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Capo II – Della capacità di disporre per testamento

Art. 591

Casi d’incapacità

Possono disporre per testamento [Codice civile 587, 601] tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge [Codice civile 683].

Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età [Codice civile 2];

2) gli interdetti per infermità di mente [Codice civile 414];

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento [Codice civile 428].

Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive [Codice civile 2946] nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

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