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Capo I – Disposizioni generali

Art. 2697

Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio [Codice di procedura civile 99, 100] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [Codice civile 69, 483, 1218, 1221, 1928, 1988].

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda [Codice civile 2728; Codice di procedura civile 115, 191].

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Art. 2698

Patti relativi all’onere della prova

Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre [Codice civile 5] o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto [Codice civile 1694, 2965; Codice di procedura civile 115].

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