14.06.08 - Corte Costituzionale: salva la disciplina del Codice delle assicurazioni sul risarcimento del trasportato
Secondo la Corte Costituzionale occorre dare delle norme del Codice delle assicurazioni private, ed in particolare dell'articolo 141 (che prevede che l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggia il trasportato risarcisca quest’ultimo indipendentemente dalla condotta colposa del conducente, e che il terzo trasportato abbia azione diretta solo contro l’assicurazione del vettore), una lettura costituzionalmente orientata.
In sostanza, la Consulta afferma che le norme del Codice delle assicurazioni si limitano "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso".
Posto che i giudici remittenti non hanno dato delle norme in discussione una lettura costituzionalmente orientata, la Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private).
(Corte Costituzionale, Ordinanza 13 giugno 2008, n.205: Corte Costituzionale: salva la disciplina del Codice delle assicurazioni sul risarcimento del trasportato).