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Capo I – Della disciplina della concorrenza

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 2595

Limiti legali della concorrenza

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] [Costituzione 41; Codice civile 2301].

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Art. 2596

Limiti contrattuali della concorrenza

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto [Codice civile 1341, 2725]. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni [Codice civile 1379].

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio [Codice civile 2125, 2557].

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Art. 2597

Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

Chi esercita un’impresa [Codice civile 2082] in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento [Codice civile 1679, 1680].

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Sezione II – Della concorrenza sleale

Art. 2598

Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [Codice civile 2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [Codice civile 2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [Codice civile 2564] con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda [Codice civile 1175, 2599, 2600].

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Art. 2599

Sanzioni

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti [Codice civile 2598, n. 3].

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Art. 2600

Risarcimento del danno

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni [Codice civile 2043, 2598, n. 3].

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza [Codice di procedura civile 120].

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume [Codice civile 2727].

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Art. 2601

Azione delle associazioni professionali

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

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