempestivo, intervento, era riuscito a impedire, che l´aggredito riportasse gravi lesioni (o mortali).

Il fatto non era stato segnalato, dal ricorrente, a chi di dovere, temendo esso ritorsioni da parte dell´aggressore. In via confidenziale, di quanto avvenuto nottetempo, aveva informato un agente della “Justizwache” (Polizia penitenziaria).

Successivamente, il “Fleischerhammer” (di cui non era mai stato chiarito, in che modo era “finito” nella cella dei tre detenuti), “ricompariva” in cucina e, in mancanza di una “segnalazione” (“offizielle Meldung”), non si era proceduto a perquisizione della cella, “teatro” dell´episodio con il martello. Circa una settimana dopo, il ricorrente era stato aggredito, durante la notte, da uno dei due “Mithäftlinge” con un coltello, che serve per il taglio del pane (“Brotmesser”) e ferito in modo grave. Di nuovo, non era stato possibile accertare, in che modo, il predetto coltello era “finito” nella cella dei tre detenuti. Neppure venivano chiariti i motivi di quest´aggressione notturna. L´autore dell´attacco con il coltello veniva, comunque, poi condannato per tentato omicidio.

Richiesta di risarcimento danni in base all´”Amtshaftungsgesetz”

Cio´ premesso, il ricorrente aveva convenuto in giudizio lo Stato (“Bund”) e chiesto la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti e subendi (“für künftige Schäden”), richiesta basata sull´”Amtshaftung” (responsabilita´ della PA dei propri organi). Ha motivato, il ricorrente, la propria domanda risarcitoria, con il fatto, che la Polizia penitenziaria aveva omesso, di adottare (tempestivamente) misure atte a tutelarlo; aveva violato il § 102, Abs. 1, dello “Strafvollzugsgesetz – StVG” – Ordinamento penitenziario, a mente del quale, attraverso l´adozione di adeguati provvedimenti e misure, devono essere impediti reati ai danni di detenuti.

Il convenuto (Stato, rappresentato dalla “Finanzprokuratur”) contestava l´asserita violazione delle proprie “Schutz- und Sorgfältigkeitspflichten” nei confronti del ricorrente. Non vi erano indizi o comunque elementi per ritenere, che l´integrita´ fisica di questi, potesse essere minacciata; un´aggressione fisica, non era prevedibile. Tensioni e conflitti tra detenuti, secondo la “Finanzprokuratur”, erano “systemimmanent” e non evitabili.

Ha osservato, poi, la “Prokuratur”, che il ricorrente non avrebbe presentato rituale domanda scritta, intesa a essere detenuto in un´altra cella. Era ravvisabile concorso di colpa da parte del ricorrente.

Le sentenze dei giudici di merito

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda del ricorrente. Alla Polizia penitenziaria (“Justizwache – JW”), erano noti i conflitti e i contrasti sfociati – con una certa frequenza -  anche in aggressioni fisiche tra il ricorrente e uno dei due “Mithäftlinge”. Era nota, pure, la tendenza del predetto, a ricorrere alla violenza. Cio´ nonostante, l´attivita´ di sorveglianza, da parte della Polizia penitenziaria, era stata carente (“mangelhaft”), per cui è stato violato l´obbligo di tutela e di sorveglianza. L´entita´ del risarcimento danni richiesto dal ricorrente, veniva ritenuta congrua, anche perche´ non potevano essere esclusi postumi.

Il giudice d´appello accoglieva la “Berufung” proposta dallo Stato. Nella “Berufungsschrift”, aveva sostenuto, che non vi è norma di legge o regolamentare, secondo la quale, diversità di nazionalita´ o di fede religiosa e contrasti originati per motivi del genere (che possano dare adito a situazioni conflittuali), rendessero necessaria la ”sistemazione” di detenuti in celle separate o comunque misure di tutela particolari oppure ripetute perquisizioni della cella, nella quale erano reclusi i tre.

L´”außerordentliche Revision”

Proposta “außerordentliche Revision” (§§ 505, Abs. 4, ZPO - CPC), la stessa veniva ritenuta ammissibile e fondata.

Omissioni di organi della PA sono “illecite” (”sind rechtswidrig”), se vi è il dovere di agire e se un “pflichtgemäßes Handeln” avrebbe impedito il verificarsi del danno (ved. RS 0081378). Presupposto per l´”Amtshaftung”, è che un atto della PA sarebbe dovuto essere compiuto e – per colpa – è stato omesso.

Ai sensi del § 102, Abs. 1, S. 2, StVG, devono essere adottate misure adeguate, atte a impedire la commissione di reati, sia da parte di detenuti, che ai danni dei reclusi stessi. La PA ha “Schutz- und Fürsorgepflichten” nei confronti dei detenuti (che sono a essa “affidati”); in particolare, la PA, deve salvaguardare la salute e l´integrita´ fisica dei detenuti.

ll pericolo era “erkennbar” – Le omissioni – Sarebbe stato facile ovviare al pericolo, che correva il ricorrente

Le necessarie misure di tutela/salvaguardia sono dovute nei limiti, in cui un pericolo concreto è rilevabile; pericolo, al quale si possa ovviare con adeguate misure (vedasi RS 0022778). E´, pertanto,  necessaria, l´”Erkennbarkeit” di un pericolo.

