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Rettifica in materia di stampa periodica

Mediengesetz” austriaco
giornalismo
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Abstract

Veridicità e completezza sono obblighi fondamentali della stampa periodica in uno Stato liberal-democratico. Una funzione di particolare importanza ha, in proposito, l'istituto della rettifica previsto dal “Mediengesetz” austriaco.

 

Notizie relative a procedimenti penali

Il §. 10 del “Mediengesetz” (“MedienG”) – Legge sulla stampa – è intitolato: “Nachträgliche Mitteilung über den Ausgang eines Strafverfahrens” (Comunicazione successiva all'esito di un procedimento penale).

Su richiesta della persona, sulla quale in un organo della stampa periodica, è stata riportata la notizia, che la stessa è sospettata di avere commesso reato o che contro la medesima, la procura delle Repubblica indaga per un reato oppure che è pendente procedimento penale dinanzi al giudice, nello stesso periodico deve essere pubblicata – gratuitamente – la notizia, che:

  1. il PM ha proceduto ad archiviazione o

  2. il giudice ha emanato provvedimento NDP oppure

  3. l'imputato è stato assolto.

Il contenuto della predetta pubblicazione deve essere limitato a quanto necessario ai fini della tutela dei diritti del richiedente e la “Veröffentlichung” (pubblicazione) va fatta nella stessa lingua usata nell'originaria pubblicazione della notizia.

L'esattezza della pubblicazione (successiva alla conclusione del procedimento) deve essere provata mediante esibizione e deposito di una copia del provvedimento conclusivo del procedimento oppure mediante deposito di una certificazione rilasciata dall'ufficio competente.

A seguito di richiesta, la segreteria del PM, è obbligata a rilasciare certificato, da cui risulta, che il procedimento si è concluso per effetto di archiviazione disposta dalla “Staatsanwaltschaft”.

 

Il § 10 del Mediengesetz”: natura e scopi

Preliminarmente, una breve considerazione circa la natura e lo scopo della pubblicazione, di cui al § 10 "MedienG."

La Corte Suprema ha statuito più volte (vedasi, per esempio, OGH 13 0s 141/07w e 13 Os 155/07 d), che l”Anspruch” (diritto) di cui al testè citato paragrafo, “ist zivilrechtlicher Natur”, nonostante la collocazione sistematica di questa norma e che allo stesso non inerisce, nè “Tadels- noch Übelsfunktion” (non ha fine, nè di biasimo, nè di pena), ma è diretto alla riabilitazione di chi è stato indicato – nell'organo di stampa periodica – come sospettato/indagato/imputato; serve, altresí, alla “Komplettheit der Berichterstattung” (alla completezza dell'informazione). Viene, in proposito, in mente quanto scritto da Lucrezio (“La natura delle cose”): “Desine quapropter novitate exterritus ipsa exspuere ex animo rationem sed magis acri iudicio perpende et, sibi vera vedentur, dede manus, aut, si falsum est, accinge contra”.

Sopra abbiamo accennato al fatto, che la “nachträgliche Mitteilung”, deve essere limitata “auf das zum angestrebten Rechtsschutz Erforderliche” (a quanto è necessario ai fini della tutela del diritto). Il “Veröffentlichungsauftrag” (obbligo di pubblicazione), non è una sanzione disposta da un organo dello Stato, ma è inteso a ristabilire – equamente - l'equilibrio tra la notizia, riportata dal periodico e i successivi provvedimenti.

Per quanto concerne l'”estensione” della “rettifica”, la stessa deve essere tale, da costituire un'adeguata informazione (si potrebbe, forse, dire, controinformazione) dei lettori del periodico.

Nella sentenza RS 0123459, l'OGH ha osservato, che “interventi” del giudice penale, che attengono al diritto fondamentale alla libertà di opinione, devono essere “ispirati” a “Zurückhaltung”, stante l'importanza del diritto alla libertà di opinione e del diritto alla riabilitazione. Anche la Corte EDU (6.7.2010 Bsw 37520/07) ha statuito, che la “rettifica” di una notizia falsa costituisce adeguato risarcimento del danno causato al sospettato/indagato/imputato.

