Casi d’incapacità
Possono disporre per testamento [Codice civile 587, 601] tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge [Codice civile 683].
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età [Codice civile 2];
2) gli interdetti per infermità di mente [Codice civile 414];
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento [Codice civile 428].
Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive [Codice civile 2946] nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
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