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Capo II – Del riporto

Art. 1548

Nozione

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito [Codice civile 1551], la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta [Codice civile 1500, 1549].

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Art. 1549

Perfezione del contratto

Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli [Codice civile 1548].

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Art. 1550

Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli

I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.

Il diritto di voto [Codice civile 2351], salvo patto contrario, spetta al riportatore.

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Art. 1551

Inadempimento

In caso di inadempimento di una delle parti [Codice civile 1548], si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali.

Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.

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