 

La “Gegendarstellung”

Funzione simile alla “nachträglichen Mitteilung”, ha la “Gegendarstellung” (§ 9 MedienG) con riferimento alla pubblicazione, in un organo della stampa periodica, di fatti non veri (oppure se la pubblicazione è incompleta). Essa viene indicata come “medienrechtliche Reaktion” e deve essere fatta in modo, che pervenga a conoscenza di una cerchia di lettori – il più possibile identica (soprattutto per estensione o, forse meglio, per diffusione) - a quella, che ha preso cognizione della prima pubblicazione (OGH RS 0074801). Nella stessa, deve essere indicato perchè i fatti riportati non sono veri (o incompleti), quali sono i fatti che corrispondono a verità e per quale motivo la notizia pubblicata è incompleta. La “Gegendarstellung” deve essere “proporzionata” – quanto a estensione – alla notizia pubblicata.

Che cosa succede, se la notizia è stata pubblicata nel corso di una trasmissione radiofonica?

Era stata riportata la notizia, secondo la quale, il dirigente di un museo, si sarebbe “adoperato” per far ottenere (illecitamente) la cittadinanza austriaca a stranieri, dietro consistenti “Spenden” (offerte) a una fondazione, ma il PM aveva archiviato il procedimento, non ravvisando la sussistenza dei reati ipotizzati originariamente.

Prima che venisse inoltrato “Veröffentlichungsbegehren” (richiesta di pubblicazione dell'avvenuta archiviazione), la stazione radiofonica aveva trasmesso la notizia dell'archiviazione, indicando l'ufficio del PM, che aveva emanato il provvedimento di archiviazione e i reati, per i quali si era proceduto.

 

Quando può parlarsi di “gleichwertiger redaktioneller Mitteilung”?

Ad avviso della persona, contro la quale si era proceduto, nella notizia della stazione radiofonica concernente l'archiviazione, non vi sarebbe stato riferimento alla data della trasmissione radiofonica, nella quale, l'opinione pubblica era stata informata dell'attività“illecita” (poi rivelatasi lecita), posta in essere dall'indagato; di conseguenza, il giudice di merito aveva negato, che vi fosse stata una “gleichwertige, redaktionelle, Mitteilung”, di cui al § 11, comma 1, n. 8, MedienG. A proposito della “Gleichwertigkeit” (equivalenza), il giudice di merito aveva ritenuto, che si dovesse fare riferimento al § 13, commi 2-7, MedienG, che prevede termini e modalità delle “Veröffentlichungen”.

Nella propria sentenza rubricata sub 150s 30/14 x, la Corte Suprema (OGH), ha precisato, che l'obbligo della pubblicazione di una “nachträglichen Mitteilung”, non sussiste, se prima dell'”Einlangen des Veröffentlichungsbegehrens” (arrivo della richiesta di pubblicazione), è stata pubblicata una “gleichwertige redaktionelle Mitteilung” (ved. anche OGH 15 Os 70/13 b, 71/13z, 19/14d e 20/14 a).

Il concetto di “Gleichwertigkeit”, non viene definito espressamente dalla legge (MedienG), nè vi è, in proposito, rinvio ad altra norma. Sta di fatto, comunque, che il legislatore ha inteso a “ristabilire” una “publizistische Gleichwertigkeit” (che si consegue, se il contenuto essenziale del “Veröffentlichungsbegehrens” è stato portato a conoscenza di un'analoga cerchia di lettori (ascoltatori).

Mentre nel caso della “Gegendarstellung”, di cui al § 9 MedienG, il “Betroffene” (la persona indicata nella notizia), ha diritto di agire contro la pubblicazione di una notizia, che, già al momento della pubblicazione stessa, è falsa (o incompleta), nella “nachträglichen Mitteilung” (§ 10 MedienG), si tende alla “riabilitazione” di colui, che è stato “oggetto” di una notizia vera relativa a indagini iniziate (ma poi conclusesi con archiviazione o con assoluzione).

Mentre per la “Gegendarstellung” (che costituisce una “replica” a un concreto accertamento di fatti (indagini)), sono previsti termini, la “nachträgliche Mitteilung” può essere richiesta anche a distanza di tempo dall'avvenuta pubblicazione (dalla cosiddetta Primärveröffentlichung). La “Gegendarstellung” ha una funzione di informazione, nel senso che consente al lettore di valutare – con tempestività - quanto riportato.

