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Capo IV – Delle presunzioni

Art. 2727

Nozione

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato [Codice civile 2297, 2301, 2399, 2600; Codice di procedura civile 115].

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Art. 2728

Prova contro le presunzioni legali

Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite [Codice civile 4, 599, 1101, 1141, 1142, 1143, 1694, 2697; Codice di procedura civile 116].

Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa [Codice civile 235, 2954, 2955, 2956, 2960].

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Art. 2729

Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [Codice di procedura civile 116], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni [Codice civile 1350, 1888, 2721, 2722].

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