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Capo I – Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche

Art. 2575

Oggetto del diritto

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [Codice civile 2424, n. 4, 2579, 2580].

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Art. 2576

Acquisto del diritto

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

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Art. 2577

Contenuto del diritto

L’autore ha il diritto esclusivo [Codice civile 2563, 2569, 2581, 2584, 2592] di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera [Codice civile 2589] e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione [Codice civile 2579, 2582].

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Art. 2578

Progetti di lavori

All’autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso [Codice civile 2579] da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

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Art. 2579

Interpreti ed esecutori

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali [Codice civile 2575, 2583], indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso [Codice civile 2578] nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione [Codice civile 2577, 2582].

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Art. 2580

Soggetti del diritto

Il diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali [Codice civile 2575, 2583].

[L’autore che ha compiuto diciotto anni [Codice civile 2] ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.]

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Art. 2581

Trasferimento dei diritti di utilizzazione

I diritti di utilizzazione sono trasferibili [Codice civile 2582, 2589].

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto [Codice civile 2577, 2725].

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Art. 2582

Ritiro dell’opera dal commercio

L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio [Codice civile 2579], salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile.

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Art. 2583

Leggi speciali

L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [Codice civile 2580].

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