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Rider: in arrivo la Comunicazione obbligatoria

Rider: tutele in progress
Lavoro e riders
Lavoro e riders

Rider: tutele in progressIn arrivo è la “Comunicazione obbligatoria” anche per loro

Dopo un lungo processo di definizione di questa categoria di lavoratori, in sede di conversione del D.L. n. 152/2021, si è decisa l’adozione della “Comunicazione obbligatoria” (CO) anche per loro.
 

Rider: l’aurora dopo la tempesta

Il caso dei rider è da anni controverso ed è stato oggetto di frequentissimi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali.

Sembra, tuttavia, che dal 2019 il legislatore abbia intrapreso una certa direzione in termini di garanzie e tutele.

Dopo l’inquadramento dei rider nella categoria dei lavoratori autonomi, avvenuto a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 128/2019, ecco in arrivo la previsione della “Comunicazione obbligatoria” (CO).
 

Rider: la nuova disciplina

Il Disegno di Legge di conversione del Decreto-Legge n. 152/2021, a seguito di un emendamento presentato in sede di approvazione, modificando e integrando l’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 9 –bis del Decreto-Legge n. 510/1996, introduce l’obbligo di comunicazione anche per il “lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”.

Inoltre, è introdotto il comma 2 –quater, che prevede che “ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d’opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale”.

Al comma 2 –quinquies si precisa che la comunicazione, in caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, deve essere effettuata dal committente “entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro. Se poi i contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale sono due o più di due, non sono necessarie più comunicazioni, bensì una sola “contenente le generalità del committente e dei prestatori d’opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la data presunta, in termini di ore, della prestazione e l’inquadramento contrattuale. Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in argomento, a specificare le modalità di trasmissione della comunicazione.

 

Rider: caso Foodora

Tutto ha inizio nel 2016 quando alcuni fattorini di Foodora (multinazionale tedesca) scesero in piazza protestando contro paga e condizioni di lavoro. Sei mesi dopo, sei dei summenzionati lavoratori non si videro rinnovato il contratto.

A Torino, il giudice di primo grado dispose che non c’erano i termini né per il reintegro né per l’assunzione né per il risarcimento, essendo queste domande soggette alla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato e si ritenne questa strada non praticabile. Nella sentenza, infatti, si legge che, alla luce del criterio principale elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato –ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative”.

Il caso finisce, dapprima, in Appello e i lavoratori, anche se sempre e comunque autonomi, si videro riconosciute le stesse condizioni dei lavoratori subordinati in termini di “sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza.

Infine, a pronunciarsi fu la Cassazione, che confermò quanto esposto in Appello e rigettò il ricorso della ricorrente.
 

Rider: lavoratori autonomi o subordinati?

Il caso Foodora è solo una delle tante scosse del terremoto innescato dalla sentenza della Cassazione.

Nel 2019 interviene il legislatore con la Legge n. 128/2019, stabilendo i lavoratori delle piattaforme digitali sono “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore”; considerandosi “piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività si consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”.

Tutto ciò ci dimostra come il mondo del lavoro sia in continua evoluzione ed esigenze di tutela sempre più all’ordine del giorno.