L'obbligo di provvedere alla “nachträglichen Veröffentlichung”, come già detto, viene meno, se prima della richiesta di pubblicazione, è stata pubblicata una “gleichwertige redaktionelle Mitteilung” (§ 11, comma 1, n. 8, MedienG). Ciò si spiega con il fatto, che l'interesse del “Betroffenen” è salvaguardato in modo più adeguato, se è lo stesso “Medium” a provvedere alla pubblicazione, anzichè a seguito di richiesta inoltrata dal “Betroffenen”.

 

Pubblicazione e mezzi elettronici

Se la pubblicazione è avvenuta su un sito-web, la “Gegendarstellung” deve essere leggibile per (almeno) un mese. Qualora la notizia sia consultabile per la durata di oltre un mese, anche la “Gegendarstellung" deve rimanere “accessibile” fino a quando la notizia non sia stata cancellata e, inoltre, il mese successivo all'avvenuta cancellazione.

La “Gegendarstellung” deve avere lo stesso “Veröffentlichungswert”, nel senso, che la pubblicazione va fatta nella stessa parte e con il rilievo grafico equivalente all'avvenuta pubblicazione.

Nei casi di pubblicazione avvenuta in prima pagina di un organo di stampa, oppure sulla “Startseite” di un sito-web”, è sufficiente, che sulla prima pagina o sulla “Startseite”, vi sia un rinvio a quanto riportato su una pagina interna oppure a un “link”.

Dal rinvio deve risultare, chiaramente, che si tratta di una “Gegendarstellung” e l'oggetto della medesima. Se nella pubblicazione è stato indicato il nome della persona, è necessario, che lo stesso sia menzionato pure nella “Gegendarstellung”.

Se la notizia è stata pubblicata in prima pagina, alla “Gegendarstellung” deve essere dato lo stesso spazio. Anzichè il termine “Gegendarstellung”, può essere usata la parola “Entgegnung”.

 

Trasmissioni radio-televisive: “Gegendarstellung”, procedimento

Quando si tratta di notizia trasmessa per radiofonia o mezzo tecnico equivalente, il testo della “Gegendarstellung”, deve essere letto nel corso della trasmissione.

Se una notizia è stata riportata in più trasmissioni, vale a dire, ripetutamente, ai fini della “Gegendarstellung”, basta che il testo sia letto una volta sola, ma in un orario, nel quale il “medium” ha il maggior numero di ascoltatori (o di spettatori); in altre parole, è necessario il “größte Veröffentlichungswert”.

La redazione ha l'obbligo di informare la persona – nell'interesse della quale avviene la “Gegendarstellung” – che si procederà alla pubblicazione della stessa, con indicazione della data di trasmissione. Parimenti, va comunicato – senza dilazione – l'eventuale rifiuto (della redazione) di provvedere alla pubblicazione della “Gegendarstellung”.

Constatato il rifiuto di pubblicare la “Gegendarstellung” oppure se la stessa non è stata pubblicata nei modi e nei tempi di cui sopra, l'interessato, entro sei settimane, può proporre ricorso – all'autorità giudiziaria - per ottenere che l'editore disponga la pubblicazione della “Gegendarstellung”. Il termine de quo decorre dal giorno, in cui all'interessato è pervenuta comunicazione scritta del rifiuto o da quello, in cui la pubblicazione della “Gegendarstellung”, al più tardi, sarebbe dovuto essere pubblicata.

Competente per il procedimento di primo grado è il giudice monocratico. Per la competenza per territorio, si vedano i §§ 40 e 41, comma 2, “MedienG”. Il giudice è obbligato, a far notificare il ricorso al convenuto, con invito, allo stesso, di proporre, per iscritto, le proprie deduzioni (difese) e i mezzi di prova, di cui intende avvalersi; in caso contrario, il ricorso sarà accolto. Controdeduzioni del ricorrente sono proponibili entro 5 giorni feriali.

Se da parte del convenuto non sono state proposte “Einwendungen” oppure se non è stato osservato il termine di cui sopra, il giudice monocratico, entro 5 giorni feriali, decide, con ordinanza in camera di consiglio, per l'accoglimento del ricorso, salvo che non risulti, palesemente, che il ricorso è stato proposto da persona priva della relativa legittimazione.

Contro l'ordinanza del giudice monocratico, è proponibile "Beschwerde” (reclamo), la quale, però, non ha effetto sospensivo.