Piu´ è notevole il pericolo – potenziale e rilevabile – per la vita o l´incolumita´ fisica, piu´ è urgente intervenire per ovviare allo stesso (vedasi RS 01055568).

A mente del § 103 StVG, detenuti – dai quali possa promanare pericolo di compimento di atti di violenza nei confronti di persone o di cose oppure la perpetrazione di atti, contro la sicurezza e l´ordine  - possono essere “destinatari” di particolari misure (quali, per esempio, frequenti perquisizioni della cella o la sistemazione in un “Einzelhaftraum”). Anche misure meno incisive (come, per esempio la “privazione” di determinati benefici), sono adottabili, se ritenute sufficienti. Il § 102, Abs. 1, S. 1, StVG, prescrive, che la Pol. pen. ha il dovere, di vigilare, acche´ i detenuti si comportino “come previsto dallo StVG”. Sussiste, pertanto, a carico della “Justizwache”, non soltanto un “Überwachungspflicht” (obbligo di sorveglianza), ma pure il dovere di prevenire comportamenti illeciti di detenuti.

E´ pacifico, ha osservato l´OGH, nella propria sentenza, che tra i tre detenuti, reclusi nella medesima cella, gia´ da tempo, sussistevano “dissapori” e contrasti, tradottisi anche in aggressioni e scontri fisici; contrasti, come accertato in 1°  grado, riconducibili a comportamenti posti in essere dai due codetenuti di fede cristiana ortodossa e motivati da intolleranza religiosa e da “nationalen Differenzen”. Altro motivo di “frizione” era il fatto, che il ricorrente stava frequentando un corso di avviamento professionale, cosa che “missfiel” (era “sgradita”) agli altri due.

L´atmosfera e gli episodi di violenza, erano noti al personale di sorveglianza; cosí pure, le richieste del ricorrente (fatte anche per iscritto), di essere collocato in una cella diversa.

E´ ben vero, ha osservato l´OGH, che tensioni tra detenuti, non possono essere evitate, ma la Pol. pen., nel caso in esame, tenuto conto della situazione (persistente da tempo e come sopra descritta), avrebbe dovuto reagire di fronte a questo stato di cose, con mezzi adeguati, almeno dopo l´episodio con il “Fleischerhammer”. Senza l´intervento del ricorrente, l´altro codetenuto avrebbe potuto riportare lesioni personali anche gravissime, se non mortali. Il detenuto, che ha causato le gravi lesioni personali al ricorrente, mentre era “ristretto” in un altro stabilimento penitenziario (JVA), anche ivi aveva procurato gravi lesioni ad altro detenuto. Pure di cio´, la JVA era a conoscenza. Si trattava, quindi, di un soggetto, senza dubbio pericoloso e incline alla violenza fisica nei confronti di codetenuti.

Gli agenti della Pol. pen. erano a conoscenza del pericolo, che correva il ricorrente e avrebbero potuto ovviare allo stesso, con una certa facilita´, trasferendo il ricorrente in un´altra cella. A cio´ non ostavano “organisatorische Schwierigkeiten” (difficolta´ di carattere organizzativo), peraltro neppure dedotte dalla JVA, che aveva ospitato i tre. Il comportamento degli agenti della Pol. pen., non poteva essere ritenuto “vertretbar” (giustificabile).

Il fatto, che il ricorrente, dopo l´episodio con il “Fleischerhammer”, non avesse informato “ufficialmente” (“offiziell und formell”) e nelle forme prescritte, la direzione della JVA, non puo´ essere valutato a carico del ricorrente (ai fini di un eventuale concorso di colpa), il quale, sia pure informalmente, aveva riferito questo fatto a un agente della Pol. pen.

La direzione dell´istituto di pena, era a conoscenza del pericolo grave per l´incolumita´ fisica del ricorrente.

Non privo di significato – ai fini della ravvisabilita´ della responsabilita´ a carico della PA – è, che al ricorrente, non sono mai stati notificati i provvedimenti di rigetto delle sue istanze.

Nella parte conclusiva della propria sentenza, l´OGH ha dato atto, che le eccezioni concernenti l´entita´ del quantum del richiesto risarcimento e il preteso concorso di colpa da parte del ricorrente nella causazione del danno, dedotti in 1° grado dalla “Finanzprokuratur”, non sono state piu´ ”coltivate” in ulteriore prosieguo del procedimento, per cui devono considerarsi “abbandonate”.

Cio´ premesso, l´OGH, in accoglimento della “Revision”, ha annullato la sentenza d´appello e “ripristinata” (“wieder hergestellt”) quella di primo grado.