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Capo III – Della permuta

Art. 1552

Nozione

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro [Codice civile 1376].

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Art. 1553

Evizione

Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita [Codice civile 1483, 1484], salvo in ogni caso il risarcimento del danno [Codice civile 1223].

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Art. 1554

Spese della permuta

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali [Codice civile 1475].

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Art. 1555

Applicabilità delle norme sulla vendita

Le norme stabilite per la vendita [Codice civile 1470] si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.

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