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Capo IV – Dell’interpretazione del contratto

Art. 1362

Intenzione dei contraenti

Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole [Codice civile 1366].

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto [Codice civile 1326, 1371].

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Art. 1363

Interpretazione complessiva delle clausole

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto [Codice civile 1367, 1370].

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Art. 1364

Espressioni generali

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

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Art. 1365

Indicazioni esemplificative

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

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Art. 1366

Interpretazione di buona fede

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede [Codice civile 1175, 1337, 1358, 1362, 1375, 1391, 1460].

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Art. 1367

Conservazione del contratto

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno [Codice civile 1362, 1363, 1368, 1374, 1424] .

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Art. 1368

Pratiche generali interpretative

Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso [Codice civile 1340, 1367, 1374].

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore [Codice civile 2082], le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa.

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Art. 1369

Espressioni con più sensi

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto [Codice civile 1346, 1364].

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Art. 1370

Interpretazione contro l’autore della clausola

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro [Codice civile 1341, 1342, 1363, 1366].

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Art. 1371

Regole finali

Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato [Codice civile 1184], se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso [Codice civile 1286, 1362].

[La comune intenzione delle parti deve essere interpretata nel senso più conforme ai principi dell’ordine corporativo.]

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